Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7534 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7534 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in Libia il DATA_NASCITA
NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO , per i ricorrenti, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 24 marzo 2025 la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza emessa il 21 giugno 2024 dal Tribunale di Reggio Emilia con la quale gli imputati NOME e NOME erano stati dichiarati colpevoli del reato di rapina aggravata in concorso e condannati alle pene di legge.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo la difesa deduceva violazione di legge e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1 34 e 142 cod. proc . pen. con riferimento alla mancata verbalizzazione dell’interrogatorio reso dall’imputato NOME COGNOME.
Rassegnava che già con l’atto di appello era stata eccepita la mancata verbalizzazione di tale interrogatorio, reso per mezzo di videoconferenza all’udienza del 21 giugno 2024, nel corso del giudizio di primo grado; esponeva che dalla lettura del verbale di udienza emergeva che l’interrogatorio del COGNOME era stato solo videoregistrato ma non anche fonoregistrato, e che di tale videoregistrazione non vi era traccia agli atti del fascicolo di primo grado e neppure nell’archivio elettronico del Tribunale di Reggio Emilia .
Deduceva che il pregiudizio al diritto di difesa arrecato da tale mancanza non poteva essere sanato per il fatto che il COGNOME si fosse rifiutato di rendere dichiarazioni spontanee nel corso del giudizio di appello, considerata la diversità dei presupposti e delle finalità dei due istituti e considerato altresì che il COGNOME, con l’interrogatorio reso nel corso del giudizio di primo grado, aveva dato conto con ricchezza di particolari della dinamica dei fatti e delle motivazioni che lo avevano indotto a tenere con sé il telefono cellulare sottratto alla vittima, che aveva raccolto da terra ritenendo per errore che fosse il proprio.
Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova.
Assumeva che la versione dei fatti secondo la quale gli imputati avrebbero sottratto alla parte offesa dapprima il portafogli e successivamente il telefono cellulare risultava smentita dal filmato che aveva ritratto l’aggressione, dal quale emergeva che il telefono cellulare era caduto al suolo dalla tasca posteriore dei pantaloni indossati dalla vittima e che solo dopo trenta secondi l’imputato COGNOME lo aveva raccolto, ritenendo per errore che fosse il proprio e non quello caduto alla vittima.
Con il terzo motivo deduceva assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione agli imputati delle circostanze attenuanti generiche e del l’attenuante del risarcimento del danno.
Rassegnava al riguardo che l’imputato COGNOME era un richiedente asilo e dunque un soggetto fragile e che l’im putato COGNOME era residente da molti anni
in Italia e titolare di regolare permesso di soggiorno, che entrambi gli imputati avevano partecipato al processo anche da liberi e avevano reso una versione dei fatti plausibile, mostrandosi pentiti per l’aggressione perpetrata , e inoltre avevano risarcito il danno alla parte offesa versando in suo favore la somma di euro 500,00, da ritenersi pienamente satisfattiva del danno subito, considerato che il telefono cellulare, sottratto per mero errore, era stato alla stessa restituito.
Deduceva che in relazione a tali elementi la Corte d’Appello non aveva reso alcuna motivazione.
È in atti il certificato di morte dell’imputato NOME, deceduto in data 1 agosto 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ragione del decesso, avvenuto in data 1 agosto 2025, del ricorrente NOME, documentato dal relativo certificato di morte acquisito agli atti del processo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del detto ricorrente perché il reato è estinto per mort e dell’imputato; i motivi, pertanto, verranno esaminati solo in relazione alla posizione dell’altro ricorrente, NOME COGNOME.
Il primo motivo è infondato.
Ed invero, la Corte d’Appello ha risposto alla doglianza che la difesa dell’imputato aveva rassegnato con l’atto di appello rendendo sul punto una motivazione completa e immune da vizi, in particolare avendo osservato che entrambi gli imputati avevano partecipato in videocollegamento Teams all’udienza del 21 giugno 2024 , che il verbale riassuntivo dell’udienza, sottoscritto dal cancelliere e dal giudice, aveva dato conto di tutte le persone intervenute e in particolare del fatto che l’interrogatorio reso dall’imputato NOME COGNOME era stato solo videoregistrato e non anche fonoregistrato, che il detto interrogatorio risultava essere stato documentato per mezzo di videoregistrazione e che nell’appello non si era data contezza della presentazione di un’istanza da parte della difesa final izzata alla consegna di copia della videoregistrazione del detto interrogatorio che non fosse stata evasa dalla cancelleria, e neppure si era data contezza del fatto che fosse stata rappresentata la indisponibilità di una tale registrazione, così che la sua assenza non era stata in alcun modo provata dalla difesa.
La Corte di merito ha concluso sul punto affermando che in ragione di quanto rassegnato il verbale dell’udienza non poteva essere ritenuto nullo e che non era emersa alcuna violazione del diritto di difesa.
A tale ultimo riguardo osserva la Corte la violazione del diritto di difesa risulta esclusa, considerato che a pag. 8 della sentenza di primo grado il contenuto dell’interrogatorio reso dal COGNOME è stato richiamato e valutato dal giudice, laddove nella detta sentenza si afferma che il detto ricorrente ‘ si era tenuto il cellulare nello zaino e aveva asserito che fosse suo di fronte alla Polizia nonostante il colore e il modello fossero del tutto diversi, come poi ha dovuto, di fatto, ammettere implicitamente nel corso dell ‘interrogatorio nel giudizio abbreviato ‘.
Deve, peraltro, osservarsi che, secondo l’orientamento espresso di recente da questa Sezione e condiviso dal Collegio, in tema di documentazione degli atti, l’omessa trascrizione delle registrazioni, di cui all’art. 139 cod. proc. pen. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è causa di nullità degli atti compiuti in udienza, né il principio della tassatività delle cause di nullità consente di applicare tale sanzione processuale nei casi in cui essa non sia normativamente prevista (Sez. 2, n. 11765 del 13/03/2025, COGNOME, Rv. 287673 -01, che tratta di una fattispecie in cui la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di appello per la violazione dei propri diritti ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., atteso che nel fascicolo processuale era rinvenibile, con riguardo alla testimonianza della persona offesa, il solo verbale riassuntivo e non anche il verbale stenotipico).
Il secondo motivo è inammissibile in quanto teso a una non consentita rivalutazione nel merito delle prove assunte.
Va evidenziato in premessa come le doglianze dedotte con il motivo in trattazione reiterino, pi ù o meno pedissequamente, censure gi à dedotte in appello; le stesse, inoltre, in più di una parte, palesano elementi di genericità (spesso in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonch é esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni. D’altro canto, questa Suprema Corte, con orientamento (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ha
ritenuto che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilit à ), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimit à solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato e sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio gi à sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilit à degli imputati che, in concreto, nella sostanziale reiterazione delle censure, finiscono per riproporre -in chiave innocentista -la loro diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
La Corte territoriale, in particolare, ha reso una motivazione che risulta immune dal dedotto vizio di manifesta illogicità, in relazione alla ricostruzione e alla valutazione della dinamica del fatto, avendo osservato che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa avevano trovato puntuale riscontro nel tenore del filmato dell’aggressione, dal quale emergeva che NOME era stato ‘ vittima di una unilaterale aggressione dei due appellanti che, dopo averlo rincorso e raggiunto … l’hanno entrambi colpito facendolo cadere al suolo e quindi ulteriormente aggredito … come NOME sia sovrastato da NOME che in posizione predominante controlla le tasche della vittima asportandole il telefono cellulare mentre NOME cerca di allontanare i passanti che tentavano di separare le parti ‘ (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) .
La Corte d’Appello ha anche argomentato in maniera specifica in relazione alla versione dei fatti sposata dalla difesa, secondo la quale il telefono cellulare della vittima era caduto al suolo nel corso della colluttazione e l’NOME lo aveva raccolto e riposto nel proprio zaino ritenendo che fosse quello dell’amico NOME ; al riguardo ha osservato che tale versione risultava ‘ chiaramente sconfessata dal contenuto del filmato redatto che … dà contezza di come l’NOME abbia frugato nelle tasche della persona offesa e q uindi appreso il cellulare. Inoltre in sede di perquisizione non emerge essere stato rinvenuto il cellulare del Ben NOME, asseritamente simile a quello della persona offesa, che
pure NOME avrebbe dovuto avere con sé secondo le sue indicazioni ‘ (v. pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato).
Da tali emergenze di fatto, rassegnate in maniera puntuale e completa, la Corte territoriale ha tratto conseguenze improntate a logica in relazione alla ritenuta responsabilità degli imputati per il reato contestato.
Risultano pertanto esclusi il vizio di motivazione e il travisamento della prova lamentati.
Il terzo motivo è inammissibile; in particolare non è consentito quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno poiché non risulta che tale doglianza sia stata proposta con l’atto di appello ; il motivo, inoltre, risulta manifestamente infondato in relazione al dedotto vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze dovendosi considerare che la Corte d’Appello ha reso, sul punto, una motivazione immune da vizi, avendo congruamente evidenziato, quali elementi ostativi alla concessione del beneficio, ‘ la personalità degli imputati, come ritraibile dalle modalità di condotta che danno contezza di una evidente assenza di ogni freno inibitorio avuto riguardo alla commissione della rapina all’interno di una stazione ferroviaria in presenza di più persone, senza poi mostrare alcuna resipiscenza rispetto a quanto commesso ‘ (v. pag. 9 della sentenza impugnata).
Deve qui essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (v., ex multis , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Alla stregua di tali rilievi, in conclusione, la sentenza impugnata, come detto, deve essere annullata nei confronti di COGNOME, perché il reato è estinto per morte dell’imputato; deve essere rigettato il ricorso di COGNOME, che per l’effetto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME, perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME