Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9038 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9038 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Cunardo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
preso atto che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, non ha depositato conclusioni scritte
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pavia in data 08/11/2023 con la quale, all’esito di
giudizio dibattimentale, NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del delitto di rapina aggravata e di illegale detenzione e porto pubblico di armi comuni da sparo, in concorso con NOME COGNOME ed altra persona non identificata, con condanna alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, un unico articolato motivo con il quale si deduce , ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), c), d) e e) cod. proc. pen., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, la violazione di legge con riferimento agli artt. 191, 507, 526 e 546, comma 1 lett. e) del codice di rito, l’omessa e comunque la manifesta illogicità della motivazione sia in punto di responsabilità prospettando anche il travisamento della prova, che sul piano del trattamento sanzioNOMErio.
2.1. Sotto un primo profilo, si prospetta l’ inutilizzabilità a fini probatori del video estrapolato dal sistema di videosorveglianza della ditta RAGIONE_SOCIALE (alle cui dipendenze lavorava il soggetto rapiNOME) che era stato depositato dal pubblico ministero solo nel corso dell’istruttoria di primo grado senza alcun consenso dell’imputato ed acquisito ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. in quanto ritenuto decisivo dai giudici di primo grado e posto a fondamento del giudizio di responsabilità; si rileva altresì come la mancata discovery di tale materiale, in possesso degli inquirenti ma mai confluito negli atti di indagine prima della richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe determiNOME la nullità della stessa per lesione del diritto di difesa. Parimenti inutilizzabile è la perizia fisiognomica-comparativa dell ‘effige dell’imputato con quella dei soggetti ritratti nel video di cui sopra che è stata disposta dal Collegio di primo grado, sempre ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e che è, a sua volta, fondata su un filmato non utilizzabile.
2.2. Sotto altro profilo si deduce il travisamento delle conclusioni rassegnate nella perizia a firma AVV_NOTAIO COGNOME (che si è espressa in termini di ‘compatibilità tra le effigie comparate’ e non in termini di ‘chiara e certa identificazione’) e di quelle formulate dal AVV_NOTAIO di parte AVV_NOTAIO COGNOME ( che ha sostenuto l’assenza nel video esamiNOME per la comparazione di caratteristiche somatiche sufficiente per giungere al giudizio di compatibilità formulato dal perito).
2.3. La Corte di appello nella sentenza impugnata ha trascurato di valutare che l’elaborato peritale aveva posto a base della affermata compatibilità alcuni particolari del tutto insignificanti sul piano fisiognomico (‘l’attaccatura dei capelli, la linea di spartitura e il naso romano’), che la foto di comparazione dell’imputato è stata estrapolato da un profilo Facebook di una terza persona, mai escussa in dibattimento; il Collegio ha ignorato, inoltre, i rilievi del AVV_NOTAIO
che ha confutato il giudizio di compatibilità espresso dal perito, in tal modo non superando le deduzioni difensive contenuti nell’atto di appello .
2.4. Ancora, la Corte territoriale ha ritenuto che, al di là degli esiti peritali, la riconducibilità all’imputato della contestata rapina derivasse anche dal ritrovamento di un giubbino nel corso della perquisizione domiciliare che, tuttavia, è un comunissimo capo di abbigliamento privo di segni identificativi e di marca; ha addirittura attribuito rilievo ad un dato del tutto ipotetico (l’effige dell’odierno ricorrente sembrava corrispondente alla persona ritratta presso la ditta RAGIONE_SOCIALE), così violando la regola dell’oltre ragionevole dubbio; neppure ha considerato che l’imputato non è stato riconosciuto dalla persona offesa ma neppure dai testimoni COGNOME NOME e COGNOME NOME i quali avevano visto il volto dei rapiNOMEri, parzialmente scoperto e che sull’auto rapinata non sono state rinvenute tracce biologiche riconducibili ai due COGNOME.
2.5. Il Collegio di merito ha anche omesso di pronunciarsi sulle censure difensive mosse nei motivi di appello con le quali di lamentava la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado delle prove introdotte a discarico, decisive ai fini del decidere.
2.6. Sono stati, inoltre, trascurati i rilievi difensivi con i quali si prospettava la qualificazione giuridica del fatto in furto d’uso atteso che l’autovettura era stata sottratta al solo fine di farne un uso momentaneo per poi farla ritrovare al legittimo proprietario, come ricavabile dal fatto che il mezzo era stato utilizzato per un breve tragitto e poi parcheggiata in una via di INDIRIZZO ove fu rinvenuta con le chiavi di accensione riposte sotto il tappetino.
2.7. Infine, in punto di trattamento sanzioNOMErio, la sentenza impugnata è priva di motivazione con riguardo al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (invocate nell’atto di appello con la prospettazione di elementi positivi valutabili in tal senso), al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (concedibile in ragione della volontaria restituzione del veicolo al proprietario con conseguenza assenza di pregiudizio di natura patrimoniale) e di quella della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Manifestamente infondata è la dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato deposito nel corso delle indagini preliminari del video estrapolato dal sistema di videosorveglianza della ditta RAGIONE_SOCIALE
Risolutiva è la considerazione che nessuna sanzione processuale di tal fatta è prevista dal codice di rito per tale omissione.
Manifestamente infondata è anche la censura della statuizione assunta dalla Corte di appello con riferimento all’ ordinanza con cui il Tribunale, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., aveva disposto l’acquisizione del video in questione che non era utilizzabile in quanto non depositato dal pubblico ministero negli atti di indagine.
2.1. Al riguardo il Collegio di merito si è correttamente richiamato il principio da tempo affermato da questa Corte (e che qui si ribadisce) secondo cui in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della discovery , che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278630-02; Sez. 2, n. 609 del 13712/2017, dep. 2018, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 22164 del 05/07/2016, dep. 2017, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, COGNOME, Rv. 259710-01; Sez. 6, n. 9909 del 20/05/1994, COGNOME, Rv. 199450-01).
2.2. Del tutto priva di fondamento e anche la dedotta inutilizzabilità della perizia fisiognomica che si basa, ai fini comparativi, sulle risultanze di un video legittimamente acquisi to ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.
Il dedotto travisamento della prova con riferimento alle conclusioni formulate dal perito AVV_NOTAIO COGNOME e a quelle rassegnate formulate dal AVV_NOTAIO di parte AVV_NOTAIO COGNOME è palesemente insussistente.
3.1. Tale vizio consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, si ravvisa allorquando il giudice affermi come esistenti fatti certamente non esistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, con conseguente errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione e difformità che deve cadere sul ‘ significante ‘ (documento) e non sul ‘ significato ‘ (documentato).
3.2. Tanto premesso, la Corte di appello ha richiamato correttamente il contenuto delle conclusioni della perizia (come risulta dalla comparazione tra l’elaborato tecnico allegato al ricorso e la sentenza impugnata) dando conto che essa si esprimeva in termini di sola compatibilità (e non di certezza) dell’immagine dell’imputato ( che era stata recuperata estraendola dal profilo social di NOME COGNOME ad opera della polizia giudiziaria la quale già in precedenza lo aveva identificato) con uno dei soggetti ripresi nel video, e che tale giudizio era stato formulato alla stregua di tre diversi elementi di raffronto ritenuti significativi: l’attaccatura dei capelli, la loro linea di spartitura e le caratteristiche del naso.
Il richiamato esito peritale (che non risulta, pertanto, difforme da quello reale) è stato valorizzato dal Collegio di merito congiuntamente ad un altro dato probatorio al quale è stata attribuita una valenza individualizzante e cioè il rinvenimento in sede di perquisizione presso l’abitazione dell’odierno ricorrente di un giubbino di colore nero con peculiari cuciture a ciste larghe orizzontali, esattamente corrispondente a quello indossato dal soggetto ripreso nel filmato le cui caratteristiche fisiognomiche erano, appunto, compatibili con quelle del l’imputato.
Il quadro probatorio ritenuto idoneo ad identificare l’imputato quale partecipe della rapina è quindi fondato sulla valutazione di tali elementi, sicchè il giudizio di merito, aderente al compendio istruttorio e scevro da manifeste illogicità, non è sindacabile in questa sede.
3.3. La Corte di appello ha anche esamiNOME la consulenza di parte, senza incorrere in alcun travisamento del suo contenuto atteso che in sentenza viene dato conto che, secondo il tecnico, l’analisi del perito era incompleta perché condotta con riferimento soltanto a tre elementi di raffronto, non sufficienti per giungere ad un giudizio di compatibilità.
Tale contributo è stato motivatamente valutato come inidoneo, sul piano metodologico, ad inficiare le conclusioni peritali (pag. 6 della sentenza impugnata).
Le ulteriori censure in punto di omessa motivazione sono ictu oculi prive di pregio.
La Corte di appello (pagine 6 e 7 della sentenza impugnata) ha puntualmente affrontato i rilievi difensivi dedotti nell’atto di gravame che con il presente ricorso si assumono pretermessi.
4.1. Lungi dal limitarsi a mere congetture, il giudice di secondo grado ha dato conto, con argomentazione tutt’altro che manifestamente illogica, sia delle ragioni per cui l’imputato non era stato riconosciuto dalla persona offesa e dai testimoni COGNOME NOME e COGNOME NOME (il brevissimo lasso di tempo nel quale erano venuti in contatto con i rapiNOMEri, parzialmente travisati in volto), sia della irrilevanza del mancato rinvenimento sulla vettura rapinata di tracce biologiche attribuibili all’imputato ed al c orreo (spiegabile con il fatto che nel corso dell’azione ben potevano essere state adottate particolari cautele); ha parimenti esamiNOME le deposizioni dei testimoni a discarico (NOME COGNOME e NOME COGNOME) che ha indicato come rilevanti con riferimento alla sola posizione del complice NOME COGNOME avendo costoro introdotto un alibi a favore di questi.
4.2. Il Collegio di merito ha anche affrontato il tema della qualificazione giuridica del fatto confrontandosi direttamente con le deduzioni difensive (pag. 7 della sentenza impugnata) ed escludendo, con argomentazioni corrette in punto
di fatto e di diritto, l’ipotesi del furto d’uso , atteso che la vettura (bene di valore non tenue) era stata sottratta al legittimo proprietario con condotte violente e minacciose e non era mai stata a questi restituita, ma semplicemente lasciata sulla pubblica via ove era stata rinvenuta il giorno successivo dalla polizia giudiziaria.
Manifestamente infondate sono anche le doglianze in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
5.1. Premesso che al riguardo l’atto di appello non conteneva deduzione specifica ma invocava genericamente in via subordinata tali diminuenti (pag. 19 dell’atto di gravame), la Corte di appello, in relazione al primo profilo, ha fornito puntuale e corretta motivazione in ordine al diniego evidenziando, da un lato, la mancanza di elementi positivi valutabili e, d all’altro, in senso negativo , la gravità dei fatti commessi a mano armata e la negativa personalità dell’imputato gravato precedenti penali; quanto alla lieve entità del danno, ha proceduto ad un esame globale del fatto dando conto del valore non trascurabile della vettura rapina (a nulla rilevando il successivo recupero operato dalle F orze dell’ O rdine) e dell’alto grado di intimidazione e violenza adoperata nei confronti della persona offesa che era stata anche posta in stata di incapacità di agire.
5.2. Si tratta di un costrutto motivazionale corretto sia in punto di fatto che di diritto, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02) secondo cui ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante.
Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la pronunzia additiva della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024 emessa successivamente al deposito dell’atto di appello , la questione non è stata sottoposta ai giudici di secondo grado con motivi nuovi e neppure in sede di conclusioni scritte che non risultano essere state depositate per l’udienza del 30/06/2025.
6.1. Non è infatti deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di tale diminuente ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata nel secondo grado di giudizio con motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536-01).
6.2. Né il tema era valutabile d’ufficio dovendosi richiamare i dettami contenuti nella pronuncia a Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01 che -seppure relativa al tema della non deducibilità con ricorso per cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudizio di appello, ove non richiesta del giudizio di merito -ha affermato taluni princìpi, espressamente estesi anche al caso (come quello di specie) della mancata applicazione di circostanze attenuanti, nel cui novero rientra anche la diminuente della lieve entità del fatto per la fattispecie di rapina oggetto dell’intervento additivo della Corte costituzionale. In motivazione, l ‘autorevole consesso ha ricordato che l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello, a prescindere da una specifica richiesta dell’interessato, la facoltà di concedere d’ufficio anche una o più circostanze attenuanti; che tale potere ufficioso costituisce, tuttavia, una eccezionale deroga al principio devolutivo ed è espressione della tipica valutazione di puro merito che compete al giudice di appello in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente il riconoscimento; che lo ‘stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione ‘.
6.3. In particolare, si è affermato che la ‘non decisione’ in appello su un beneficio concedibile anche d’ufficio di cui la parte avrebbe comunque potuto sollecitarne l’esercizio non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) e, neppure, come violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l’art. 597, comma 5, codice di rito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il giorno 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME