Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40328 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40328 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che il 9/3/2022 ha confermato il giudizi penale responsabilità in ordine al delitto di rapina aggravata espresso nei suoi confronti Tribunale di Nuoro il 9/3/2015, riformando la sentenza del primo giudice con la dichiarazione d estinzione per prescrizione del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pisto semiautomatica e con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
A sostegno del ricorso il COGNOME ha formulato tre motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina.
1.2. GLYPH Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e vizio di motivazione in ordine alla pena più gravosa rispetto a quella irrogata al coimputato.
1.3. GLYPH Violazione di legge rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, così come, invece, concesse al coimputato, pur essendosi questo reso colpevole di un’ulteriore rapina
2.11 pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai param dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché -atte esclusivamente al merito della decisione impugnata.
3.1. Premesso che, in presenza di una cd. doppia conforme, il giudice di legittimità, ai f della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluend in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 – dep. 07/04/2016 Genitore e altro, Rv. 26661701), deve rilevarsi che,, nel caso di specie, le sentenze di meri hanno riconosciuto la penale responsabilità del COGNOME in relazione alla rapina aggravat oggetto dell’imputazione, ai danni di un istituto di credito di Oliena, sulla base d valutazione congiunta di una pluralità di elementi indiziari, senza vizi logici ritenuti precisi e convergenti nell’indicare il ricorrente come partecipe alla rapina in question corrispondenza tra le fattezze fisiche e di particolari difetti posturali tra il Lovuicu ed rapinatori risultanti dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza del pos confermate anche dalla perizia antropometrica chiesta dalla difesa; la sua presenza sul luogo dei fatti ed in concomitanza di questi, emersa dal traffico telefonico, ritenuto non a caso ess interrotto proprio in concomitanza dei fatti; l’attivazione di schede telefoniche a pochi gio distanza dalla rapina di cui si tratta; gli stretti rapporti del ricorrente con gli altri p alla rapina, NOME e NOME, con i quali aveva rapporti finalizzati alla commissione di reati con
di armi (come emergerai da una conversazione intercettata il 13/1012012) e con il COGNOME che non aveva rapporti con i primi due ma soltanto con il COGNOME, rapporto questo definito sudditanza psicologica con condotte estorsive del ricorrente nei confronti del primo, così com emergenti dalle intercettazioni telefoniche, al fine di indurlo a procacciarsi denaro attrav attività illecite.
A fronte di tale articolata ricostruzione dei fatti, priva di illogicità alcuna, il prospetta una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che es dai poteri della Corte di cassazione perché riservata in via esclusiva ai giudici di me invocando impropriamente non precisate violazioni dell’art. 192 cod. proc. pen.. Questa Corte ha chiarito, invece, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censur l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 – dep. 04/04/2016, COGNOME e altr Rv. 26692401).
Peraltro, per completezza di esposizione, giova rilevare che il ricorrente prospetta u valutazione parcellizzata degli indizi, mentre la valutazione della Corte territoriale a conforme al principio secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazio atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o suppost l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procede ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto g credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattam formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estr all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 d 18/11/2020, Rv. 280605 – 02).
3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché censurano l valutazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionato -io, ambito riservato alla discrezionalità dello stesso, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, avendo i giudici di merito adeguatamente evidenziato i diversi ruoli e le div
personalità degli autori della rapina, con una predominanza del COGNOME ed un rapporto ripetutamente definito di sudditanza psicologica del COGNOME con il ricorrente.
Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi immune da censure, atteso che la concessione di queste deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’on di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto anche, come nel caso di specie, con i solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fond riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, COGNOME, Rv 26646001)
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023