Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6240 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6240 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1-COGNOME NOME, nato a Canicattì (AG) il DATA_NASCITA; 2-COGNOME NOME, nata a San Cataldo (CL) il DATA_NASCITA; 3-COGNOME NOME, nata a Canicattì (AG) il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 22/04/2024 della Corte di appello di COGNOME; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO in sostituzione del difensore, AVV_NOTAIO, della parte civile, che ha concluso riportandosi alle conclusioni e nota spese depositate e chiedendo il rigetto dei ricorsi con condanna degli imputati alle spese; udito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sost. dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso, per gli imputati, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/04/2024, la Corte di appello di COGNOME, decidendo sugli appelli proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermava la sentenza emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per la udienza preliminare del Tribunale di Patti in data 06/04/2023, con cui gli imputati venivano dichiarati colpevoli del delitto di tentata rapina pluriaggravata loro ascritto in concorso e, con la riduzione del rito, condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno, oltre che al pagamento del risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e delle ulteriori spese del grado. Trovava conferma altresì la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e ) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 56, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen., nonchØ profili di contraddittorietà, carenza, e manifesta illogicità della motivazione emergenti dal testo della sentenza.
In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte di appello non si sia confrontata con i rilievi difensivi, confutandoli con mere frasi di stile che rendono il percorso argomentativo
carente ed illogico, nonchØ viziato da travisamento di elementi di prova determinanti.
Censura come mere congetture i passaggi della motivazione in cui si dà rilievo, al fine di ritenere un contributo morale e materiale del COGNOME, all’avere costui accompagnato la compagna insieme ad altra donna presso l’ospedale utilizzando una autovettura presa a noleggio il giorno prima, in senso contrario evidenziando come l’avere noleggiato l’autovettura a suo nome, l’avere prolungato il periodo di noleggio dopo la rapina e l’essersi recato in un bar nei presso dell’ospedale ad acquistare cibo sono circostanze incompatibili con quelle elementari cautele che avrebbe posto in essere un soggetto che si era determinato a commettere un delitto.
La motivazione sul punto sarebbe, dunque, a parere del ricorrente, meramente apparente.
Il ricorrente deduce poi il travisamento della prova, nonchØ la illogicità e carenza della motivazione nella misura in cui i giudici di merito hanno ritenuto che il COGNOME avesse effettuato un sopralluogo in reparto la mattina della rapina, di contro assumendo come l’imputato, se concorrente nel reato, non si sarebbe esposto in prima persona con il personale sanitario nello stesso giorno del delitto, rischiando di attirare la attenzione su di sØ.
Inoltre, rileva il ricorrente come i soggetti escussi abbiano escluso che l’imputato quella mattina avesse fatto apprezzamenti o anche solo un cenno alla statua della Madonna ed agli ori che si trovavano nella teca che la custodiva.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in relazione dell’art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.
Al riguardo, rileva come la Corte di appello sia incorsa in errore di diritto nel ritenere sussistente la aggravante dell’uso dell’arma, posto che l’infermiera NOME aveva sì dichiarato che la pistola era priva di tappo rosso e che inizialmente aveva pensato trattarsi di una vera arma, ma aveva poi intuito, avvertendo un rumore di plastica, che era un giocattolo, tanto da afferrarla con le mani e romperla.
Censura altresì il ricorrente la ritenuta sussistenza della aggravante delle piø persone riunite, evidenziando come la presenza della complice in reparto non era nota alla vittima, nØ tanto meno lo era la presenza dell’imputato fuori dall’edificio.
Lamenta inoltre la ritenuta sussistenza della aggravante del travisamento, siccome non estensibile all’imputato, ed essendo la mascherina chirurgica prescritta, all’epoca, dalla normativa di contrasto al Covid, per l’accesso in ospedale.
2.3 Con terzo motivo, il ricorrente deduce violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, censurando vieppiø la motivazione siccome assente sul punto.
Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso anche l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, nell’interesse della sua assistita, articolando due motivi.
3.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ‘nullità della sentenza per errata valutazione della prova – travisamento della prova -manifesta illogicità della motivazione’.
Al riguardo, lamenta come il giudice dell’appello abbia fornito una motivazione apparente e generica in punto di penale responsabilità della imputata, senza specificare il percorso logico-argomentativo: invero, la NOME non aveva visto in volto la donna che aveva puntato contro di lei l’arma giocattolo ed aveva fornito solo una descrizione delle
fattezze fisiche, mentre la teste COGNOME aveva fornito una descrizione fisica della donna diversa.
Lamenta poi la ricorrente come, in mancanza di un’allegazione fotografica al fascicolo del Pubblico ministero, la prova non sarebbe utilizzabile e come la giurisprudenza richiamata in sentenza afferisca ai procedimenti cautelari.
Rileva come il convincimento del giudice non possa basarsi su ‘impressioni personali’ dei testi, che avevano riferito di avere notato le due donne aggirarsi in reparto con atteggiamento ‘strano’.
3.2. Con secondo ed ultimo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ‘nullità della sentenza per errata valutazione della prova travisamento della prova – manifesta illogicità della motivazione’, con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante dell’uso delle armi.
Al riguardo, rileva la ricorrente come in un primo momento la vittima non si fosse resa conto trattarsi di un’arma giocattolo, ma che se ne era immediatamente avveduta quando l’arma era stata brandita, dopo avere udito un rumore di plastica, di talchØ l’utilizzo di un’arma giocattolo non aveva, nella specie, aggravato l’azione, tanto che la persona offesa era stata capace anche di opporre resistenza e chiedere aiuto.
Avverso la sentenza propone distinto ricorso l’AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia di NOME COGNOME, articolando quattro motivi.
4.1. Con primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod, proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 56, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen., nonchØ profili di contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione, emergenti dal testo della sentenza.
In particolare, lamenta la ricorrente come la Corte di appello non si sia confrontata con i rilievi difensivi, esponendo un percorso argomentativo carente ed illogico nonchØ viziato da travisamento di elementi di prova determinanti.
Al riguardo, rileva come la affermazione della Corte, secondo cui la COGNOME sarebbe stata individuata sulla base degli indumenti indossati e della corporatura, sia smentita dagli atti e come la sentenza impugnata non dia adeguatamente risposta ai rilievi difensivi circa le rilevate discrepanze in ordine all’età ed alla struttura fisica della donna, emergenti dalle dichiarazioni delle testi.
4.2. Con secondo motivo, la ricorrente deduce violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in relazione dell’art. 628, comma 1 e 3, cod. pen.
Al riguardo, rileva come la Corte di appello sia incorsa in errore di diritto nel ritenere sussistente la aggravante dell’uso dell’arma, posto che l’infermiera NOME aveva sì dichiarato che la pistola era priva di tappo rosso e che inizialmente aveva pensato trattarsi di vera arma, ma aveva poi intuito che era un giocattolo avvertendo un rumore di plastica, tanto da afferrarla con le mani e romperla.
Censura altresì la ritenuta sussistenza della aggravante delle piø persone riunite, evidenziando come la presenza di una seconda donna in reparto non fosse nota alla vittima.
Lamenta, inoltre, la ritenuta sussistenza della aggravante del travisamento,essendo la mascherina chirurgica prescritta, all’epoca, dalla normativa di contrasto al Covid, per l’accesso in ospedale.
4.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., censurando la motivazione nella parte in cui, richiamando meramente il ruolo di ‘palo’, non valuta il reale contributo fornito dalla concorrente.
4.4. Con quarto motivo, la ricorrente deduce violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in ordine alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale, censurando la motivazione sul punto siccome assente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili poichØ proposti per motivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati.
1.1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchØ della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sØ i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027, che hanno chiarito che: «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME Monica, Rv. 285870 – 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 -01; Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, COGNOME, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed altri, Rv. 251528 -01).
Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, e pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E’, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145 -01; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, COGNOME, Rv. 197497 -01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197250 -01).
1.2. Ciò premesso, con primo motivo i ricorrenti portano, pur nei distinti ricorsi, una medesima censura in ordine alla affermazione di penale responsabilità che si sostanzia in una mera reiterazione delle doglianze dedotte in appello.
Con essa i ricorrenti si limitano, invero, meramente ad opporre una diversa, e inammissibile in questa sede, rilettura del quadro probatorio, peraltro parziale, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza.
In particolare, la sentenza di primo grado ha dato atto, con motivazione congrua, compiuta e logica, delle risultanze istruttorie e del ragionamento probatorio operato, che ha portato alla individuazione degli odierni ricorrenti attraverso un’analisi comparata e minuziosa non solo delle indicazioni fornite dalle testi in ordine a vestiario e descrizione fisica dei soggetti, ma anche delle immagini di vari sistemi di sorveglianza, che registravano i movimenti dei tre imputati nei momenti immediatamente precedenti e successivi alla azione delittuosa, e del rinvenimento, lungo la via di fuga, delle parrucche indossate dalle
coimputate e di cui queste si disfacevano dopo l’azione (pagg. 11-16 della sentenza di primo grado).
1.2.1. Quanto poi alla inutilizzabilità del riconoscimento operato dalla COGNOME, in mancanza di allegazione, agli atti, del relativo fascicolo fotografico, si osserva come la censura sia manifestamente infondata sotto un duplice profilo.
Il primo giudice ha dato atto, sulla base degli atti utilizzabili ai fini della decisione in ragione della scelta del rito, della individuazione fotografica delle due imputate effettuata dalla NOME COGNOME, il cui verbale risulta in allegato 27 alla c.n.r. del 22 giugno 2021. Alla COGNOME venivano infatti mostrate sia le immagini estratte da una registrazione di videosorveglianza – e in esse la donna riconosceva la COGNOME, già nota anche agli operanti (ffgg. 162 e ss. fascicolo del Pubblico ministero) -, che un album fotografico, contenente, tra le altre, le foto delle odierni ricorrenti COGNOME e COGNOME (foto nn. 5 e 8), che la stessa indicava come le autrici della rapina.
Appare evidente, dunque, come la sentenza, già sotto questo profilo, sia del tutto immune dai vizi denunciati, essendo fondata sulle risultanze di un verbale e di una attestazione legittimamente acquisite al fascicolo e pienamente utilizzabili, senza che la mancata allegazione agli atti del suddetto album fotografico possa inficiarne il valore probatorio (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264947 – 01).
Nella specie, poi, alla c.n.r. indicata risultano anche materialmente allegati sia il verbale di individuazione che l’album fotografico relativo, con apposta sottoscrizione della COGNOME in corrispondenza delle due foto indicate (vds. all. 27 alla c.n.r., in ffgg. 162 e ss. del fascicolo del Pubblico ministero).
1.2.2. Il motivo del ricorso COGNOME risulta vieppiø generico, ed eccentrico rispetto alla motivazione della sentenza, nella parte in cui non si confronta con l’illustrazione degli elementi di ordine fattuale e logico da cui si dipana il ragionamento per ritenere il contributo concorsuale dell’imputato (pag. 19 della sentenza di primo grado).
In ricorso si introducono, poi, elementi che non trovano rispondenza nelle risultanze istruttorie emergenti dalla doppia conforme ricostruzione del fatto, senza che neppure venga lamentato uno specifico vizio di travisamento della prova e senza un confronto critico con la motivazione della sentenza.
In particolare, Ł stato spiegato, in modo assolutamente logico e congruente, come l’interessamento palesato dal COGNOME alla dott.ssa COGNOME (a cui l’imputato rappresentava una problematica di salute della compagna) fosse pretestuoso, tanto che l’uomo, dopo avere appreso che la COGNOME non sarebbe stata in turno quel pomeriggio e che nessuna visita avrebbe potuto dunque essere espletata, accompagnava ugualmente quel pomeriggio la compagna e la amica all’ospedale (vds. pag. 20 della sentenza di primo grado).
Veniva altresì spiegato, con motivazione priva di aporie logiche evidenti, che solo il COGNOME, in ragione dell’attività lavorativa svolta, poteva aver dato indicazioni alle concorrenti sul luogo ove si trovavano i monili d’oro (su cui aveva anche esternato un commento esplicito: pag. 2 sentenza di primo grado) e sull’utilizzo dell’ascensore riservato al personale per accedere al reparto (vds. pag. 19 della sentenza citata).
In sostanza in ricorso si ripropongono rilievi, spesso appuntati su elementi di dettaglio e comunque su elementi non in grado di scardinare il solido ragionamento probatorio, già disattesi, con motivazione compiuta e logica, dai giudici del merito.
Quanto al secondo motivo portato nei tre ricorsi distinti, con cui si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le aggravanti contestate, si rileva come si tratti di motivo non consentito per l’imputato COGNOME, in quanto non previamente devoluto
con l’atto di appello e di motivo non consentito per l’imputata COGNOME in relazione alle aggravanti diverse da quelle dell’avere agito a volto travisato, in quanto motivo nuovo, non previamente devoluti (vds. atto di appello della COGNOME, motivo n. 2).
2.1. Ciò premesso, sia il motivo di ricorso con cui la COGNOME censura la sussistenza della aggravante dell’avere agito a volto travisato, che il motivo con cui la COGNOME, censura la sussistenza della aggravante dell’avere agito con armi, risultano generici e comunque manifestamente infondati.
2.2. La giurisprudenza ha chiarito che, per configurare l’aggravante dell’uso dell’arma nel delitto di rapina Ł sufficiente il ricorso ad una arma giocattolo che non sia immediatamente riconoscibile come tale e che ‘appaia’, dunque, come un’arma da sparo: in sostanza, per la configurabilità dell’aggravante in questione rileva solo l’apparenza estrinseca dell’arma, di talchØ ad escluderla vale non la esistenza di segni dell’arma da gioco (quali il tappo rosso o similari), ma la loro visibilità e riconoscibilità da parte della vittima (Sez. 5, n. 12757 del 01/02/2023, D., Rv. 284295 – 01; Sez. 5, n. 16647 del 11/03/2003, Carrozza, Rv. 224796 -01).
L’accertamento della riconoscibilità dell’arma come un oggetto da gioco deve essere dunque effettuato valutando sia le circostanze ambientali oggettive, che incidono sulla visibilità dei segni del giocattolo, sia la percezione soggettiva che la vittima ha avuto di quei segni (Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203 – 01).
Nella specie, la COGNOME ha spiegato di avere inizialmente pensato si trattasse di un’arma vera perchØ priva del tappo rosso, tanto che in quel frangente, in cui la COGNOME entrava in infermeria puntando la pistola, riusciva ad impossessarsi del telefono della infermiera (pag. 22 della sentenza di primo grado) e solo in un secondo momento, quando si accorgeva del rumore di plastica, la persona offesa poneva in essere una resistenza ingaggiando una colluttazione con l’imputata (pag. 5 della sentenza impugnata).
Dunque, l’oggetto, che possedeva, all’apparenza, le caratteristiche intrinseche di un’arma, Ł stato anche temporaneamente riconosciuto come arma dalla vittima, sì da provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio piø intenso.
2.3. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione anche della aggravante dell’aver agito a volto travisato: invero, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina Ł sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purchØ idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667 – 01; Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766 – 01). In tal senso, Ł stato ritenuto idoneo ad integrare l’aggravante del travisamento, ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen., anche l’utilizzo di una mascherina, non rilevando, in contrario, che l’uso della stessa fosse prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto Ł comunque funzionale al compimento dell’azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile (Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021, dep. 2022, Perfetti, Rv. 282517 – 01).
Nella specie, Ł risultato che le due imputate indossavano la mascherina, in modo da coprirne il volto, nel momento dell’esecuzione materiale del delitto e non anche quando si trovavano in sala di attesa insieme ai pazienti, così corroborando ulteriormente la finalizzazione dell’utilizzo al travisamento del volto (pag. 23 sentenza di primo grado; pag. 6 della sentenza impugnata).
Il terzo motivo del ricorso COGNOME Ł aspecifico e generico.
Invero, la Corte di appello ha motivato, in modo puntuale e logico, sul discostamento dal minimo edittale (pag. 6 della sentenza impugnata). Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł stata giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), facendo riferimento, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum , alla sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse della imputata COGNOME risulta generico e meramente reiterativo del relativo motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza (pag. 4 della sentenza impugnata).
Infine, anche il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse della imputata COGNOME risulta meramente reiterativo del motivo di appello, oltre che manifestamente infondato.
Non solo, invero, la Corte di appello ha reso sul punto motivazione congrua e non meramente apparente, ancorata alla gravità e alle concrete modalità del fatto (pag. 6 della sentenza impugnata), ma vieppiø aderente al principio di dirittosecondo cui non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, Ł sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464 – 01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME, Rv. 237402 – 01).
In ragione della data di commissione del reato, trova applicazione al presente giudizio la disciplina di cui all’art. 344bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134.
Tuttavia, sebbene al momento in cui gli atti sono pervenuti presso questa Corte (18 novembre 2025) fosse già interamente consumato il termine, di un anno, di cui all’art. 344 -bis cod. proc. pen. (termine scaduto il 19 ottobre 2025), la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi impedisce la declaratoria di improcedibilità.
Sul punto, ritiene il Collegio che la circostanza che l’inammissibilità dell’impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso (cfr. Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 – 01; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 – 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 – 01). Si tratta di interpretazione che si pone nel solco di un principio costantemente recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presentazione di un ricorso per cassazione inammissibile osta alla costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, 266818 – 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01; Sez. U, n.15 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 213981 – 01 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, COGNOME, Rv. 199903-01).
E’ pur vero che sia l’improcedibilità che l’inammissibilità hanno carattere processuale e, come tali, precludono l’esame del merito, tuttavia, mentre l’improcedibilità interviene a concludere una fase, come accade nella logica delle impugnazioni, con una sentenza che, divenuta irrevocabile, sostituisce quella già emessa, la inammissibilità della impugnazione
impedisce invece l’apertura di quella fase.
Tale considerazione trova anche conferma nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, laddove si rileva che le scelte operate per dare attuazione alla direttiva di cui all’art. 1, comma 13, lettera d), della legge delega, quanto ai rapporti tra l’azione penale e l’azione civile esercitata nel processo penale, sono sostenute dal rilievo che la pronuncia di improcedibilità per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344 -bis cod. proc. pen. ha «carattere processuale e, come tale, impedisce di proseguire nell’esame del merito e di giungere a una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia».
Coerentemente si pone la lettera dell’art. 344 -bis cod. proc. pen., che riferisce la improcedibilità alla mancata definizione, entro termini di durata massima stabiliti, del «giudizio» di impugnazione, che anche logicamente presuppone la valida instaurazione del rapporto processuale.
Ad analoghe considerazioni porta, poi, la formulazione dell’art. 344 -bis , comma 7, cod. proc. pen., che, nel prevedere che «la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo», e dunque nel rimettere alla volontà dell’imputato la prosecuzione del giudizio oltre i termini di durata, necessariamente e logicamente presuppone, e fa salva, la delibazione giudiziale in ordine alla ammissibilità della impugnazione.
Tale conclusione trova poi un positivo avvallo nel novellato art. 578, comma 1 -bis , cod. proc. pen., secondo cui «Quando nei confronti dell’imputato Ł stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non Ł inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis , rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado».
La norma invero codifica, per l’ipotesi di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione che riguardi anche gli effetti civili, la regola del previo apprezzamento giudiziale circa la proposizione di una impugnazione ammissibile.
La proposizione di un ricorso inammissibile (come quello nella specie proposto) non consentendo la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale, impedisce dunque di rilevare la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di cui all’art. 344 -bis cod. proc. pen.
7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa che hanno dato causa alla pronuncia, si stima equo determinare in euro tremila.Deve inoltre essere disposta condanna degli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che si liquidano, avuto riguardo alla attività espletata, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME