Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49991 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
NOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 24/02/2023 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degl artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
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udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di disporsi il rigetto di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/02/2023, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese in data 22/03/2022, riduceva la pena finale inflitta a NOME COGNOME e a NOME COGNOME in relazione alle rapine aggravate in concorso (fatti aggravati dall’essere stati commessi da più persone riunite, con volto travisato, ponendo il personale degli istituti di credito rapinati in stato d’incapacità di volere o di agire e durante COGNOME – l’ammissione a misura alternativa alla detenzione in carcere), reati commessi rispettivamente in data 06/10/2020 ai danni Banca RAGIONE_SOCIALE (capo 1) e in data 13/10/2020 ai danni di Credito Valtellinese (capo 2) nella misura di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa ciascuno, con conferma delle ulteriori statuizioni pronunciate in primo grado.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628, terzo comma, 132 e 133 cod. pen. Si censura la decisione impugnata che, pur ritenendo che la pena irrogata in concreto fosse eccessiva, si limitava a rideterminare al ribasso la pena base, limitandosi ad affermare di voler aderire alla configurazione delle circostanze aggravanti previste dall’art. 628, terzo comma, cod. pen., quali circostanze autonome.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, quarto comma e 63, quarto comma, cod. pen. Il dato che emerge in modo inconfutabile è quello di una motivazione mancante in quanto l’aumento disposto a norma dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. pare trovare fondamento non anche nell’obbligo di una motivazione “rafforzata” quanto nella natura della recidiva
contestata che, in quanto tale, diventa motivo per applicare l’ulteriore aumento di un anno.
4. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen. Non è stato in alcun modo dimostrato che la condotta contestata, come concretizzatasi nella sua storicità e rispetto al precedente del ricorrente, riveli un maggior disvalore sociale ovvero sia indicativa di tendenza o proclività a delinquere. In ogni caso, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, la recidiva reiterata non può essere riconosciuta nel caso in cui – quale il presente non sia mai stata precedentemente applicata (cfr., Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo la difesa censura l’errata qualificazione giuridica delle contestate aggravanti di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen., sussunta all’interno della categoria della norma a più fattispecie. In tal modo la pena era rimasta nei parametri dell’art. 628, comma 4, cod. pen. ed era partita da una pena base di nove anni di reclusione, di ben due anni superiore al minimo per essa prevista e pari ad anni sette di reclusione. Secondo la difesa si tratterebbe di una norma a più fattispecie tra di loro equipollenti (e non di disposizione a più norme). Secondo il ricorrente, l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale non offr alcun elemento dal quale poter desumere le ragioni giuridiche sottese alla sussunzione del concorso delle citate aggravanti nell’alveo delle circostanze autonome ed indipendenti, come tali in grado di dispiegare i loro effetti soprattutto in termini sanzionatori per come previsto dall’art. 628, comma 4, cod. pen., conseguentemente applicato.
Il motivo è manifestamente infondato essendosi in presenza di una disposizione a più norme.
2.2. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell’art. 628 cod. pen. – introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817). Si legge nel predetto condivisibile precedente (evocato anche nella
sentenza impugnata), a cui si intende dare continuità, quanto segue: “… Quanto alla dedotta violazione di legge in materia di efficacia ingravescente della molteplicità di aggravanti ritenute (art. 112, primo comma, n. 4 e 628, terzo comma n. 1, cod. pen., nel loro concorrente polimorfismo) – in ragione del minimo edittale (art. 628, comma quarto cod. pen.) indicato in sei anni dalla riforma del 2017 (legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno) ed oggi in sette anni (I. n. 36, del 26 aprile 2019, art. 6, comma 1, lett. c), in caso di concorso tr più circostanze indicate al comma terzo dell’art. 628 o di concorso tra una di queste e le circostanze di cui all’art. 61 cod. pen.- la Corte di merito ha motivato il propri convincimento (pena base calcolata in anni sei di reclusione per effetto della concorrenza di più circostanze aggravanti interne al n. 1 del terzo comma dell’art. 628 cod. pen.) sulla base della distinta e diversa ontologia delle fattispecie aggravanti, topograficamente tipizzate al n. 1 del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. (uso delle armi, travisamento e più persone riunite), richiamando sul punto due precedenti conformi di questa Corte.
Il tema soffre un quasi secolare contrasto di giurisprudenza in ordine al molteplice effetto aggravante determinato dalla ricorrenza di più fattispecie, tra quelle descritte nell’ambito topografico dello stesso n. 1 (per la concorrenza agli effetti della pena: Cass. 9 marzo 1936, in Giust. pen. 1936, II, 1486; Id. 4 marzo 1936, in Giust. pen. 1936, II, 1324; id. 5 febbraio 1936, in Giust. pen. 1936, II 1168; Sez. 2, n. 2689, del 31/5/1971, Rv. 119522; Sez. 2, n. 1529, del 5/12/1975, Rv. 132449; Sez. 2, n. 7771, del 1/12/1976, Rv. 136215; Sez. 1, n. 550, del 7/3/1978, Rv. 138714; Sez. 2, n. 7010, del 14/3/1985, Ci/lo, Rv. 170102; Sez. 5, n. 135, del 13/1/2000, COGNOME, Rv. 215485; Sez. 5, n. 4621, del 7/11/2000, Polverino, Rv. 217770; Sez. 4, n. 27748, del 10/5/2007, Rv. 236834; Sez. 5, n. 20723, del 29/1/2016, n.m.; Sez. 2, n. 23978, del 20/5/2016, n.m. Per il cumulo giuridico, con unico aumento, in caso di ricorrenza di più fattori di aggravamento, in ragione della sede topografica di giacenza delle diverse fattispecie: Cass. 10 luglio 1936, in Giust. pen. 1937, II 1101; Cass. 7 luglio 1937, in Giust. pen. 1938, II 142; 26 gennaio 1949, in Giur. compi. della C.S. XXX, 1, 408; 11 gennaio 1949, ibid. 276; 3 luglio 1945, in Riv. Pen. 1945, 1451; Sez. 2, n. 41004, del 6/7/2011, Rv. 251372; Sez. 2, n. 18743, 6 del 6/4/2018, Massimino, n.m.; Sez. 2, n. 7838, del 29/1/2020, n.m., ma le ultime due non affrontano direttamente il tema).
A ben vedere, nessuno ha mai dubitato della natura ontologicamente plurale e ben differente delle tre ipotesi, che conferiscono al fatto in dimensione aggravata. Quel che invece è -da subito- rimasto controverso è se, nella pacifica possibilità di concorrenza delle tre distinte ipotesi interne alla sistematic catalogazione, debba riconoscersi alla concorrenza delle ridette circostanze effetto
ulteriormente ingravescente (entro i limiti stabiliti dal quarto comma dell’art. 63 cod. pen.), oltre quanto già previsto peri! grappolo di aggravanti interne al n. 1.; ovvero se, in tali casi, si debba procedere ad aumento unico, in ragione del fatto che quelle diverse ipotesi sono considerate “cumulativamente”, come modalità della stessa maggior capacità criminale espressa (così la più ascoltata dottrina coeva alla codificazione del 1930 e ad essa consonante in spirito).
Nella morfologia della norma, ante riforma del 2017, si contendevano dunque opposti orientamenti che privilegiavano, uno la sistematica topografica (…, sotto lo stesso numero raggruppa la circostanza delle più persone riunite, del travisamento e dell’uso delle armi, si deve far luogo ad un unico aumento. Il collegio ritiene, infatti, corretto, considerare unitariamente la previsione individuata sotto il numero 1, non solo in ragione della sua sistematica collocazione, collegate dalla virgola, in un unico paragrafo, ma soprattutto perché l’azione tipica e più frequente della rapina aggravata, per quanto insegna l’esperienza giudiziaria più datata, si connota proprio dalla compresenza delle tre circostanze indicate dal n. 1. Con ciò non si vuole assolutamente negare quanto già affermato dalla sentenza n. 27748 del 2007, Rv. 236834, in ordine alla natura diversificata delle singole circostanze del n. 1, perché anche questo collegio ritiene che le circostanze abbiano individualità autonoma e pertanto esse vadano considerate e ritenute per l’affetto aggravante anche quando, nella situazione concreta, non siano compresenti. Ai soli fini della commisurazione della pena, tuttavia, ritiene questo collegio che, quando si verifica la compresenza di più circostanze dello stesso alinea n. 1, è logico ed equo ritenere l’aggravante unitaria. Così Sez. 2, n. 41004 del 2011, Rv. 251372), l’altro la valorizzazione della singola dimensione ontologica o del disvalore specifico reso palese da ciascuna distinta e ben individuata condotta (… le diverse ipotesi dell’ad 628, comma terzo, numero uno, cod. pen. prevedono distinte circostanze aggravanti, in quanto rappresentano differenti aspetti di criminalità, che trovano il loro fondamento comune nella maggiore efficacia intimidatrice dell’azione. Dette aggravanti possono concorrere fra loro. Di conseguenza nel caso di imputazione per rapina, aggravata per l’uso dell’arma e per il numero delle persone, il periodo massimo per la carcerazione preventiva nel periodo istruttorio dev’essere fissato in due anni, dovendosi applicare un primo aumento corrispondente al massimo della meta della pena base di dieci anni di reclusione e, successivamente, un secondo aumento corrispondente alla meta della pena cosi calcolata, Sez. 2, n. 2689/1971, Rv. 119522; ancor più esplicitamente, Sez. 2, n. 7771, del 01/12/1976, Rv. 136215). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Volendo offrire alle opposte interpretazioni la colorazione dogmatica propria delle più avvedute dottrine “repubblicane”, si potrebbe collocare il primo orientamento tra quelli che leggono il n. 1, del terzo comma dell’art. 628 cod.
pen., come una norma a più fattispecie alternative equipollenti; mentre il secondo potrebbe iscriversi tra quelli che leggono tale elencazione come una disposizione a più norme distinte, che -se concorrenti- cumulano (fuori dalle ipotesi di specialità, assorbimento o consunzione) í loro effetti ingravescenti.
In questo immanente e divaricato panorama interpretativo si è affacciato l’intervento riformatore del 2017 (seguito, in un crescendo rossiniano, dalla novella del 2019, cit. al punto 2), che con la seguente disposizione normativa “Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni…”, mutando la morfologia del quarto comma dell’art. 628, cod. pen., sembra aver mostrato indifferenza verso la topografica collocazione delle disposizioni aggravanti ad effetto speciale, imponendo solo un più elevato minimo edittale (senza effetti sul computo dei termini massimi della custodia cautelare e senza intaccare il limite invalicabile indicato, quale cumulo giuridico, al quarto comma dell’art. 63 cod. pen.) per tutte le ipotesi di concorrenza tra circostanze interne ed esterne (quelle comuni descritte all’art. 61 cod. pen.) al terzo comma dell’art. 628 cod. pen.. Né poteva pretendersi dal legislatore una più incisiva precisione didascalica, giacché è evidentemente compito dell’interprete divisare (indipendentemente dalla collocazione topografica e dalla differente ontologia) sostanziale omogeneità o sovrapponibilità di disvalori, di offese, di interessi da tutelare, nell’ambito della tipicità offerta dal legislator
Naturalmente, la possibile concorrenza presuppone risolta a monte la diversa eventualità della continenza (art. 68 cod. pen.) o della specialità (art. 15 cod. pen.); ma non è questo il caso delle aggravanti descritte al n. 1 del comma terzo (cit.), che rappresentano altrettante ipotesi diverse di maggior disvalore espresso nel differente manifestarsi, essendo evidente che “agire nella violenza” travisati, in più persone riunite o armati, rappresenta modalità differenti di manifestare la propria carica criminale, disvalore penale ed accresciuta capacità D intimidatrice od offensiva, atta ad incutere timore nella vittima o a superare l’eventuale sua resistenza. Ebbene, nessuna -delle tre epifanie criminali “contiene” l’altra, nessuna è speciale rispetto all’altra, nessuna assorbe in sé il disvalore e lo spregio dell’altra. Non vi è pertanto ragione di negare che alla concorrenza delle diverse ipotesi aggravanti debba corrispondere una più severa risposta retributiva (minima) della sanzione (agire riuniti in più persone compresenti, travisate nell’aspetto e armate, costituisce anche una notevolissima facilitazione nel guadagnare il risultato voluto e va più gravemente sanzionato rispetto all’azione condotta da una sola persona armata o travisata o unita ad altri). In questi sensi depone l’argomento della interpretazione letterale e la stessa sistematica codicistica.
Può pertanto affermarsi il seguente principio: l’intervento novellatore del 2017 (legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), che ha dato al quarto comma dell’art. 628 cod, pen. un contenuto nuovo, affermando che “Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni…”, indica un più elevato minimo edittale anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti interne al medesimo numero (1) del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. Consegue che ciascuno dei numeri interni al catalogo del ridetto terzo comma contiene una disposizione a più norme autonome ed eventualmente concorrenti …”«
2.2. Aspecifico è il secondo motivo.
Assume il ricorrente che farebbe difetto la motivazione in ordine all’aumento applicabile ex art. 63, quarto comma, cod. pen., per la recidiva.
La censura non si confronta adeguatamente con la motivazione della pronuncia, secondo cui fa l’aumento è espressamente parametrato all’intensità t’ della propensione a delinquere di cui le due rapine oggetto di esame rappresentano univoca manifestazione costituendo i tasselli di un ben preciso percorso criminale.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
3.1. Manifestamente infondato è l’unico motivo svolto.
La Corte territoriale avrebbe riconosciuto attraverso una motivazione apparente la sussistenza della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen., in contrasto con la natura facoltativa della stessa venendo meno all’osservanza del principio della Corte di cassazione. I precedenti, riuniti sotto il vincolo della continuazione, sono stati commessi nel 2013 e dunque sette anni prima rispetto a quelli per cui si procede. Inoltre la recidiva reiterata non potrebbe essere riconosciuta, secondo la difesa, nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva semplice aggravata o pluriaggravata.
Come correttamente rilevato dalla Procura generale, va evidenziato in premessa come, in sede di appello, fosse stata censurata l’entità dell’aumento per la recidiva più che la recidiva in quanto tale. La Corte territoriale, sul punto, aveva riconosciuto che «le condanne per reati contro il patrimonio risultano in sé ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a determinare correttamente la considerazione della recidiva nella valutazione della condotta, poiché i fatti reato oggetto del presente processo costituiscono un tassello di un percorso criminale che può e deve essere sanzionato con la recidiva».
Tale motivazione richiama implicitamente quanto affermato in sede di primo grado, dove si era precisato che «sussiste a carico di NOME la contestata recidiva, reiterata, specifica e cd. vera, tenuto conto dei suoi precedenti penali
specifici per delitti contro il patrimonio ed atteso che il fatto per cui si proced commesso durante il regime di semilibertà con licenza per un precedente reato, rivela sicuramente una maggiore capacità a delinquere dello stesso, denotandosi come una chiara ed ulteriore manifestazione di disprezzo verso le più elementari regole del vivere civile ed il patrimonio altrui».
Dal certificato penale del COGNOME risultano i precedenti penali sopraindicati. Il motivo di ricorso vede essenzialmente sulla distanza temporale di quasi sette anni trascorsa fra la commissione dei precedenti delitti, nel 2013, e quelli oggetto del presente procedimento, avvenuti nell’ottobre del 2020.
Al riguardo, è stato tuttavia considerato l’assoluto rilievo che assume il fatto che l’odierno reato sia stato commesso proprio mentre il ricorrente eseguiva la semilibertà per uno dei reati pregressi.
Pertanto, nonostante la lacuna temporale, appariva evidente il collegamento tra i reati pregressi e quelli attuali, i quali erano stati commessi nel disprezzo delle più elementari regole del vivere civile, violando il regime di semilibertà. Il complesso motivazionale delle sentenze di merito valorizza l’accrescimento della determinazione a delinquere dell’imputato, nella successione dei reati contro il patrimonio, dimostrato dalla sempre maggiore specializzazione nell’esecuzione delle condotte.
Viene così offerta una congrua giustificazione sul progressivo incremento dell’attitudine a delinquere dell’imputato, articolata nella considerazione per la quale alle precedenti condanne per reati analoghi, lungi dal corrispondere la dissuasione dell’imputato dalla ricaduta nel crimine, aveva al contrario fatto seguito l’acquisizione della descritta specializzazione, rilevabile nell’implicito quanto evidente richiamo alle modalità dei fatti descritti nell’imputazione.
In questa prospettiva, la motivazione tocca tutti gli aspetti determinanti nel giudizio sulla sussistenza del presupposto sostanziale della recidiva, vale a dire l’omogenea offensività patrimoniale di tutti i reati oggetto delle precedenti condanne, la loro collocazione in un contesto temporale unitario e continuo, e il carattere non occasionale dell’ultima ricaduta nel crimine.
Va, infine, rilevato che le Sezioni unite (sent. n. 32318 del 30/03/2023, ric. Sabbatini, Rv. 284878) hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice».
Dal principio appena enunciato discende evidentemente la manifesta infondatezza del motivo di ricorso proposto dal COGNOME, con riguardo alla recidiva,
nella parte in cui lamenta l’illegittimità dell’applicazione della recidiva reiterata assenza di un precedente riconoscimento della recidiva semplice.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22/11/2023.