Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40331 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40331 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il 08/0311975 COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore, avvocato COGNOME NOME del foro di MILANO, in difesa di COGNOME e COGNOME NOME, ed anche in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME del foro di MILANO in difesa di COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti in atti insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/7/2022 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale cittadino in data 21/11/2019, assolvendo COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME reato di sequestro di persona di cui al capo 3) e COGNOME NOME NOME NOME reato di sequestro di persona di cui al capo 7), confermando il giudizi di pe responsabilità espresso dal primo giudice nei confronti dei predetti in relazione al delit associazione per delinquere di cui al capo 1) e di rapina aggravata di cui al capo 2), confronti di COGNOME NOME in relazione al delitto di rapina aggravata di cui al capo 6) NOME di COGNOME NOME in relazione ai delitti di ricettazione di cui ai capi 9), 10 rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione il COGNOME e, a mezzo del comune difensore, COGNOME NOME e COGNOME COGNOME.
il COGNOME ha affidato il suo ricorso a tre motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione degli arti:. 178 lett. c), 179 comma 1, 157 comma 8 bis e 161 comma 4 cod. proc. pen. con riferimento alla citazione per il giudizio di appello, avvenuta non già presso il domicilio dichiarato, bensì a mezzo pec presso difensore ex art. 157 comma 8 bis ed ex art. 161 n. 4 cod. proc. pen..
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riten sussistenza del delitto di rapina di cui al capo 2): si assume che, riconosciuta l’inutilizz della denuncia della persona offesa COGNOMECOGNOME che ha determinato l’assoluzione degli imputati da reato di sequestro di persona, ne sarebbe dovuta conseguire l’assoluzione anche dalla rapina, non essendo sufficienti gli elementi desunti dalla captazioni delle conversazioni indicati, q la frase “tu c’eri” riferita al COGNOME e dovendosi ritenere meramente assertiva l’affermazio secondo cui sarebbe “pacifico, ammesso anche dagli stessi NOME che la rapina sia avvenuta”
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattam sanzionatorio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con unico ricorso proposto a mezzo del comune difensore, AVV_NOTAIO, hanno dedotto:
4.1. violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazio travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la ra di cui al capo 2): si assume che le prove acquisite sarebbero insufficienti a dar conto de ricostruzione del fatto di reato, non essendo univoco lo scambio di battute intercettate, ment il teste marAVV_NOTAIO COGNOME non avrebbe elencato le prove acquisite, limitandosi a riferir quanto dalle indagini sarebbe “emerso”.
4.2. violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazio travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la rap di cui al capo 6): il ricorrente contesta il significato attribuito in sentenza alle conve intercettate n. 164, 893 e 408 e l’inverosimiglianza attribuita alle spiegazioni fornite sul dal COGNOME.
4.3,vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Con motivi aggiunti proposti nell’interesse di COGNOME NOME è stato, NOME dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione e travisam della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato associat cui al capo 1), che si assume reggersi soprattutto sull’asserita responsabilità per i reati contestata con i motivi di cui sopra.
Con requisitoria scritta il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
La difesa del Cambia, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria di replica alle argomentazioni poste a fondamento della requisitoria del P.G., insistendo su ciascuno dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché i motivi addotti si discostano dai param dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestam infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
2.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME – con il qual ricorrente si duole della notificazione della citazione per il giudizio di appello effettuata presso il domicilio dichiarato, bensì a mezzo pec presso il difensore di fiducia – è inammissib perché tardivamente dedotto soltanto in questa sede: la nullità prospettata dalla difesa con ricorso per cassazione, ove pure sussistente, non integrerebbe un’ipotesi di nullità assoluta insanabile, in quanto l’art. 179 cod. proc. pen. prevede tale forma di invalidità per il solo di “omessa” citazione. Nel caso in cui, invece, la citazione sia stata notificata, sia pu forme diverse da quelle corrette, si verte nella meno grave ipotesi di nullità a reg intermedio di cui all’art. 180 cod. proc. pen.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, affermando che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notific della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da p dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivame la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità de sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 20 Palumbo, Rv. 229539; in senso conf. Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028).
Tale impostazione, peraltro, è stata ribadita dalle Sezioni unite anche in altra pronunc che ha affrontato una fattispecie similare a quella in esame: si è ritenuto, infatti, notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sen dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (Sez. U
n.. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771);. ciò ovviamente in caso di rituale e tempestiy eccezione della nullità.
Alla luce di tali considerazioni, la nullità dedotta, da considerarsi a regime intermed stata sanata dall’omessa proposizione dell’eccezione nei termini sopra indicati.
2.2. Sono inammissibili anche i motivi di ricorso con i quali sia il COGNOME che COGNOME NOME e NOME NOME contestano la ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo n.2): Corte territoriale ha formulato il suo giudizio sul punto con argomentazioni logiche e line fondate soprattutto sullo scambio di battute tra i tre ricorrenti nel corso di conversaz oggetto di intercettazione ambientale che, senza incorrere in vizi logici evidenti, è ritenuta riferirsi inequivocabilmente alla rapina di cui si tratta, in coerenza, peraltro deposizione del teste di P.G. mar. COGNOME. A fronte di un percorso argomentativo logico e lineare della sentenza impugnata vanno ritenute inammissibili le censure dei ricorrenti, vo a prospettare una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, i esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risulta processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944)..
Analogamente, è inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare nell’interesse d COGNOME NOME il giudizio di responsabilità in ordine alla rapina di cui al capo n. 6) argomentazioni che si fondano esclusivamente sulla reinterpretazione dei contenuti di intercettazioni, in tal modo sollecitando una rivisitazione di questioni che atteng esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Anche il quarto motivo dedotto nell’interesse di COGNOME NOME, aggiunto con memoria del 23/11/2022, è inammissibile, non solo perché non collegato a motivi tempestivamente dedotti, ma anche perché fondato su una non consentita rivisitazione della decisione in ordine ai reati fine di cui ai capi 2) e 6), disattesa nei termini sopraindicati.
Le valutazioni della Corte territoriale in ordine alla non concedibilità delle circost attenuanti generiche si basano su valutazioni per loro natura rimesse all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, come tali non sindacabili in questa sede, anche alla luce principio secondo cui, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circosta che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimit dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo rich alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del bene (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 26646001), come nel caso di specie, evidentemente ritenendosi ininfluente ai fini del beneficio richiesto la vetustà del precede penale da cui è gravato il ricorrente.
Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o. di ragionamen illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di spec non ricorre, né è contestato con argomenti specifici.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. p pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ma o 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid ite