Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7554 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7554 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
XXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
uditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 aprile 2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina nei confronti, per quel che qui rileva, dell’odierno ricorrente, per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di impugnazione.
2.1. Mancanza della motivazione, con riferimento alle censure articolate nell’atto di appello, in ordine alle contraddizioni emerse nella narrazione delle due persone offese.
2.2. Illogicità della motivazione e travisamento della prova, sempre, in ordine a quanto riferito dalle vittime, poichØ nella sentenza di appello sarebbero state invertite le dichiarazioni dell’una e dell’altra e ne avrebbe comunque frainteso il contenuto per quanto attiene alla dinamica dell’azione e all’uso dell’arma.
2.3. Violazione dell’art. 628, terzo comma, cod. pen. e illogicità della motivazione, in relazione all’aggravante dell’uso dell’arma, ritenuta sulla base di mere congetture.
2.4. Carenza di motivazione per quel che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi non consentiti, in quanto meramente rivalutativi, generici, siccome avulsi dall’effettivo contenuto della decisione, e, comunque, manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha proceduto a uno scrutinio sereno e non superficiale del
racconto delle due persone offese, giustificandone le marginali incongruenze con lo stato di agitazione dopo l’aggressione e lo stupro, evidenziando l’assenza di intenti calunniosi e il conforto di solidi riscontri (pp. 5-6).
Questo congruo apparato argomentativo Ł incensurabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01) e neppure si ravvisano questioni sollevate dalla difesa e rimaste effettivamente irrisolte (posto che il giudice del gravame non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01).
Neppure appare sussistere il travisamento della prova, posto che l’equivoco denunciato dai ricorrenti si fonderebbe solo sull’individuazione del soggetto a cui debba riferirsi la locuzione «quest’ultima».
Il primo e il secondo motivo sono dunque aspecifici e fattuali, nei termini suaccennati.
La prova dell’uso dell’arma deriva direttamente da quanto dichiarato concordemente dalle due persone offese; a ciò, i giudici di appello aggiungono ulteriori considerazioni di ordine logico, a supporto della versione delle donne sudamericane, già scrutinata e di per sØ sola sufficiente.
Il terzo motivo Ł, quindi, generico e manifestamente infondato.
Dopo l’accurata ricostruzione della brutale aggressione, nella sentenza impugnata si stigmatizzano le modalità insidiose e violente dell’azione, consumata in un luogo di privata dimora e tale da sollevare un particolare allarme sociale, nonchØ la mancanza di resipiscenza desumibile dalle dichiarazioni mendaci e implausibili rese in sede di interrogatorio e l’incongruità della somma versata alle persone offese.
In tal modo, Ł stata motivata congruamente l’impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
D’altronde, Ł sufficiente che il giudice faccia riferimento ai soli elementi ritenuti rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01).
Il quarto motivo risulta, pertanto, manifestamente infondato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 03/02/2026
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.