Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39976 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39976 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO PARDO NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 giugno 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di rapina aggravata.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, osservando come erroneamente non fosse stata concessa la diminuente del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024: innanzitutto era errata l’affermazione della Corte di appello secondo la quale tale diminuente non potesse essere concessa nel caso di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628 comma 3 n.3ter cod. pen. e non poteva ritenersi sufficiente una motivazione per relationem che richiamava le considerazioni espresse a proposito della mancata concessione dell’art. 62 n. 4 cod. pen.; la Corte di appello avrebbe dovuto invece considerare l’estemporaneità della condotta, la modestia dell’offesa personale alla vittima, l’esiguità del profitto e l’assenza di profili organizzativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il motivo di ricorso proposto Ł manifestamente infondato.
1.1 Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata Ł diminuita in misura non eccedente un terzo quando ‘per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità’
Il Giudice delle leggi Ł pervenuto a tale esito (come già era avvenuto nella sentenza n. 120 del 2023 relativa ad analoga questione relativa al reato di estorsione) sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanzionatorio che si sono succeduti nel tempo in
relazione alla fattispecie di estorsione non hanno previsto una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da evitare «l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».
La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha precisato che ‘in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.’
Ciò premesso, uno dei parametri da valutare ai fini della concessione della citata diminuente Ł ‘la particolare tenuità del danno’ e, sul punto, la Corte di appello ha ritenuto, con una valutazione di merito non censurabile nelle presente sede, che il danno non potesse ritenersi tenue (si veda motivazione contenuta nell’ultima pagina della sentenza impugnata); pertanto, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. Ł stata negata con valutazione quindi incompatibile con la richiesta attenuante speciale; (sul punto, si veda sez.2, n.47610 del 22/10/2024, Rv. 287350 – 01: L’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchØ non Ł configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all’evento in sØ considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti.’)
Peraltro, va evidenziato che il fatto che la rapina sia stata contestata e ritenuta aggravata rende comunque il fatto connotato da un disvalore tale da essere incompatibile con l’ipotesi introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva, sussistendo ontologica incompatibilità tra fatto lieve e rapina aggravata.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME