Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/01/1967
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria depositata in data 27 febbraio 2025 con cui il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di rapina e la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della particolare tenuità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 depositata in data 13 maggio 2024, è in parte non consentito ed in parte manifestamente infondato;
rilevato che la Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento al danno complessivo subito dalle persone offese, con particolare riferimento alle significative lesioni personali subite a causa del comportamento violento del ricorrente (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logicogiuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695-01).
rilevato che il riconoscimento dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con le sentenze 120/2023 e 86/2024 postula necessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile qualora, come nel caso in esame, la lieve entità difetti con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno conseguente al reato (vedi Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01 in tema di riconoscimento dell’ipotesi di estorsione attenuata). Tale principio, che va ribadito anche in questa sede in relazione al delitto di rapina per identità di ratio, consente di escludere che tale circostanza sia applicabile al caso di specie, rinvenendosi nella valutazione del giudice di appello elementi di fatto incompatibili con l’invocata lieve entità del fatto;
rilevato che nel caso di specie, depone palesemente, per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della fattispecie attenuata di rapina quanto affermato dai giudici di appello, i quali, nel rigettare la doglianza relativa all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., hanno sottolineato la significativa gravità del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente nel corso della rapina e nei frangenti immediatamente successivi alla consumazione della stessa (vedi pagg. 5 della impugnata sentenza). Ed invero, se la condotta giudicata nel merito manifesta, come nel caso oggetto di analisi, una sua gravità intrinseca, per il peso obiettivo della complessiva azione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta sottrattiva e violenta, è fuor di dubbio che resta esclusa la possibilità di riconoscere la particolare lievità del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2025
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La Presidente