Rapina Aggravata: La Cassazione Chiarisce la Pena Minima Dopo la Riforma
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un’importante precisazione sul calcolo della pena per il reato di rapina aggravata. Questa decisione consolida l’orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della riforma legislativa del 2017, che ha inasprito il trattamento sanzionatorio per tale fattispecie criminosa. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per il delitto di rapina pluriaggravata. La Corte di Appello aveva già rideterminato la pena, disapplicando la recidiva e riqualificando un’altra accusa. L’imputato, tuttavia, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando principalmente due aspetti della sentenza di secondo grado: il calcolo della pena minima e la valutazione di attendibilità della persona offesa.
La Questione Giuridica: Calcolo della Pena e Rapina Aggravata
Il fulcro del ricorso riguardava l’interpretazione del quarto comma dell’articolo 628 del codice penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. La difesa sosteneva che il più elevato minimo edittale (la reclusione da sette a venti anni) non fosse applicabile nel caso di specie, basandosi su precedenti giurisprudenziali antecedenti alla riforma.
Il secondo motivo di ricorso, invece, criticava la valutazione di attendibilità della vittima operata dai giudici di merito, proponendo una versione difensiva alternativa e ritenendola altrettanto sostenibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: la riforma del 2017 ha cambiato la morfologia della norma sulla rapina aggravata.
La disposizione attuale prevede espressamente che la pena sia della reclusione da sette a venti anni “se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61”. Secondo la Corte, questa formulazione è chiara e non lascia spazio a interpretazioni diverse. La volontà del legislatore è stata quella di imporre un minimo edittale più elevato per tutte le ipotesi di concorso tra le aggravanti specifiche della rapina e quelle comuni, mostrando indifferenza per la collocazione topografica delle norme.
Di conseguenza, i rilievi difensivi, basati su pronunce antecedenti alla novella legislativa, sono stati considerati privi di pregio, in quanto superati dalla nuova e più severa disciplina. Il primo motivo è stato quindi giudicato “manifestamente infondato”.
Relativamente al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto “modulato in fatto e del tutto generico”. La difesa, infatti, non si è confrontata puntualmente con la motivazione della sentenza d’appello riguardo la valutazione di attendibilità della persona offesa, ma si è limitata a proporre una lettura alternativa dei fatti. Questo tipo di censura non è ammesso nel giudizio di legittimità, che si concentra sulla corretta applicazione del diritto e non su una nuova valutazione delle prove.
Le Conclusioni: L’Impatto della Decisione
La decisione della Cassazione rafforza l’interpretazione rigorosa della normativa sulla rapina aggravata. L’ordinanza conferma che la riforma del 2017 ha introdotto un meccanismo sanzionatorio più severo, che non ammette deroghe basate su distinzioni formali o precedenti giurisprudenziali superati. Il principio è chiaro: la presenza di più circostanze aggravanti, siano esse specifiche del reato di rapina o comuni, determina automaticamente l’applicazione del più elevato minimo di pena. Questa pronuncia serve da monito sulla serietà con cui l’ordinamento tratta forme di criminalità particolarmente allarmanti, offrendo un punto di riferimento stabile per gli operatori del diritto.
Quando si applica la pena più severa per la rapina aggravata secondo la Cassazione?
La pena della reclusione da sette a venti anni si applica quando concorrono due o più circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell’art. 628 c.p., oppure quando una di queste concorre con un’altra aggravante comune (prevista dall’art. 61 c.p.). La Corte ha chiarito che questa regola vale per tutte le ipotesi di concorso, a seguito delle riforme legislative del 2017 e 2019.
Perché il ricorso basato su sentenze precedenti alla riforma del 2017 è stato respinto?
È stato respinto perché la novella legislativa del 2017 ha modificato la struttura dell’art. 628 c.p., rendendo superate le pronunce antecedenti. La nuova formulazione ha creato un regime unitario e più severo per il concorso di aggravanti, che non era presente nella normativa precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “modulato in fatto” e “generico”?
Significa che il motivo non solleva una questione di legittimità (cioè un errore di diritto), ma cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti (come la credibilità di un testimone), cosa che non è permessa in Cassazione. Inoltre, è “generico” quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a proporre una versione alternativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquil che, disapplicata la recidiva, qualificato il fatto sub C) alla stregua dell’art. 4, com 110/75, rideterminava la pena inflitta al prevenuto per il delitto di rapina pluriaggravat
-rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell’art. 628 cod. pen. – introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il più elevato m edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti int allo stesso n. 1 del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/202 Rv. 279817 – 01); la richiamata decisione ha, infatti, evidenziato che l’intervento riform del 2017 (seguito dalla novella del 2019), ha espressamente chiarito che la disposizion normativa ( “Se concorrono due o più RAGIONE_SOCIALE circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art pena è della reclusione da sette a venti anni…”), ha mutato la morfologia del quarto com dell’art. 628, cod. pen., mostrando indifferenza verso la topografica collocazione d disposizioni aggravanti ad effetto speciale, imponendo solo un più elevato minimo edittale pe tutte le ipotesi di concorrenza tra circostanze interne ed esterne (quelle comuni descri all’art. 61 cod. pen.) al terzo comma dell’art. 628 cod. pen.;
che non hanno pertanto pregio i rilievi difensivi che agitano un inesistente contra facendo leva su pronunzie antecedenti alla novella legislativa;
– considerato che il secondo motivo è modulato in fatto e del tutto generico alla luce dell concorde e motivata valutazione d’attendibilità della p.o. formulata dai giudici di merito la quale la difesa non si rapporta in termini puntuali, limitandosi ad accreditare sostenibile la versione difensiva;
rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensor,
Il Pre ente