Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41701 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 24 settembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, e dell’AVV_NOTAIO per la parte civile NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e ha depositato memoria e nota spese;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO per COGNOME che hanno insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Palermo, ha confermato la responsabilità dei due imputati in ordine al reato di rapina aggravata, rideterminando la pena inflitta, previa dichiarazione di estinzione del reato di porto di uno strumento atto ad offendere.
Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati.
2.COGNOME NOME, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce violazione dell’articolo 530 cod. proc.pen. per mancanza di motivazione in quanto l’odierno ricorrente è stato condannato sebbene la sentenza si fondi esclusivamentg-2
sulle dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME, che non avrebbe avuto contezza diretta dei fatti ma li avrebbe appresi dal coimputato COGNOME. Le affermazioni del COGNOME sarebbero poi state confermate, secondo i giudici di merito, dalla persona offesa NOME COGNOME. Tuttavia l’atto di gravame evidenziava molte incongruenze che rendevano le dichiarazioni del COGNOME imprecise e in contrasto con quelle del collaboratore. In particolare la persona offesa aveva riconosciuto solo il COGNOME e il COGNOME, ma non l’altro correo, NOME; non corrispondono né il luogo, né l’ora della rapina, né le modalità della stessa e l’importo della refurtiva. La corte ha tuttavia sminuito le difformità rilevate dall’atto di gravame, così fornendo una motivazione apparente e omettendo di spiegare, ai fini della attendibilità del teste, come questi abbia potuto sbagliare nell’individuare tra i rapinatori un soggetto del tutto estraneo al reato; abbia indicato una via diversa, un orario della rapina distante da quello in cui sarebbe avvenuta, secondo il racconto del collaboratore, ed ancora che la stessa rapina sia stata consumata a mano armata. Inoltre, a detta del COGNOME, il terzo rapinatore sarebbe stato tale NOME, mentre COGNOME avrebbe riconosciuto NOME COGNOME.
3.COGNOME NOME, tramite difensore di fiducia, deduce:
3.1 nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di immutabilità del giudice e per mancata rinnovazione degli atti istruttori oggetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato. In particolare era stato eccepito che la prova testimoniale riguardante l’esame della persona offesa era stata assunta in primo grado da un giudice persona fisica diversa da quello che aveva poi emesso la sentenza impugnata, senza la necessaria rinnovazione degli atti istruttori.
La corte di appello ha respinto la relativa eccezione affermando che un GIP ha ammesso l’appellante al rito abbreviato; un altro GIP, mantenendo ferma la precedente ordinanza di ammissione, ha rinviato la trattazione in funzione dell’esame della persona offesa.
In questo modo la corte non ha affrontato la questione sottesa al motivo di appello relativa alla pronunzia della sentenza da parte di un giudice diverso da colui che aveva assunto la prova.
A sostegno di tale eccezione il ricorrente ricorda che l’art. 526 cod. proc.pen. prevede il divieto di utilizzo ai fini della deliberazione di prove diverse da quelle legittimament acquisite nel corso del giudizio.
3.2 Nullità della sentenza per vizio di motivazione poiché la corte ha affermato che il periodo di 9 mesi intercorso tra il fatto e il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa non esclude l’attendibilità del risultato probatorio, valorizzando la circostanza che la persona offesa ha reiterato il riconoscimento in udienza, senza considerare che la descrizione del rapinatore fornita dalla persona offesa diverge dall’aspetto fisico del COGNOME per il colore degli occhi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.RICORSO COGNOME
Il ricorso di COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità.
Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pe giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spesso della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti, e le argomentazioni della corte no risultano apparenti, né “manifestamente” illogiche o contraddittorie. Nel caso in esame poi le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi su cui si fonda l’affermazione di responsabilità.
Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l’atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Le censure in merito all’affermazione di responsabilità sono manifestamente infondate poiché la colpevolezza di entrambi i ricorrenti si fonda su un robusto compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, che non soltanto ha fotograficamente riconosciuto i predetti, ma ha poi confermato, nel corso del giudizio abbreviato condizionato alla sua escussione, il riconoscimento in termini di certezza.
Inoltre la corte ha spiegato che la piena credibilità del teste ha trovato conforto nelle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, il quale ha riferito di avere apCOGNOME personalmente dal COGNOME di questa rapina. Come osservato dalla corte, la costatazione che alcuni particolari in ordine alla detta vicenda delittuosa, riferiti dalla persona offes e dal collaboratore, non collimino esattamente trova logica spiegazione nel fatto che il
COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME parte alla rapina, ma ne ha apCOGNOME soltanto de relato e può essere facilmente incorso in qualche imprecisione nel ricordo di quanto riferitogli.
Le discrasie tra il suo racconto e la testimonianza della persona offesa non attengono comunque a circostanze dirimenti ed essenziali e non intaccano il nucleo fondamentale del racconto. Non va poi dimenticato che anche la sola testimonianza della persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, è sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità nei confronti dei due imputati.
2.RICORSO COGNOME
2.1 La prima eccezione processuale proposta dal ricorrente COGNOME non può trovare accoglimento.
Deve convenirsi con il ricorrente che la corte non ha bene comCOGNOME l’oggetto della doglianza sollevata con il gravame e non ha affrontato la questione sottesa e cioè la nullità della sentenza resa da un giudice diverso da quello che ha assunto la testimonianza della persona offesa nell’ambito del giudizio abbreviato condizionato.
Tuttavia in merito alla suddetta censura, deve rilevarsi che le Sezioni unite di questa Corte con la pronunzia n. 41736 del 30/05/2019 hanno stabilito che l’avvenuto mutamento COGNOME della COGNOME composizione COGNOME del COGNOME giudice COGNOME attribuisce COGNOME alle COGNOME parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prov nuove, sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa; il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile.
Si legge nella detta sentenza che «la disposizione di cui all’art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492,493 e 495 c.p.p., poichè i relativ provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia, se non espressamente modificati o revocati. Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d’ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività. Invero, la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce alle parti diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo, cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove
richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate. Nè può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poichè le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il AVV_NOTAIO dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell’art. 468 c.p.p., senz’altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 c.p.p.
Alla stregua di questa recente pronunzia, la mancata rinnovazione degli atti è causa di nullità della prova assunta da altro giudice, soltanto qualora la stessa sia stata richiesta. Nel caso in esame le parti non hanno avanzato alcuna richiesta di rinnovazione delle prove già assunte al momento della discussione del giudizio che si è celebrato con il rito abbreviato e l’eccezione è stata sollevata solo con il motivo di appello.
Di conseguenza, in considerazione del comportamento silente tenuto dalle parti, pur a fronte dell’evidente sopravvenuto mutamento della persona fisica del giudice, la dedotta nullità non ricorre e la censura difensiva, anche correttamente interpretata, avrebbe dovuto essere respinta.
2.2 II secondo motivo di ricorso deduce svariate censure di merito che, come già osservato per il coimputato, pur invocando formalmente vizi della motivazione, sono in realtà dirette ad invocare una diversa valutazione del compendio probatorio, e devono pertanto ritenersi non consentite in questa sede.
La corte di appello ha reso adeguata risposta in ordine alla rilevanza del periodo di tempo trascorso tra la rapina e il riconoscimento, effettuato in termini di certezza, da parte della persona offesa e ha motivatamente respinto le censure avanzate con l’appello, che vengono reiterate in modo pedissequo con i motivi di ricorso, e per questo non superano il vaglio di ammissibilità.
3.Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso di COGNOME e l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del solo COGNOME anche al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Nel rispetto del principio di soccombenza va inoltre disposta la condanna dei due imputati alla rifusione in favore della parte civile costituita NOME delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, che si ritiene congruo liquidare in euro 3.700,00 oltre accessori di legge.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge.
Roma 5 maggio 2023