Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27165 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27165 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata a Reggio Emilia il 14 novembre 1976 NOME nato a Formigine l’otto settembre 1983 avverso la sentenza resa il 2 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena il 18 dicembre 2023, che all’esito di giudizio abbreviato ha dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli dei reati di rapina aggravata dal travisamento e dall’età della persona offesa ultrasessantacinquennenne e di indebito utilizzo di carta di credito, frutto della rapina, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro, col volto travisato da una mascherina chirurgica e con violenza, strappato la borsa alla persona offesa facendola cadere a terra e di avere utilizzato subito dopo la carta di credito per effettuare 5 prelievi per la somma complessiva di 420 C.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dei due imputati , con atto unico, deducendo:
2.1. Omessa o insufficiente motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Dagli atti è emersa la condizione di degrado economico culturale e morale in cui versano i due imputati e il riconoscimento della recidiva con il conseguente più gravoso trattamento sanzionatorio integra una sanzione al loro stato di emarginazione, mancando radicalmente la volontà 4Ì delinque re per ragioni diverse da quelle di assicurarsi i mezzi di sussistenza.
La Corte di appello a fronte dello specifico motivo di censura non ha fornito idonea motivazione.
2.2 Omessa e comunque insufficiente motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 628 comma 3 numero 3 quinquies cod.pen. nei confronti di entrambi gli imputati e dell’aggravante di cui all’articolo ‘,28 comma 3 numero 1 cod.pen. nei confronti di NOME COGNOME Daniele e violazione dell’art. 59 comma 2 cod.pen. in relazione ad entrambe le aggravanti.
La Corte ha sostenuto che l’età avanzata della persona offesa, superiore ai 65 anni, non poteva non essere apprezzata dai due imputati, valorizzando la costatazione che la vittima della rapina aveva 74 anni all’epoca del fatto. Osserva la difesa che l’aggressione è stata perpetrata da COGNOME, agendo alle spalle della vittima, mentre COGNOME lo attendeva in auto, sicché non sono emersi elementi concreti per poter ritenere sussistente l’adeguata consapevolezza da parte degli imputati dell’età della persona offesa.
Quanto all’aggravante del travisamento la Corte ha ritenuto che la stessa si estenda anche al coimputato COGNOME che era rimasto in attesa del complice a bordo dell’auto, osservando che il predetto non ha reso dichiarazioni al riguardo e che la mancata conoscenza del travisamento del correo si pone in contrasto con la dinamica complessiva della vicenda.
Il difensore valorizza il portato delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da NOME COGNOME che aveva osservato la condotta dei due imputati, intenti a prelevare il denaro dal bancomat, per evidenziare che costoro, nonostante avessero a disposizione due passamontagna, non li avevano utilizzati nella prima fase dell’azione delittuosa.
Inoltre il difensore lamenta che la sentenza della Corte sembra porre a carico dell’imputato l’onere di dimostrare la propria mancata conoscenza della aggravante in questione.
2.3 Omessa motivazione in punto di mancata applicazione dell’attenuante della rapina di lieve entità introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, poiché nel caso in esame il fatto ha scarsa offensività ponendosi tra il furto con strappo e la rapina; la violenza è stata molto modesta così come il bene oggetto di sottrazione; inoltre i due imputati hanno risarcito la somma complessiva di 3.450 C alla persona offesa. La Corte di appello pur dando atto di questa richiesta non ha motivato in alcun modo.
2.4 Omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione della pena poiché il trattamento sanzionatorio è eccessivamente severo e radicalmente sproporzionato
Lamenta la difesa che il Tribunale, previo giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le ritenute aggravanti, ha determinato la pena in misura superiore di un anno e sei mesi rispetto al minimo edittale, applicando per la continuazione con il reato di indebito utilizzo della carta di credito un aumento pari a sei mesi di reclusione, non adempiendo correttamente all’obbligo motivazionale in ordine alla determinazione del quantum della pena applicata.
Inoltre la Corte ha ritenuto erroneamente che il giudice abbia valutato il contegno ristorativo posto in essere dagli imputati nella logica del bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate mentre il GIP ha riconosciuto le attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale e non della condotta risarcitoria. In questa prospettiva, quand’anche non si ritenga di concedere l’attenuante di cui all’articolo 62 n. 6 cod.pen., la condotta avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini della quantificazione della pena.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta inoltre mancante e contraddittoria in punto di aumento per la continuazione, poiché è stato imposto un aumento pari alla metà del minimo edittale mentre andava commisurato alla gravità del fatto, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e la sentenza omesso di individuare le singole pene per i rispettivi reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perchè propongono motivi generici e manifestamente infondati, che reiterano le censure formulate con l’appello e non si confrontano con le risposte ricevute.
1.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché a pagina quattro della sentenza la Corte rende adeguata e congrua motivazione, evidenziando la lunghissima e allarmante carriera criminale di entrambi gli appellanti e i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, da cui emerge che il fatto oggetto dell’odierno giudizio è indicativo di una crescente pericolosità sociale. La condizione di emarginazione sociale in cui versano i due ricorrenti non assume rilevanza scriminante in presenza di una reiterazione di condotte illecite che palesano una precisa scelta di trarre dal delitto i mezzi di sostentamento.
1.2 La seconda censura non è sostenuta da adeguato interesse, poiché le circostanze aggravanti sono state neutralizzate dal riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva reiterata, che notoriamente non consente il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 69 quarto comma cod.pen..
In ogni caso la stessa è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente riconosciuto la sussistenza del travisamento e ha posto la relativa aggravante anche a carico di COGNOME nonostante questi fungesse da palo, in quanto la condotta dei due imputati è risultata frutto di un evidente accordo che prevedeva all’evidenza anche il travisamento da parte dell’esecutore materiale dell’aggressione. La circostanza che i due imputati avessero anche la disponibilità di due passamontagna, ma che COGNOME abbia preferito usare una mascherina chirurgica, non assume alcuna rilevanza, in quanto anche detto presidio sanitario risulta idoneo a nascondere il volto dell’agente e ostacolarne l’identificazione.
Quanto poi all’aggravante delle età superiore ai 65 anni della persona offesa, deve convenirsi con i giudici di merito che il dato cronologico non possa essere sfuggito ai due imputati, a prescindere dalle modalità dell’aggressione, in quanto l’età si desume non soltanto dal volto ma dalla complessiva postura e andatura di una persona e, secondo una massima di esperienza, una persona di 74 anni si muove in modo diverso rispetto ad un soggetto più giovane di circa dieci anni ed è logico ritenere che i due correi abbiano individuato la vittima prima della rapina proprio in ragione dell’età apparente che la rendeva un soggetto fragile e agevolmente aggredibile.
1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché occorre rilevare che le modalità della condotta, caratterizzata da ben due aggravanti, e la negativa
personalità dei due imputati escludono implicitamente che la stessa possa integrare un fatto di lieve entità e quindi dal tenore complessivo della motivazione
deve ritenersi che l’istanza difensiva sia stata implicitamente esclusa. Ed infatti la
Corte ha sottolineato la particolare gravità del reato, che avrebbe peraltro potuto avere gravi conseguenze in danno della persona offesa di età avanzata,
considerato che è stata trascinata a terra.
1.4 La quarta censura non è consentita poiché il ricorrente lamenta formalmente una motivazione contraddittoria, mentre nella sostanza invoca un
trattamento sanzionatorio più tenue, formulando una richiesta che incide sulla sfera discrezionale propria del giudice di merito ed esula dal sindacato della Corte
di legittimità. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato gli indici sintomatici della particolare gravità della condotta posta in essere dagli imputati e
ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, in ragione del comportamento riparatore assunto nel corso del giudizio nei confronti della
persona offesa, evidenziando come anche in relazione al reato satellite i due imputati abbiano adottato modalità significative della loro professionalità e
spregiudicatezza, indossando i passamontagna per evitare di essere ripresi al momento del prelievo di denaro. Si tratta di considerazioni corrette, congrue e logicamente coerenti, immuni dai vizi denunziati.
2.Per le considerazioni sin qui esposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità dei due ricorsi con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 ciascuno in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2/7/2025