Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1505 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1505 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMEI;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 28/10/2021, ha confermato la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Modena in data 15 marzo 2021, nei confronti di NOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo nn. 1 e 2 cod. pen e suoi reati satellite.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità penale e la determinazione della pena, avuto riguardo alla mancata applicazione degli artt. 114 e 69, comma secondo, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale – con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice – ha già dato conto del compendio probatorio su cui si fonda la responsabilità penale dell’odierno ricorrente, costituito dalle riprese estratte dalle telecamere del cellulare del medesimo e dal sequestro del materiale probatorio, nonché dal riconoscimento della vittima. Si veda, altresì, pag. 2 della sentenza impugnata in merito al diniego del riconoscimento della circostanza attuante della minima efficacia causale della condotta concorsuale, di cui all’art. 114 cod. pen., alla luce dell’effettivo e efficace contributo causale fornito dal ricorrente, rafforzativo del proposito criminoso dei compartecipi. Si veda, infine, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti riconosciute, attesa la gravità dei fatti, la personalità negativa e precedenti penali del prevenuto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso inammissibili, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.