Rapina Aggravata: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, specialmente in casi di rapina aggravata. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un giovane veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di rapina e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’imputato aveva agito con violenza per sottrarre uno zaino alla vittima e frugarle nelle tasche. Durante questa azione predatoria, la persona offesa riportava delle lesioni fisiche. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso
Il ricorso si basava su tre motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica: Secondo la difesa, i fatti non integravano il delitto di rapina.
2. Insussistenza del dolo: Si contestava la volontà dell’imputato di cagionare le lesioni personali alla vittima.
3. Mancato riconoscimento di un’attenuante: La difesa lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, prevista dal codice penale.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove e una diversa interpretazione dei fatti già ampiamente discussi nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rapina aggravata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno spiegato in modo chiaro perché ciascun motivo di ricorso non potesse essere accolto.
Per quanto riguarda i primi due punti (qualificazione del reato e dolo), la Corte ha sottolineato che tali censure miravano a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può sovrapporre il proprio giudizio a quello dei giudici di merito, né può verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con modelli di ragionamento alternativi. Il suo compito è solo verificare la presenza di vizi logici evidenti o di errori nell’applicazione della legge, vizi che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
Sul terzo motivo, relativo all’attenuante, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La sentenza ha evidenziato che, trattandosi di rapina aggravata, la legge esclude l’applicazione di tale attenuante. Inoltre, i giudici di merito avevano già fornito una motivazione logica e corretta per negarla, sottolineando la non esiguità del danno patrimoniale, la gravità delle modalità operative e la lesione all’integrità fisica della vittima.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può riesaminare le prove (testimonianze, perizie, etc.) per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Può solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo esauriente le ragioni della condanna, ricostruendo i fatti, qualificando correttamente il reato come rapina e riconoscendo il dolo nelle lesioni come conseguenza accettata dell’azione violenta. Tale motivazione, essendo priva di vizi, non era sindacabile in Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione e i limiti invalicabili del ricorso. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve concentrarsi su eventuali errori di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione, non può sperare in una terza valutazione dei fatti. La decisione consolida inoltre l’orientamento secondo cui in presenza di una rapina aggravata, l’attenuante della lieve entità del fatto è inapplicabile. L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti.
Perché il reato è stato qualificato come rapina e non come un reato meno grave?
La Corte d’Appello ha qualificato il fatto come rapina sulla base della ricostruzione dei fatti, che ha evidenziato la condotta violenta finalizzata a sottrarre lo zaino e a frugare nelle tasche della vittima. La Cassazione ha ritenuto questa qualificazione giuridica corretta e la motivazione esente da vizi logici, rendendo inammissibile la censura sul punto.
Per quale motivo non è stata concessa l’attenuante della lieve entità del fatto?
L’attenuante è stata negata per due ragioni principali: in primo luogo, perché si trattava di una rapina aggravata, fattispecie per la quale la legge esclude tale attenuante; in secondo luogo, la Corte d’Appello aveva già motivato il rigetto evidenziando la gravità della condotta, le modalità operative e la lesione all’integrità fisica della vittima, elementi incompatibili con la lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina e alla sussistenza del dolo del reato di lesioni personali, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla ricostruzione dei fatti alla luce de racconto della p.o. e delle altre prove raccolte, sulla corretta qualificazione giuridica della condotta violenta volta a sfilare lo zaino della vittima e a frugargl nelle tasche nonché sull’accettazione del rischio che dall’azione predatoria potessero dei derivare lesioni per la p.o. come quelle verificatesi);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, successiva alla sentenza impugnata, dell’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede tale attenuante, è manifestamente infondato in quanto si tratta di rapina aggravata, per la quale è esclusa la predetta attenuante e, in ogni caso, la Corte, con corretti argomenti logici e giuridici, a pagina 5, ha già evidenziato la non esiguità del danno patrimoniale arrecato alla vittima e la gravità della condotta alla luce delle modalità operative e della lesione all’integrità fisica della p.o.;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1221 ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente