Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1850 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BORGO VALSUGANA (TN) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE di APPELLO di TRENTO, sez. dist. SEZ.DIST. di BOLZANO
Dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità della p.o., alla sussistenza del necessario dolo, alla configurabilità dell’aggravante dell’aver posto la p.o. in condizioni d’incapacità fisica, alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. ed all’esito del bilanciamento tra circostanze concorrenti in termini di mera equivalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati.
I motivi di ricorso reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.
1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.
1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate statuizioni, le dichiarazioni testimoniali della p.o. COGNOME, motivatamente ritenute attendibili anche perché corroborate da quanto emergente dai filmati dell’impianto di videosorveglianza esistente in loco, ed in parte persino dalle dichiarazioni dell’imputato; le immagini mostrano il COGNOME colpire la p.o. con violenti calci, di cui uno al volto, ed anche due correi che bloccano la p.o., e tale ultima emergenza è stata valorizzata ad integrazione della circostanza aggravante contestata.
La condotta concorsuale accertata esclude la qualificazione del fatto contestato all’imputato ex art. 116 cod. pen.; inoltre, i precedenti penali
dell’imputato, anche specifici, legittimano il giudizio di mera equivalenza t circostanze concorrenti.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp processuali.
2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il rico determinando la causa dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 200 n. 186), egli va altresì condanNOME, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagam in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto cont dell’elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso il 21/09/2022