Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1801 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1801 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 aprile 2022, ha confermato l pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 9 maggio 2014 nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 628 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge in ordine all dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato i Corte d’appello, con il riferimento alla sussistenza dell’aggravante delle più pe contestata in fatto, ha evidenziato le ragioni per le quali il termine di prescrizione interamente decorso; diversamente da quanto indicato nell’atto di ricorso, infatti, l contenuta nel capo di imputazione è completa quanto alla contemporanea presenza d autori della rapina quanto meno in un segmento della condotta posta in essere e q sinergica azione dagli stessi compiuta, tanto che al ricorrente è la persona che ha minaccia indicata
Considerato che la censura oggetto del secondo motivo, nel quale si censura la mot della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’impu meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese co argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugn riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, ha dato adeguato e coerente elementi posti a fondamento della conclusione e il ragionamento seguito, in assenza illogicità, non è sindacabile in questa sede;
Considerato che anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pen risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rien discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inam censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità d la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie no ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine all pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla mis quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘con come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consiglier esten •
GLYPH
Il Presidente