Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10607 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10607 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME nata a Bollate il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
letti i motivi nuovi depositati in data 03/02/2026 dal difensore della ricorrente AVV_NOTAIO;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con i quali la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 628 cod. pen., sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici e giuridici, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina aggravata ed il pieno coinvolgimento della ricorrente nella commissione del reato (vedi pagg. 5-6 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il delitto di rapina può configurarsi anche quando l’impossessamento del bene avvenga all’esito di una proposta di acquisto solo apparentemente lecita, ma in realtà formulata con preventiva riserva mentale di non adempiere all’obbligazione di pagamento (vedi Sez. 2, n. 16931 del 07/03/2025, Sirchia, Rv. 287999 – 01). In tali ipotesi, l’avvenuto consenso della persona offesa alla consegna del bene non esclude la natura illecita dell’impossessamento, qualora l’agente ricorra successivamente alla minaccia o alla violenza per impedire la reazione della vittima ovvero per consolidare il possesso della cosa già sottratta, realizzandosi così un’unitaria sequenza criminosa.
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della
Ord. n. sez. 3715/2026
CC – 05/03/2026
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ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che l’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti, depositati dalla difesa della ricorrente, con cui si lamenta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine al riconoscimento dell’ipotesi attenuata di rapina. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuoviatteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 275158 – 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME