Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMOROSI NOME, nata a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza resa in data 14 febbraio 2020 dal Tribunale di Benevento ed appellata dall’imputata NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato ascrittogli al capo C) perché estinto per prescrizione mentre con riferimento ai reati di cui ai capi A) e B), entrambe rapine pluriaggravate in danno di due persone anziane e con gravi problemi di salute,
rideterminava la pena nella misura di anni 5 e mesi 8 di reclusione e euro 2.700,00 di multa, confermando la sentenza nel resto.
Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro distinti motivi per i quali chiede di cassare l’impugnata sentenza.
2.1 Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione della sentenza, sub specie di travisamento della prova, relativamente alla valutazione della testimonianza di NOME COGNOME persona offesa della rapina di cui al capo B). In particolare, i giudici di merito avrebbero del tutto travisato il contenuto della prova dichiarativa resa dalla persona offesa COGNOME ed integrato le sue dichiarazioni con elementi probatori mai raccolti, a fronte di una testimonianza che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici, risulterebbe confusa, opaca e decisamente costellata da evidenti contradditorietà. Punto dolente della decisione impugnata, ad avviso della difesa, sarebbe rappresentato dall’asserita e mai dimostrata somministrazione da parte dell’imputata di farmaci contenenti benzodiazepine.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera B) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 192 e 533 cod. proc. pen., nonché all’articolo 628, comma terzo, numero 2, cod. pen. In particolare, evidenzia che per le condotte illecite contestate non è stata mai raccolta in dibattimento una prova diretta e le condanne sono state fondate, quindi, su una serie di indizi, sospetti e insinuazioni di vari testimoni che non hanno però trovato valide conferme, tant’è che per i reati di cui al capo A), commessi nei confronti di NOME COGNOME, non è stato mai chiarito quale fosse l’eventuale sostanza drogante o farmacologica somministrata alla persona offesa, la quale, dopo una delle presunte rapine, era stata trasportata al nosocomio Fatebenefratelli di Benevento dove aveva eseguito anche delle analisi del sangue, che avrebbero, perciò, dovuto dimostrare la presenza di sostanze droganti o di psicofarmaci, circostanza, in realtà, mai verificatasi.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera B) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 192 e 533 cod. proc. pen., nonché all’articolo 628, comma terzo, numero 3-bis, cod. pen. In particolare, evidenzia che le due sentenze di condanna non offrirebbero alcuna motivazione sul fatto che le eventuali rapine in danno di NOME COGNOME fossero avvenute effettivamente in luoghi di privata dimora ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera B) cod. proc. pen. in relazione all’articolo 628 cod. pen., ritenendo che, non
cp
essendoci la prova dell’utilizzo della violenza nei confronti delle persone offese, le condotte contestate avrebbero dovuto, al più, essere derubricate nella fattispecie del furto, per la quale mancherebbe la condizione di procedibilità per i delitti i danno di NOME COGNOME che non ha mai sporto querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati.
Nel caso di specie, i giudici di primo e secondo grado hanno, certamente, basato le loro decisioni in parte anche su elementi indiziari e prove logiche, soprattutto con riguardo alla condotta di somministrazione di farmaci con effetti psicotropi, mescolati con normali bevande; tuttavia, come è noto, compito di questa Corte non quello di svolgere una rivalutazione del compendio istruttorio utilizzato dai giudici di merito, ma piuttosto la verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione nei limiti propri del giudizio di legittimità. Si afferma, infatti, che: «In tema di gi di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e GLYPH diversi GLYPH parametri GLYPH di GLYPH ricostruzione GLYPH e valutazione dei GLYPH fatti, GLYPH indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (così, tra le tante, Sez n.5465 del 04/11/2020, dep.2021, Rv. 280601-01).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’enunciare il princip secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorr cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prov con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così, tra le tante, Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Tale regola di giudizio, che il Collegio intende ribadire, assume sicura rilevanza nel caso di specie, in quanto le motivazioni della decisione del Tribunale di Benevento, espressamente richiamate per relationem dalla sentenza della Corte di appello, risultano particolarmente dettagliata, nel ricostruire in fatto le due vicende similari di cui ai capi A) e offrendo, così, ai giudici di appello un quadro probatorio nitido e preciso sotto ogni profilo, che, sostanzialmente, è stato, poi, fatto proprio dalla Corte territoriale.
2.1. Il primo motivo di ricorso, per il quale la difesa eccepisce il vizio motivazione, sub specie di travisamento della prova relativamente alla testimonianza di NOME COGNOME persona offesa della rapina di cui al capo B), è inammissibile perché: «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (così Sez. 3, n.45537 del 28/09/2022, Rv.283777-01; conf. Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.2017, Rv. 269217-01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivato in maniera puntuale e congrua sull’eccezione, già formulata con i motivi di appello, circa la valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, dando conto della piena attendibilità della vittima che ha reso in dibattimento dichiarazioni ritenute lineari, logiche e coerenti, confermate da altre testimonianze come quella della sorella e del comandante della stazione dei carabinieri di Telese Terme che aveva svolto le indagini.
2.2. Analogamente per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, riferito alle rapine in danno di NOME COGNOME, si ritiene che l’eccezione di presunte violazioni di legge è inammissibile perché il motivo dedotto è aspecifico, in quanto non si è confrontato con le compiute motivazioni offerte dai giudici di merito. Infatti seppure non risulti agli atti un accertamento medico circa l’assunzione da parte della persona offesa di psicofarmaci o altre sostanze idonee a ridurre le capacità cognitive di COGNOME, vi sono però molteplici e significative prove indiziarie dettagliat nella sentenza impugnata, come ad esempio le parole profferite dalla vittima all’atto dalle dimissioni dall’ospedale, nonché le dichiarazioni fatte dall’imputata pe giustificare l’ammanco di 360 euro dal portafogli della persona offesa, ritenute del tutto inverosimili, che hanno consentito di raggiungere una prova certa ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. La difesa, in sostanza, ha reiterato deduzionii già esaminate in fase di appello, volte a ripresentare la sua alternativa versione degli accadimenti, in cui, però, non risultano configurabili le presunte violazioni di legge.
2.3. Il terzo motivo, riguardante la prova della sussistenza dell’aggravante del fatto commesso in luoghi di privata dimora in relazione ai delitti in danno di NOME COGNOME, è inammissibile sotto un diverso profilo. Si osserva che tale eccezione non è stata sollevata con l’atto di appello e, quindi, è stata proposta per
la prima volta con il presente ricorso. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: «È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione». (così Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306-01; conf., tra le tante, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01). La violazione di tale regola processuale, quindi, non consente alla Corte di esaminare l’eccezione.
Quanto al quarto motivo giova ricordare il principio enunciato dalla Suprema Corte, che si ribadisce in questa sede, secondo cui: «L’accertata induzione nel soggetto passivo dello stato di incapacità di volere o di agire al fine di sottrarg cose mobili costituisce circostanza aggravante della rapina che, in tal caso, è da ritenersi reato complesso costituito dalla fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità. (Fattispecie relativa alla somministrazione di un medicinale che aveva procurato alla vittima la perdita di conoscenza)» (così Sez.2, n.41005, del 18/05/2018, Rv.274236-01). Non può, pertanto, essere accolta, coerentemente a tale principio di diritto, l’eccezione della difesa che connette la sussistenza de delitto di rapina alla sola condotta di violenza fisica in danno della persona offesa, essendo, invece, sufficiente causare in capo alla vittima, anche mediante la somministrazione fraudolenta di sostanze droganti o di farmaci con effetti psicotropi, uno stato di incapacità di volere o di agire al fine di sottrargli c mobili; del resto l’art. 628, comma terzo n.2, cod. pen., prevede la sussistenza dell’aggravante «se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire», indicando espressamente una specifica modalità di condotta violenta. Il motivo di ricorso è, quindi, manifestamente infondato. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore