Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41678 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che reitera la doglianza in tema di inconsapevolezza dell’età delle persone offese ultrasessantacinquenni, a fronte della motivazione dei giudici appello che derivano tale consapevolezza dalle muscolari modalità di contatto ravvicinatissimo tra i rapinatori e le vittime, postula genericamente e contro la ricostruzione in punto di operata nei giudizi di merito che COGNOME non si sia sufficientemente avvicinato alle persone off
Ritenuto che il secondo profilo di censura, che dubita della correttezza delle valutazioni del corte alla base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sviluppa del pari confutaz meramente fattuali estranei al perimetro valutativo del giudizio di cassazione;
Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta la severità del trattamento sanzionatorio, anche relativamente agli aumenti a titolo di continuazione, non è consentito dalla legge in sede legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato del giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.