Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1824 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1824 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 1° febbraio 2022, ha confermato sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 23 ottobre 2018 nei confronti di NOME per i reati di cui agli artt. 628, comma primo e terzo n. 1 e 61, nn 5 e 7, 58 cod. pen. e 55 n. 9 L. 231/2007.
Rilevato che la censura oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di leg e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di pe responsabilità dell’imputato, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamen vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina sentenza impugnata, con il riferimento al riconoscimento effettuato sia dalla persona offesa dalle addette alle vendite dove era stata utilizzata la carta bancomat oggetto di una delle ra ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla notev aggressività della condotta e al comportamento processuale del ricorrente consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego d concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia ri quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli al valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME NOME, Rv. 279549 – 02);
Osservato che anche il terzo motivo di ricorso, nel quale si lamenta che l’aumento applica in continuazione sarebbe eccessivo è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte d’appello, sebbene sintetica, saldandosi e integrando quanto già esposto dal primo giudic ha fornito sul punto adeguata e sufficiente risposta alle censure della difesa.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigl)ftr.s estensore