Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20025 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20025 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME COGNOME nato in Egitto il 17/11/2000, avverso la sentenza del 04/11/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni scritte del Pubblico ministero, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 28 marzo 2023, contenente le conclusioni della difesa, che insiste per l’annullamento della impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSODERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione assunta dal G.u.p. del Tribunale del medesimo capoluogo l’8 aprile 2024 nei confronti del ricorrente, con la quale questi era riconosciuto responsabile di concorso nel tentativo di rapina aggravata (dall’aver commesso il fatto in più persone riunte), e, resa equivalenza tra l’attenuante dell’aver tentato di provocare un danno patrimoniale lieve e l’aggravante dell’aver agito in più persone riunite, era stato condannato alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione, oltre la multa.
Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge, per la ritenuta incompatibilità logico giuridica tra tentativo, concorso anomalo e aggravante delle più persone riunite; in particolare, all’agente non può essere riconosciuta l’aggravante delle più persone riunite, nel tentativo di rapina, laddove per i correi è stato riconosciuto il concorso anomalo (per avere costoro voluto il meno grave delitto di minaccia aggravata).
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante c.d. della ipotesi lieve, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza in diritto dei motivi proposti.
3.1. L’aggravante delle più persone riunite nella commissione di un reato, in quanto modalità della condotta, ha natura oggettiva e si propaga a tutti i concorrenti nell’azione, a prescindere persino dalla loro fisica presenza nel luogo in cui si realizza il fatto criminoso caratterizzato dalla compresenza intimidatrice (da ultimo, Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023, Rv. 285443 – 01). Talchè, nella fattispecie, correttamente la Corte di merito ha stimato compatibile l’aggravante in parola con il concorso anomalo riconosciuto ad alcuno dei partecipi (ma non al ricorrente) nel delitto di rapina tentata, che si è manifestata con la compresenza intimidatrice di più persone alla richiesta di denaro avanzata da uno solo dei concorrenti, che minacciava la vittima con una bottiglia di vetro.
3.2. L’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all’evento in sé
è
considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del
pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (così Sez.
2, n. 47610 del 22/10/2024, Rv. 287350 – 01). Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha escluso la ricorrenza del fatto lieve, laddove la condotta intimidatoria
è stata apprezzata per la sua notevole portata offensiva, per le modalità stesse della condotta.
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere
condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186
del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
4.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 aprile 2025.