Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9469 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9469 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME nato a Roma il 16/5/1973
NOME nato a Roma il 24 ottobre 1986
avverso la sentenza resa il 19 marzo 2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; sentite le conclusioni degli avv. NOME COGNOME per COGNOME e NOME COGNOME per Acri, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia resa il 27 Febbraio 2018 dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili in concorso di quattro delitti di rapina aggravata, tutti consumati il 28 gennaio 2017.
Si addebita al COGNOME di avere, abusando della sua funzione di agente di Polizia, sottratto denaro a quattro persone offese che sottoponeva a controllo e ad Acri di avere accompagnato e aiutato il correo nell’esecuzione dei reati.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato COGNOME deducendo:
2.1 Violazione di legge in relazione all’errato riconoscimento dell’aggravante di avere agito in più persone riunite e mancanza di motivazione .
Osserva il ricorrente che l’imputazione si articola in quattro differenti episodi di rapina compiuti nella stessa serata in danno di diverse persone offese che sono stati tutti considerati aggravati ai sensi dell’art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen. dal numero delle persone riunite. Le varie condotte sono state unificate per continuazione e il primo giudice ha determinato la pena base sul reato più grave in danno di Fontana, contestato al capo C della rubrica, l’unico ad essere indicato come commesso con l’utilizzo di armi che non è stato contestato negli altri episodi.
Con lo specifico motivo di appello si era invocata l’esclusione dell’aggravante delle più persone riunite in relazione agli episodi contestati ai capi A, B e D in quanto non vi era stata alcuna presenza simultanea ed effettiva dei due correi, idonea a giustificare l’aggravamento di pena previsto dalla norma, poiché COGNOME ebbe ad agire da solo, mentre Acri rimaneva alla guida della vettura, in posizione defilata e distante. La Corte ha, però, respinto la censura difensiva osservando che la persona offesa ha avuto contezza della presenza del correo, avendo inseguito l’imputato, il che si riferisce sempre all’episodio più grave contestato al capo C dell’imputazione, mentre negli altri episodi non vi è stata alcuna fuga e alcun inseguimento e le persone offese non hanno percepito la presenza del correo.
Pertanto con riferimento a dette condotte andava escluso l’aumento di pena previsto dal dall’art.628 cod.pen comma 3, n. 1.
2.2 Violazione dell’art. 628 comma 3 numero 1 cod.pen. contestato al capo C della rubrica ed erronea applicazione dell’aggravante di aver agito in più persone riunite, poiché il reato di rapina in danno di NOME COGNOME è aggravato da una sola circostanza, in quanto l’imputato ha consumato il reato da solo, senza che la parte offesa percepisse di essere vittima di una rapina posta in essere da due soggetti.
2.3 Violazione dell’articolo 628 cod.pen. e difetto di motivazione in ordine all’aggravante dell’uso delle armi contestata in relazione al capo C, poiché la sentenza della Corte territoriale non offre adeguata motivazione in ordine all’utilizzo della pistola d’ordinanza da parte dell’imputato e si appiattisce sulle dichiarazioni della persona offesa, che non risultano attendibili, a causa del suo scarso spirito di osservazione palesato dal fatto che, pur essendo stato avvicinato e perquisito da Fraleone che gli ha dovuto intimare di scendere dalla macchina e di mostrare i documenti, non è stato in grado di riconoscerlo. Osserva il ricorrente che lo scarso spirito di osservazione della persona offesa potrebbe
averlo indotto a travisare le circostanze oggettive in cui si è consumata la rapina e ad
equivocare la presenza nella mano dell’imputato di una pistola, confondendola con il cellulare.
2.4 Violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la sentenza non fornisce adeguata motivazione sul punto, limitandosi ad affermare che non esistono elementi di fatto che possano attenuare la gravità della condotta posta in essere. Di contro, la difesa aveva evidenziato che l’imputato aveva reso piena confessione, ammettendo la propria responsabilità e negando unicamente l’uso dell’arma; aveva riconsegnato il denaro sottratto alle vittime ed era persona incensurata. La Corte d’appello ha trascurato questi elementi, così come non si pronuncia in ordine ad altre circostanze che erano state pure evidenziate dalla difesa, come il mancato ricorso alla violenza e l’occasionalità della condotta, consumatasi in un breve arco di tempo e frutto di una particolare condizione psicologica. Deve pertanto ritenersi che la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche risulta del tutto priva di motivazione.
3.L’imputato COGNOME NOME deduce:
3.1 Violazione degli articoli 192 e 533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato poiché la Corte ha desunto la sussistenza del dolo di concorso dall’apporto materiale prestato dall’Acri, che era alla guida della propria autovettura e attendeva il correo, impegnato ad eseguire una serie di operazioni di controllo connesse alla sua appartenenza alle Forze dell’ordine; in questo modo ha sovrapposto l’accertamento sull’aspetto psicologico a quello inerente la condotta materiale mentre, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, occorre dimostrare che ciascuno dei correi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto e con la volontà di realizzare lo scopo comune.
Nel caso in esame non può ritenersi provata la consapevolezza dell’Acri di partecipare ad una condotta delittuosa e la Corte ha respinto le considerazioni difensive con argomentazioni ipotetiche e congetturali
3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite, che può ritenersi sussistente soltanto quando ricorre la compresenza di almeno due persone nel luogo e nel momento di realizzazione della violenza e della minaccia in ragione del maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone nella minorata possibilità di difesa della vittima. Nel caso di specie la Corte di appello ha sovrapposto la forma concorsuale delle rapine contestate con la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite e non ha considerato che Acri era rimasto sempre in posizione defilata, sicché nessuna delle persone offese ha percepito la sua presenza.
3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante dell’uso dell’arma, poiché non risulta acquisita agli atti prova certa e inequivocabile che
dimostri l’utilizzo di una pistola da parte del COGNOME nei confronti del COGNOME, dopo la commissione ai suoi danni del fatto di rapina. Osserva il ricorrente che la testimonianza del COGNOME non risulta attendibile tanto che questi non è stato in grado di riconoscere l’autore della rapina e pertanto avrebbe potuto riferire dell’utilizzo di una pistola che in realtà COGNOME non possedeva. In ogni caso, anche a voler ritenere raggiunta la prova circa l’utilizzo dell’arma, non è stato in alcun modo dimostrato la consapevolezza da parte dell’odierno ricorrente che il cognato fosse sceso dall’autovettura, impugnando una pistola e puntandola contro la persona offesa.
3.4 Violazione dell’art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte non ha formulato alcuna motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche e ha trascurato elementi di indubbia rilevanza, quali l’atteggiamento di totale collaborazione assunto dall’imputato, la sua condizione di incensurato, la restituzione delle somme sottratte alle persone offese.
3.5 Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, poiché è stata erogata una pena eccessiva e sproporzionata rispetto alla non particolare gravità dei fatti ascritti e alla scarsa capacità a delinquere dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili.
1. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è inammissibile.
1.1 II primo motivo si incentra esclusivamente sul riconoscimento dell’aggravante del numero delle persone riunite in relazione ai meno gravi episodi ascritti ( capi A, B e D) e non tiene conto di una fondamentale premessa: nel caso in esame i diversi episodi delittuosi consumati nella medesima notte e con modalità lievemente diverse sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione, sotto il più grave reato di rapina commesso ai danni del Fontana e contestato al capo C.
Secondo giurisprudenza consolidata nel reato continuato il riconoscimento delle circostanze aggravanti e l’eventuale giudizio di equivalenza rispetto a circostanze di segno contrario va operato con riferimento all’episodio più grave, cui inerisce la penabase; se esse riguardano anche le violazioni meno gravi, possono soltanto influire sulla determinazione dell’aumento dovuto alla continuazione. ( V mass n 169241).* (Sez. 1, n. 1619 del 26/11/1985 (dep. 22/02/1986 ) Rv. 171967 – 01)
Il collegio ha riconosciuto, argomentando, le aggravanti in relazione al reato più grave tra quelli unificati per continuazione e ha poi applicato gli aumenti sanzionatori per gli episodi di rapina meno gravi; la censura quindi avrebbe, al più, dovuto appuntarsi
sull’entità degli aumenti per continuazione e non sul riconoscimento delle circostanze aggravanti per i reati satellite.
Ma va detto che gli aumenti di pena per le rapine meno gravi consumate nella medesima serata sono stati determinati in appena 10 mesi di reclusione ed euro 500 di multa per ciascun episodio: si tratta di sanzione molto contenuta, ove si consideri che si è trattato di distinti episodi in danno di diverse persone, sia pure consumati nella medesima notte.
Tanto premesso va, comunque, osservato che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la ritenuta aggravante delle persone riunite in relazione agli episodi meno gravi di rapina è manifestamente infondato poiché nel reato ex art. 628 cod.pen., la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime. (Sez. 2 , n. 40860 del 20/09/2022 Rv. 284041 – 01; Sez. 2 n. 21988 del 30/01/2019 Rv. 276116 – 01; Sez. 2 , n. 33210 del 15/06/2021 Rv. 281916 – 01)
Nel caso di specie tutte le persone offese non potevano non essere consapevoli che alla guida dell’autovettura da cui era sceso il COGNOME e su cui poi era risalito, vi era un complice in attesa e tanto basta a riconoscere la sussistenza dell’aggravante contestata, in quanto la presenza di un altro soggetto, percepita dalle vittime, ha certamente aumentato l’effetto intimidatorio della condotta.
1.2 n secondo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza che a pagina 7 ha riconosciuto in relazione all’episodio contestato al capo C l’aggravante del numero delle persone riunite in quanto la persona offesa, COGNOME, postosi all’inseguimento dell’imputato, salito a bordo dell’auto guidata da Acri, si era perfettamente reso conto della presenza del correo, il quale aveva posto in essere una serie di manovre pericolose nel tentativo di sottrarsi all’inseguimento della persona offesa.
1.3 II terzo motivo con cui si contesta l’aggravante dell’uso dell’arma non è consentito poiché deduce vizi della motivazione e violazioni di legge, ma nella sostanza invoca una diversa ricostruzione della vicenda, che esula dalle competenze di questa Corte e che non trova appiglio in alcun elemento probatorio, oltre alle dichiarazioni dell’imputato, e risulta decisamente smentita dalla persona offesa COGNOME questi ha descritto in modo inequivoco l’arma impugnata dal COGNOME ricordando che gliela aveva puntata contro e la Corte ha considerato l’implausibilità dell’ipotesi difensiva, che il teste abbia potuto confondere una pistola con un cellulare.
Né emergono ragioni per dubitare del racconto della persona offesa, la quale ha ammesso di non essere in grado di riconoscere il COGNOME, così confermando l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese in quanto fondate su un ricordo certo. 1.4 La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la Corte ha escluso la sussistenza di elementi che potessero attenuare la gravità dei fatti i reato e a tal fine ha valorizzato la reiterazion delle condotte criminose ad opera di un soggetto investito della funzione pubblica che ne ha abusato per intimidire le vittime e porle nella condizione di non opporsi ad un atto arbitrario ed illecito. Si tratta di elementi di fatto che la Corte nel suo discrezional potere di valutazione ha ritenuto prevalenti rispetto al comportamento collaborativo assunto dall’imputato, come esplicitamente esposto a pagina 9 della sentenza
1.5 Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio non è consentito poiché non deduce vizi della motivazione o contraddittorietà o violazioni di legge ed è comunque manifestamente infondato poiché, come già evidenziato, la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e i singoli aumenti per ciascuno dei reati contestati sono stati applicati in misura contenuta.
2.11 ricorso proposto nell’interesse di Acri è inammissibile.
2.1Le censure formulate con il primo motivo non sono consentite poiché propongono una lettura alternativa delle fonti probatorie e una ricostruzione diversa dei fatti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, ricostruzione che risulta, peraltro, smentita dalle emergenze processuali valorizzate correttamente dalla Corte di appello e che esula dalla competenze di questa Corte di legittimità, la quale deve limitarsi a verificare la congruenza logica delle argomentazioni formulate dai giudici di merito a sostegno del giudizio di colpevolezza. Nel caso in esame la Corte ha valorizzato diversi elementi di fatto che appaiono sintomatici della consapevolezza dell’imputato di fornire un contributo materiale e agevolativo della condotta illecita del correo e che non sono stati confutati se non in modo generico dal ricorrente. Ed invero la Corte ha motivatamente escluso la verosimiglianza dell’assunto difensivo secondo cui COGNOME fosse convinto di accompagnare il cugino, che sarebbe stato impegnato nello svolgimento della sua attività di servizio, utilizzando la propria vettura. Peraltro, come già evidenziato, Acri ha consapevolmente collaborato nella condotta delittuosa in occasione dell’episodio in danno del Fontana, adottando manovre pericolose per sfuggire all’inseguimento della persona offesa e mostrando così di aderire consapevolmente alla condotta illecita del correo.
2.2 Anche la censura in ordine all’aggravante del numero delle persone riunite è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par. 1
2.3 La censura in merito al riconoscimento dell’aggravante dell’uso dell’arma è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso congrua e idonea motivazione in ordine all’utilizzo dell’arma da parte del COGNOME, ritenendo pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, il quale ha ricordato che COGNOME scese dall’autovettura Smart guidata dall’Acri, che aveva a sua volta tentato di sfuggire all’inseguimento adottando manovre pericolose; che COGNOME impugnava una pistola con cui minacciò la persona offesa.
A prescindere dalle congrue considerazioni formulate dalla Corte, che ha sottolineato l’implausibilità dell’assunto difensivo secondo cui Acri non si sarebbe reso conto che il correo COGNOME, scendendo dall’auto, impugnava la pistola e la puntava contro la persona offesa allo scopo di intimidirla, va osservato che trattandosi di aggravante oggettiva la stessa si estende ex art. 59 cod.pen. anche al coimputato che ne abbia ignorato la presenza per colpa.
Anche a volere ammettere che Acri non si fosse reso conto del possesso dell’arma da parte del COGNOME, tale ignoranza si fonda su un atteggiamento superficiale che integra la colpa, poiché l’utilizzo della pistola di ordinanza per fini offensivi, in relazione a modalità della condotta illecita realizzata, era ampiamente prevedibile, il che integra il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento dell’aggravante oggettiva dell’uso dell’arma in capo al concorrente non armato.
2.4 La censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata.
E’ noto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile; ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992 Rv. 192381 – 01; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315 – 01)
La Corte ha fornito idonea motivazione al riguardo, valorizzando la gravità della condotta posta in essere in concorso tra i due imputati in ragione della reiterazione dell’illecito in un breve arco temporale e delle modalità delle rapine, consumate sfruttando la
condizione di soggezione determinata dalla pubblica funzione esercitata dal COGNOME. Si tratta di considerazioni immuni dai vizi dedotti, che attengono al potere discrezionale proprio dei giudici di merito. Né la condizione di incensurato o le parziali ammissioni dell’Acri, che ha sempre negato di essere consapevole del carattere illecito delle condotte del coimputato, o la restituzione delle somme per l’intervento delle Forze dell’Ordine, risultano idonee a giustificare un trattamento di maggiore indulgenza nei confronti del ricorrente.
2.5 Le censure in merito all’entità del trattamento sanzionatorio non sono consentite poiché incidono su materia che rientra nella discrezionalità dei giudici di merito e si limitano a dedurre in modo generico la iniquità e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, senza dedurre manifeste illogicità della motivazione o violazioni di legge. Va peraltro rilevato che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e gli aumenti per i singoli reati unificati per continuazione risultano molto contenuti, essendo stati fissati in quattro mesi di reclusione e 400 C di multa per ciascuno degli episodi addebitati, misura di gran lunga inferiore al coimputato.
3.Deve in conclusione osservarsi che la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione e supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva dei ricorrenti, ad una ricostruzione in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
3rinammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Roma 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME