Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50653 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50653 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da : NOME NOME nato a Roma DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 19/12/2022; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha ch l’annullamento della sentenza con rinvio; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per NOME con le quali si è riporta motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma resa data 19/12/2922, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma con la quale è stato condannato per il delitto di rapina aggravata;
considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione d ed illogicità della motivazione in relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 pen. e del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianze già proposte in grado di appello
ivi puntualmente disattese con argomenti logicamente ineccepibili e giuridicamente corretti dovendosi ricordare che ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale ten (art. 62 n. 4, cod.pen.) è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla pa lesa: di talché l’attenuante va esclusa nel caso in cui l’azione delittuosa, concretandosi, c nella fattispecie, anche nella sottrazione di documenti personali di particolare importan abbia determinato un danno rilevante ( Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006, Rv. 235386; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685; Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l’applicazione, in sede legittimità, della disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia in materia di pene sostitut manifestamente infondato in quanto l’istanza deve essere avanzata al giudice dell’esecuzione ( Sez.6, n. 34091 del 21/06/2023, Rv. 285154).
E’ stato affermato, infatti, che ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, o detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, l’istanza di sostituzione dell pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall’irrevocabilità sentenza, al giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Rv. 285229; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv. 285228).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 10/11/2023
Il consigliere relatore
presidente