Rapina a anziani: l’aggravante è oggettiva e non richiede prova di vulnerabilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di rapina a anziani. L’applicazione della circostanza aggravante speciale, prevista quando la vittima ha più di 65 anni, è automatica e non dipende da una valutazione sulla sua effettiva vulnerabilità. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela delle fasce più deboli della popolazione, chiarendo la natura oggettiva di questa specifica norma.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato per il reato di rapina ai danni di una persona ultrasessantacinquenne. L’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione contestando due aspetti della sentenza emessa dalla Corte d’Appello:
1. L’erronea applicazione della circostanza aggravante legata all’età della vittima (art. 628, comma 3, n. 3-quinquies del codice penale).
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato sosteneva che l’aggravante fosse stata applicata ingiustamente, ma i suoi motivi sono stati giudicati come una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio.
L’aggravante per la rapina a anziani: una questione oggettiva
Il punto centrale della decisione della Cassazione riguarda la natura dell’aggravante per la rapina a anziani. La Corte ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile, allineandosi al proprio orientamento consolidato. I giudici hanno spiegato che l’aggravante speciale del delitto di rapina è diversa da quella comune prevista dall’art. 61, n. 5 c.p. (l’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).
Mentre l’aggravante comune si basa su una presunzione di maggiore vulnerabilità della vittima, quella specifica per la rapina è puramente oggettiva: è sufficiente che la persona offesa abbia compiuto 65 anni. Non è quindi necessaria alcuna indagine sull’effettiva incidenza dell’età sulla consumazione del reato, né è possibile per la difesa dimostrare l’irrilevanza di tale dato anagrafico.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la decisione del giudice d’appello era basata su una motivazione logica e completa. Le attenuanti non erano state concesse a causa dei precedenti penali dell’imputato per reati della stessa indole e delle gravi modalità con cui erano state commesse le due rapine. In sede di legittimità, la Cassazione non può riesaminare nel merito tali valutazioni, se adeguatamente motivate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Le motivazioni si fondano su due pilastri. Primo, il ricorso era una pedissequa reiterazione di argomenti già disattesi dalla corte di merito, senza introdurre nuove critiche di legittimità. Secondo, la decisione impugnata era giuridicamente corretta e motivata in modo esauriente e logico. In tema di rapina a anziani, è stato ribadito che l’età della vittima è un dato anagrafico sufficiente a far scattare l’aggravante, senza ulteriori indagini sulla vulnerabilità. Per quanto riguarda le attenuanti, la valutazione del giudice di merito, basata su elementi concreti come i precedenti penali e la gravità del fatto, è stata considerata insindacabile in questa sede.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che la legge offre una protezione rafforzata e oggettiva alle persone anziane vittime di rapina. Per l’accusa, è sufficiente provare l’età della vittima per ottenere l’applicazione dell’aumento di pena previsto, semplificando l’onere probatorio. Per la difesa, diventa impossibile contestare l’aggravante sostenendo che la vittima, seppur anziana, fosse nel pieno delle sue facoltà fisiche e mentali. La decisione, inoltre, riafferma il principio secondo cui la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può essere censurata in Cassazione solo in caso di illogicità manifesta, non per un semplice dissenso sulla valutazione effettuata.
Perché scatti l’aggravante della rapina a persona anziana, è necessario dimostrare la sua particolare vulnerabilità?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, cod. pen. è correlata unicamente al dato oggettivo del superamento dell’età di 65 anni da parte della vittima. Non è richiesta alcuna indagine sulla sua effettiva vulnerabilità o sull’incidenza dell’età nella commissione del reato.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o del tutto assente. Nel caso di specie, il ricorso è stato respinto perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e completa, basata sui precedenti penali dell’imputato e sulla gravità dei fatti, rendendo la sua valutazione insindacabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33595 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-quinquies cod. pen., consistente nell’aver commesso il reato di rapina nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito;
che il giudice d’appello ha seguito l’orientamento di questa Corte, secondo cui «la circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall’art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell’età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell’età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 5, cod. pen. e ha altresì precisato che ricorre l’aggravante dell’età della vittima di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen. nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sull’effettiva incidenza dell’età della parte lesa sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l’irrilevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico» (Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep. 2023, Cantinnir, Rv. 284527 – 01);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità;
che sul diniego di tali circostanze il giudice d’appello ha motivato esaustivamente, avendo precisato a pagina 3 chiarito come le suddette attenuanti non siano state concesse in primo grado a causa delle precedenti condanne per reati della stessa indole e per le gravi modalità con cui sono state commesse le due rapine;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.