Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33396 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del pg NOME COGNOME, Il RG. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
L’avvocato COGNOME del foro di NOLA in difesa di NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha parzialmente annullato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città, in data 28 dicembre, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni immobili (abitazione in Napoli alla INDIRIZZO e relativo box auto), delle autovetture Jeep Renegade e Renault Twingo, nella disponibilità di NOME COGNOME, tramite l’interposizione della moglie NOME COGNOME, formale proprietaria, infine delle disponibilità finanziarie nel suo diretto possesso ovvero possedute mediante l’interposizione dei familiari.
Il Tribunale ha, invero, annullato il decreto limitatamente al sequestro dell’autovettura Renault Twingo TARGA_VEICOLO, confermandolo nel resto.
1.1. Il provvedimento censurato evidenzia che si tratta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., che ha a oggetto i beni mobili e immobili appena descritti, appartenenti per quanto qui di interesse – formalmente alla moglie dell’indagato.
Evidenzia altresì che, nei confronti di quest’ultimo, erano stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo ed estorsione, aggravati dall’art. 416-bis 1. cod. pen. commessi nel 2023, e che esisteva una evidente sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall’indagato, anche per interposta persona, e il suo reddito lecito.
Ritiene, pertanto, confermata la sussistenza della presunzione d’illecita accumulazione, non superata da un’esauriente giustificazione da parte della titolare formale dei descritti beni, se non per l’autovettura Renault Twingo TARGA_VEICOLO, rispetto al quale ha, invero, disposto la restituzione all’avente diritto.
1.2. In particolare, quanto al requisito della sproporzione tra i redditi percepiti dal nucleo familiare COGNOME e il valore dei beni sequestrati (cfr. p. 4 e s.), si fa riferimento agli accertamenti patrimonial disposti dalla Guardia di Finanza, alla cui stregua si ritiene che detto nucleo familiare, nonostante il formale stato di preoccupante indigenza, risultava nella disponibilità degli immobili in parola, di valore assolutamente sproporzioNOME rispetto al reddito dichiarato.
Sono analizzati, singolarmente, i beni oggetto del provvedimento ablativo, sottolineandone la sicura riferibilità all’indagato, sulla base delle conversazioni intercettate tra questi e altro soggetto, nonché delle dichiarazioni del AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME, riportate in sintesi nell’ordinanza; si valorizza, inoltre, l’assenza di qualsivoglia giustificazione quanto alla lecita provenienza dei beni, evidenziando – in ragione dell’epoca in cui si collocano gli
acquisti – l’inconciliabilità della descritta situazione patrimoniale e dell complessiva situazione reddituale con l’assunzione dell’ulteriore indebitamento, derivante dall’onere del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto del prezzo residuo dell’immobile oggetto di sequestro.
A p. 6 e s. si analizzano le giustificazioni addotte e documentate circa la titolarità di redditi in capo a familiari di NOME e la capacità reddituale de ricorrente per gli anni 2013 e 2014, considerata nel complesso insufficiente perfino ove rapportata al solo fabbisogno giornaliero, e avente valore negativo, tenuto conto delle rate di mutuo da onorare. Ciò – si è evidenziato nel provvedimento – a ragione dell’accertato acquisto dei due cespiti immobiliari mediante bonifici dell’importo complessivo di 84.000,00 euro, somma che si è reputata solo in parte corrispondente a quella (di 95.000,00 euro) ricevuta a titolo di risarcimento danni. Il Tribunale ha, sul punto, valorizzato le modalità di pagamento del saldo del prezzo di acquisto, ossia con mutuo la cui rata annua corrispondeva a oltre 8.000,00 euro e il cui versamento era in corso al momento del provvedimento, concludendo che il relativo pagamento doveva ritenersi provento delle attività illecite svolte da NOME.
L’ordinanza impugnata, dunque, sulla scorta di tali elementi, conclude affermando che NOME e il nucleo familiare allo stesso facente capo ha operato avvalendosi di capitali di illecita provenienza, ritenuti allo stesso riferibi in assenza di ogni dimostrazione, da parte dei familiare conviventi della titolarità di un reddito tale da giustificare i descritti acquisti, ad eccezione di quell dell’autovettura di cui si già detto, avvenuto tramite finanziamento della COGNOME unitamente a NOME Fontanella, che doveva, invece, ritenersi proporzioNOME.
Quanto al requisito della “ragionevolezza temporale”, il Tribunale relativamente all’acquisto degli immobili – ha evidenziato che lo stesso è avvenuto mediante accollo «di un mutuo per la parte più consistente del corrispettivo (…) le cui rate non risultano allo stato esaurite», ciò c «imporrebbe di spostare il momento dell’acquisto all’attualità».
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, affidato a tre motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il provvedimento impugNOME avrebbe totalmente omesso di motivare sull’esistenza di elementi, documentati e concreti, indicativi dell’effettiva disponibilità e titolarità del denaro occorrente per l’acquisto. In particolare, non si sarebbe tenuto conto del rilievo difensivo secondo cui l’intero nucleo familiare
del prevenuto aveva percepito redditi in un periodo complessivamente considerato decorrente dal 1997 al 2016. Neppure si sarebbe apprezzata la circostanza, allegata dalla difesa, che nel lungo periodo di accertamento patrimoniale (2010-2022), l’indagato aveva percepito una somma di oltre 375.000,00 euro, a titolo di risarcimento di danni liquidati da varie compagnie assicurative, dettagliatamente indicati nella memoria difensiva posta a disposizione del Tribunale.
Parimenti trascurata l’indicazione dei riferimenti reddituali e patrimoniali emergenti da precedenti provvedimenti cautelari emessi dallo stesso Tribunale che, in altri procedimenti incidentali, aveva invece dato atto della cospicua capacità economica e reddituale del nucleo facente capo a NOME, smentendo l’assunto che si trattasse di persone indigenti.
Il Tribunale avrebbe mostrato di non avere per nulla valutato gli estratti conto bancari e le liste movimenti di due conti correnti intestati a NOME COGNOME e NOME COGNOME, allegati alla memoria difensiva, nonché riprodotti nel ricorso ai fini della sua autosufficienza, che attesterebbero la presenza di numerosi prelievi di denaro contante, pagamenti e addebiti anche con causali relative a spese quotidiane per il sostentamento e il fabbisogno del nucleo familiare.
2.2. Il secondo motivo riguarda la violazione dell’articolo 240-bis, in punto di ritenuta ragionevolezza temporale per l’acquisto immobiliare la commissione del “reato spia” legittimante l’ablazione.
Si pone in evidenza la circostanza che i reati per i quali COGNOME è indagato sono stati commessi il 28 agosto 2023, mentre tra i beni oggetto di vincolo reale vi è l’abitazione Napoli, con l’annessa pertinenza, la cui compravendita , conclusa nel 2015, era stata avviata sin da dicembre 2013, con il pagamento dell’anticipo a mezzo bonifico. Sarebbe pertanto mancata, rispetto all’epoca del reato “spia”, l’individuazione di un ambito temporale al quale potersi ricondurre il progressivo accumulo di risorse illecite, ambito al quale va specificamente applicato il giudizio di sproporzione.
2.3. Il terzo motivo lamenta la violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Il Tribunale ha reso una motivazione apparente, poiché si è limitata a porre in correlazione il pericolo di dispersione dei beni in sequestro con l’abitudine dell’indagato di intestare fittiziamente i propri beni. Si tratterebbe – giusta la te del ricorrente – di una motivazione non rispettosa dei principi espressi in sede di legittimità (si cita, tra le altre, Sez. U n. 36959 del 2021) secondo cui la motivazione che deve connotare il provvedimento ablatorio deve prevedere l’esplicita specificazione delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more de
giudizio, il bene suscettibile di confisca possa essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato ovvero alieNOME, rendendone imprescindibile l’immediata apprensione, stante il rischio che la confisca successiva divenga impraticabile.
L’avvocato generale, NOME COGNOME, nel corso della requisitoria orale, anche richiamandosi a quella scritta depositata in data 8 aprile 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che s’indicano di seguito.
Preliminarmente non è superfluo richiamare l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale il ricorso contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammissibile solo qualora la motivazione del provvedimento impugNOME sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugNOME (tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093).
Va, inoltre, richiamato, circa i limiti del controllo demandato al Tribunale con funzione di riesame, l’indirizzo di questa Corte secondo il quale, nell’ambito dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, va verificata non solo l’astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere una qualche influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 274693). Segnatamente, si è affermato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice della cautela non può limitare il suo esame alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatt prospettati dall’accusa.
Così delimitato il perimetro della motivazione in considerazione della natura del provvedimento censurato, sempre in via preliminare, va ricordato che – venendo in rilievo l’ipotesi della confisca cd allargata – in ossequio ai crite stabiliti da questa Corte anche nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv.226490), oggetto di sequestro
possono essere il danaro, i beni o le altre utilità, di cui l’indagato risulti esse titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. I presupposti sono, poi individuati nell’assenza di giustificazione della lecita provenienza dei suddetti beni, nonché nella sproporzione dei loro valore rispetto al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o all’attività economica dell’indagato e del suo nucleo familiare.
Grava, inoltre, sull’accusa l’onere della prova della sproporzione, al momento degli acquisti, o tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o tra il valore dei be l’attività economica svolta dall’indagato, il quale può allegare e provare fatti in contrario sulla lecita provenienza dei redditi; ciò senza che assuma rilievo la pertinenzialità fra i beni sequestrati e i cd reati “spia”.
Sicché, la confiscabilità non è esclusa per il fatto che si tratti beni acquisiti i data anteriore o successiva al reato per cui si procede, pur dovendo tenersi presente il principio della cd. “ragionevolezza temporale”, secondo il quale va verificato che i beni non siano ictu ()cui/ estranei al reato medesimo, in quanto acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente, rispetto alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 256882, Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, COGNOME, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, COGNOME; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, COGNOME, Rv. 226051), avendo peraltro riguardo non tanto al momento formale dell’acquisto, quanto quello in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, il momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati (Sez. 1, n. 34136 del 13/06/2014, Balsebre, Rv. 261202).
Assume rilievo significativo che il criterio della “ragionevolezza temporale”, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, sia stato assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari. Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018 la Consulta, invero, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nell’ambito di una procedura di esecuzione, dell’art. 12sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti presupposto, ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzioNOME pretende che essa «sia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale». Ha specificato tale concetto, affermando che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall’epoca di realizzazione del reato “spia” da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se
differente da quella che ha determiNOME la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento.
Il criterio della “ragionevolezza temporale” – ulteriormente ribadito da Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 – impedisce la abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca “allargata” e monitoraggio patrimoniale dell’intera vita del soggetto, sebbene condanNOME per un singolo reato compreso nella lista.
3. Tali essendo i principi che regolano la materia, si osserva che il Tribunale, quanto al requisito della sproporzione, ha reso una motivazione esauriente, evidenziando come l’accusa avesse dimostrato che l’indagato non svolgeva un’attività idonea a procurargli l’acquisto del bene lecitamente; ciò che determina il sorgere di un onere di allegazione, in capo al formale intestatario, teso a dimostrare da quale reddito legittimo provenga l’acquisto e, dunque, l’effettiva appartenenza del bene medesimo; onere di allegazione di elementi favorevoli che è indicato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte come non soddisfatto attraverso la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto, regolarmente stipulati e trascritti, occorrendo che l’interessato assicuri esauriente spiegazione della derivazione dei mezzi impiegati per l’acquisto da legittime disponibilità finanziarie (tra le altre, Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, COGNOME, Rv. 257085; Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Papa, Rv. 250922).
Più specificamente, nel caso oggetto di scrutinio, il Tribunale ha evidenziato che, rispetto al reddito prodotto dal ricorrente, analizzato tenendo conto anche di quello percepito dal nucleo familiare, gli acquisti dei beni tuttora oggetto di vincolo non avevano trovato adeguata giustificazione in risorse di lecita provenienza (cfr. pag. 8 e ss.) e che le allegazioni difensive erano, sotto questo profilo, insufficienti a dimostrare la derivazione dei mezzi impiegati per gli specifici acquisti e per le provviste indicate, da legittime disponibilità finanziarie.
Il provvedimento impugNOME, tuttavia, difetta di adeguata motivazione in punto di verifica della “ragionevolezza temporale”.
Nel caso in esame, l’immobile in disponibilità del ricorrente era stato acquistato tra il 2013 e il 2014, per il prezzo complessivo di 228.000,00 euro, previo pagamento alla società venditrice di un acconto di 84.000,00 euro e accollo, da parte di NOME COGNOME, nell’anno 2015, di un mutuo per la somma residua che prevedeva il pagamento di una rata annua di oltre 8.000,00 euro.
Se è evidente che le modalità di compravendita non cristallizzano esclusivamente alla data dell’acquisto l’argomento relativo alla attitudine reddituale dell’indagato a far fronte ad un impegno finanziario così importante,
ma comportano la necessità di dimostrare che tale attitudine persistesse anche per tutto il tempo successivo durante il quale sono stati consumati i reati spia e che «il fatto che l’acquisto venga posto in essere senza un immediato esborso di danaro, bensì mediante contratti, come quello di mutuo, che diluiscono nel tempo l’immediato impatto finanziario necessario a far fronte all’acquisto, amplia i margini di ragionevolezza entro i quali valutare la manifesta estraneità dell’incremento patrimoniale alle attività illecite del condanNOME» (Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420), è altrettanto innegabile che nel caso che ci occupa – il Tribunale ha fornito una motivazione meramente apparente della esistenza del requisito della “ragionevolezza temporale” tra l’epoca della acquisizione dei beni e la data di commissione del reato “spia”, limitandosi ad attualizzare assertivamente (p. 9) detto requisito sulla base del pagamento corrente delle rate del mutuo, senza svolgere la doverosa verifica avuto riguardo all’epoca dell’acquisto del bene (2013) ovvero a quella della stipula del mutuo (2015) e quella – successiva di dieci anni – del reato spia (2023) e senza indicare le evidenze sulle quali ha fondato l’affermazione che delle rate del mutuo sarebbero state onorate, per l’intero arco temporale suindicato, mediante proventi illeciti.
Ne deriva l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p.
Così deciso il 24 aprile 2024