Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47131 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47131 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 07/02/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che aveva chiesto la trattazione orale del ricorso non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza emessa il 7 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo giorno 16) ha – in parziale riforma di quella di condanna in primo grad – riconosciuto all’imputato NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione alla contestazione d cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere – in concorso con altri due soggett
detenuto illecitamente a fini di cessione gr. 1,2 lordi di cocaina e gr. 1,1 di hashish, rinvenuti occultati all’interno di una autovettura ove i tre si trovavano.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, per il tramite del proprio difensore, presentato ricorso nel quale deduce un unico motivo, relativo alla violazione di legge pe l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. pen., non avendo i giudici di merito rilevato l’esist di un “ragionevole dubbio” in merito alla detenzione da parte dell’imputato dello stupefacent per mero uso personale. A sostegno di tale conclusione, si evidenzia che la sentenza impugnata ha in modo illogico ritenuto la detenzione illecita sulla base di una serie di elementi non speci quali il fatto che parte dello stupefacente era occultato sotto il sedile, che sono state rinve due sostanze diverse (cocaina e hashish), che gli imputati sono stati trovati in possesso dello stupefacente “nei pressi di una nota piazza di spaccio e in piena notte”, che sono stati rinvenu 600 euro, apoditticamente qualificata “somma incompatibile con le condizioni economiche dei prevenuti”.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, com dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclus come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha confermato la condanna del COGNOME ritenendo che a carico del predetto sia emersa la prova convincente della detenzione dello stupefacente a fini di cessione. In tal senso, ha (pag. 5 e 6) valorizzato le seguenti circostanze di fatto: “i tre imputati sono sorpresi a bordo di un’autovettura sulla quale erano celati (in parte sotto il sedile, ” incompatibile con il dichiarato utilizzo personale della sostanza”) due diversi tipi di sost stupefacenti (hashish e cocaina)”; i predetti si trovavano “nei pressi di una nota piazza di spaccio e in piena notte”; è stata rinvenuta “una cospicua somma di denaro (600 euro), incompatibile con le condizioni economiche dei prevenuti – e dunque verosimile provento dell’illecita attivi di spaccio -“; non assume rilievo la riscontrata “assenza di bilancini o strumenti da tagl confezionamento TARGA_VEICOLO dal momento che tali strumenti non vengono notoriamente conservati in auto, dove gli imputati detenevano, invece, le dosi già confezionate e pronte per la cessione”.
Questa Corte ha recentemente precisato che «In tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza» e che «La valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostan stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimi
sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità, risultante dallo stesso t della sentenza» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 – 01 e – 02).
Sotto altro aspetto, si è avuto modo di precisare che «La regola di giudizio che richied l’accertamento della sussistenza del reato “al là di ogni ragionevole dubbio” implica che, in ca di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elem conferma dell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiv (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018 – dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 – 01).
4 Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, a che i diversi elementi presi in considerazione per escludere la detenzione dello stupefacente per un uso personale sono suscettibili di una lettura alternativa dotata della medesima forza persuasiva. Infatti, la circostanza che NOME si trovasse – all’interno di autovettura non d condotta e in compagnia delle altre due persone – in orario notturno e nei pressi di una “not piazza di spaccio” (“in prossimità dell’area del controllo vi era un’area boschiva frequentata spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti”: così la sentenza impugnata, pag. 3) è compatibile con l’ipotesi che ivi i tre si fossero recati per acquistare – e non vendere – le sos stupefacenti successivamente sequestrate o che le avessero acquistate in precedenza e intendessero consumarle in luogo “tranquillo”. Ancora, non può ritenersi che il luogo ove parte dello stupefacente fosse celato (ossia sotto il sedile ove si trovava l’imputato) sia “incompati con il dichiarato utilizzo personale della sostanza”, atteso che trattasi di circostanza priva d univoca valenza probatoria in tal senso.
Infine, la circostanza che nel portafogli di un coimputato sia stata rinvenuta una somma di denaro (600 euro), ritenuta “incompatibile con le condizioni economiche dei prevenuti”, non appare anch’essa dimostrativa della detenzione da parte dell’imputato dello stupefacente a fini di spaccio. Da un lato, questa somma non è particolarmente e, comunque, non è stata sequestrata al NOME; dall’altro lato, i giudici di merito non hanno corredato detta indicazi con dati obiettivi, dimostrativi di una possibile illecita provenienza del denaro (ad esemp l’assenza di una regolare attività lavorativa da parte del possessore del denaro e la composizione della somma con banconote di taglio tale da essere compatibili con il prezzo di vendita di singol dosi).
Dalla motivazione della sentenza impugnata emergono peraltro anche dubbi in ordine alla effettiva “detenzione” da parte del COGNOME dello stupefacente.
Infatti, la vettura era condotta da un cittadino italiano (COGNOME NOME, c verosimilmente ne era quindi il proprietario o possessore). La piccola quantità dei du stupefacenti (tre dosi e mezzo di cocaina – divisa in due involucri – e una dose e mezzo d hashish) era conservata parte all’interno della vettura – in specie nel vano di apertura d finestrino anteriore destro e sotto il relativo sedile (dove sedeva COGNOME) – e parte nel porta del terzo imputato (tale COGNOMECOGNOME che ivi custodiva anche la somma di 600 euro. Mentre per quest’ultimo non si possono nutrire dubbi in ordine alla detenzione sia di parte del stupefacente che del denaro – entrambi rinvenuti all’interno del suo portafogli – nei confronti
ricorrente la riconducibilità della detenzione droga è incerta, atteso che la sola collocazione d sostanza nei pressi del sedile ove egli si trovava – peraltro in luoghi che la sentenza di app qualifica come idonei a “celarla”, di tal che COGNOME avrebbe in ipotesi pure sconoscern l’esistenza – non ne può dimostrare in modo certo la “detenzione”, presupposto della fattispecie penale contestata.
Sul punto, infatti, questa Corte, proprio in riferimento all’addebito di detenzione illec sostanze stupefacenti, ha precisato che «la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo – morale o material all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento ed controllo della droga, assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare», annullando senza rinvio la sentenza di condanna dell’imputato, che aveva fondato la responsabilità a titolo concorsuale desunta dai giudici di merito dal so fatto che l’imputato viaggiasse, in qualità di passeggero, a bordo di una autovettura sulla qua era nascosta la droga (Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246649 – 01).
Neppure può valorizzarsi, quale elemento a carico dell’imputato, il silenzio da quest serbato in sede processuale, ritenuto dal primo giudice dimostrativo del mancato contrasto delle risultanze emergenti dagli atti processuali. Se è vero che il silenzio dell’imputato può, let modo unitario con altri elementi istruttori, corroborare l’ipotesi accusatoria (sul punto, v. S n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381 – 01; Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259 – 01), nondimeno ciò presuppone che le prove siano appunto univoche nell’indicare la penale responsabilità dell’imputato (e che dunque questi rimanendo in silenzio non le contrasti) il che, per quanto innanzi esposto, non si è verificato nel caso di specie.
In definitiva, i giudici di merito hanno fondato la affermazione di penale responsabili dell’imputato sulla base di indizi che non posseggono il necessario carattere di gravità, precisio e concordanza, tale da integrare il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condanna.
Sul punto, questa Corte ha precisato che il canone dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell’analisi deg indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convinc richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica sui effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e pi generale, sui metodi di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 25273 del 19 aprile 2021, Maurici, Rv 281468).
Pertanto, difettando la prova convincente della sussistenza del reato ascritto all’imputat si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.