Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10307 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10307 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a NOME (Cs) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a NOME (Cs) il DATA_NASCITA Avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte di appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria orale svolta dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che, richiamando quanto illustrato per iscritto con requisitoria del 5 febbraio 2026, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 dicembre 2024, le cui motivazioni sono state depositate in data 11 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di NOME del 14 luglio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 703 cod. pen., così già riqualificato dal giudice di primo grado il deli di tentato omicidio loro originariamente ascritto al capo A) della rubrica, perché estinto per prescrizione, e, confermata l’affermazione della loro penale
responsabilità in relazione agli ulteriori delitti loro ascritti, e cioè ai reati di e detenzione di arma clandestina di cui al capo C), in essi assorbiti i reati di porto e detenzione illegale di arma di cui al capo B), nonché al delitto di ricettazione di cui al capo D) della rubrica) ha rideterminato la pena a ciascuno inflitta nella misura di anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 4.100,00 di multa.
2. I fatti oggetto del procedimento penale maturano, secondo la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado, integralmente richiamata dalla Corte territoriale, nelle ore pomeridiane del 21 ottobre 2016, allorquando NOME COGNOME, protagonista, il giorno precedente, di un litigio con NOME COGNOME, si era condotto a NOME per dare corso ad un confronto chiarificatore con quest’ultimo, aveva subìto il volontario investimento della propria autovettura ad opera del predetto, aveva raggiunto un comune vicino e si era quindi dotato di un fuoristrada con il quale si era posto nuovamente alla ricerca del rivale, ne aveva a sua volta investito l’autoveicolo ed era stato, in quel contesto, destinatario dell’esplosione di un colpo di arma da fuoco.
Come evidenziato nelle motivazioni delle pronunce di merito, il succedersi degli accadimenti, quale appena delineato, è stato ricostruito non solo grazie al contributo offerto dal NOME e da altri testimoni oculari, ma anche e soprattutto sulla scorta delle inequivoche riprese effettuate da telecamere di videosorveglianza presenti sulla scena del crimine.
L’attività di indagine nell’immediatezza operata aveva, poi, condotto, prima, a rinvenire sul selciato, nelle immediate adiacenze del distributore di benzina e del bar nei cui pressi il NOME aveva arrestato la marcia, un bossolo di pistola e, poi, nel dicembre del 2016, a sequestrare, all’interno di un magazzino, una pistola che, in origine a salve, era stata modificata per poter esplodere cartucce TARGA_VEICOLO, pistola che, sottoposta ad indagini balistiche, era stata individuata come quella utilizzata per esplodere il colpo d’arma da fuoco nei confronti del NOME.
A fronte di ciò, il Tribunale di NOME, con giudizio integralmente condiviso dalla Corte territoriale, ha ritenuto di individuare in NOME COGNOME il soggetto che ha materialmente esploso il colpo ai danni del NOME e nel coimputato NOME COGNOME colui che, nei momenti precedenti al fatto, aveva, all’interno di una sala giochi annessa al bar, consegnato al congiunto l’arma della quale questi si era servito. Ha posto a fondamento del giudizio l’interpretazione delle riprese effettuate dai sistemi di sorveglianza interni ed esterni al locale, sebbene nessuno dei fotogrammi acquisiti al fascicolo abbia registrato proprio il momento in cui il colpo è stato esploso, valorizzato, poi, la deposizione, acquisita nel corso dell’incidente probatorio, sebbene reputata in più punti reticente, offerta dal testimone oculare NOME COGNOME (la cui presenza è stata effettivamente apprezzata in loco all’atto della sparatoria) ed esaltato la portata delle risultanze captative dei colloqui
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A)
carcerari intrattenuti, il 9 e il 15 novembre 2016, da NOME COGNOME con taluni congiunti nel corso dei quali il primo, commentando la vicenda processuale, aveva dimostrato di essere a conoscenza del fatto che la pisola utilizzata era un’arma modificata ben prima che la stessa fosse stata rinvenuta.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il difensore contesta che la sentenza è priva di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva in contestazione. Evidenzia, quanto al primo profilo, come la Corte abbia posto l’accento unicamente sulla gravità dei reati, così ricorrendo ad una parafrasi nella quale «si cela un’assenza di autonoma valutazione del Giudice di seconde cure». Rimarca, in ordine al secondo profilo, l’assoluta mancanza di motivazione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Violazione del principio del ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell’assistito muovendo da elementi di prova privi di un’effettiva capacità dimostrativa e suscettibili di lettura alternativa ed è così pervenuta ad una ricostruzione degli accadimenti che presenta connotati di arbitrarietà.
4.2 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 110 e all’art. 23 I. n. 110/75.
Il difensore evidenzia come, alla luce delle risultanze dibattimentali, la consegna dell’arma da parte del ricorrente nelle mani del congiunto, affermata con tratti di certezza dalla Corte, sia stata presunta sulla scorta di inaccettabili intuizioni e trascurando, in particolare, il fatto che un rilevante arco temporale (40 minuti) ha separato il momento in cui il passaggio della pistola sarebbe avvenuto e il contesto in cui l’arma è stata utilizzata per esplodere un colpo di pistola. Erronea si atteggia, pertanto, l’affermazione a carico dell’assistito di una responsabilità concorsuale per il delitto di cui all’art. 23 I. n. 110/75, anche perché è carente, nel caso i esame, la prova che i due imputati si siano incontrati prima dei fatti ed abbiano concordato un programma criminoso.
4.3 Vizio di motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen. e all’art. 23 I. n 110/75 Il difensore contesta che la Corte ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in relazione al delitto di ricettazione senza fornire «alcuna prova concreta circa la consapevolezza del ricorrente della provenienza delittuosa dell’arma clandestina» ma desumendo, piuttosto, la sussistenza dell’elemento soggettivo solo sulla scorta dell’avvenuta consegna dell’arma. La Corte ha altresì trascurato il fatto che trattandosi di un’arma artigianale, essa poteva essere stata fabbricata in proprio, ricostruzione che impedirebbe di configurare il requisito dell’altruità del bene, «elemento essenziale per configurare il delitto di cui all’art 648 cod. pen.».
4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla recidiva. Il difensore censura che la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva semplice in assenza di motivazione e senza operare, quindi, alcuna concreta valutazione in ordine alla distanza temporale tra le pregresse condanne ed i fatti qui in esame, alla tipologia dei precedenti sofferti ed alla condotta processuale del ricorrente. La Corte non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche «pur in presenza di elementi favorevoli».
5 Con memoria di replica depositata il 18 febbraio 2026, il difensore di NOME COGNOME, dopo essersi integralmente richiamato ai motivi di ricorso, ha
contrastato la lettura proposta dal Sostituto Procuratore generale, lamentando come la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione su una lettura parcellizzata delle emergenze in atti cui ha attribuito una capacità dimostrativa che è alle stesse estranea. Rimarca, in particolare, come l’operante di polizia giudiziaria escusso in sede dibattimentale abbia dubitato che gli imputati siano stati ripresi dalle telecamere all’atto di consegnare, l’uno all’altro, l’arma.
Ribadisce come la sentenza sia altresì viziata nella parte in cui non sono state riconosciute al ricorrente le attenuanti generiche ed è stata, di contro, applicato l’aumento per la recidiva. Con riguardo a quest’ultimo tema, sostiene che la Corte non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici, avendo radicalmente omesso di valutare la pericolosità sociale e la maggiore colpevolezza dell’imputato ed essendosi, piuttosto, limitata a richiamare i precedenti penali del reo. In relazione al primo, lamenta che la Corte non si sia confrontata con gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH I ricorsi sono fondati nella parte in cui censurano l’apparato motivazionale della sentenza in punto di affermazione della penale responsabilità dei due imputati.
Si è evidenziato in premessa come i giudici di merito, con una lettura conforme delle risultanze dibattimentali, aventi patente matrice indiziaria, abbiano individuato, oltre ogni ragionevole dubbio, in NOME COGNOME il soggetto che, all’interno di una sala giochi, ha consegnato la pistola poi utilizzata dal congiunto NOME per esplodere un colpo d’arma da fuoco ai danni di NOME COGNOME.
Hanno, a tal fine, preso le mosse dall’apprezzamento delle singolari condotte, riprese da una telecamera, cui i due uomini si sono in quel contesto abbandonati (l’aver NOME COGNOME aperto con la mano sinistra la borsa a tracolla che aveva con sé, l’aver, poi, NOME COGNOME inserito la propria mano all’interno della medesima sacca prelevandovi qualcosa che aveva prontamente occultato all’interno della propria sporta, l’essersi i due uomini recati nell’immediatezza all’esterno dell’esercizio commerciale). Seppur a fronte di un compendio che non ha permesso di ricostruire la tipologia del bene che i due soggetti si sono all’evidenza scambiati, hanno esaltato la portata di dette condotte attraverso un ragionamento di ordine deduttivo fondato su canoni logici ed articolatosi attraverso una lettura sistematica dei descritti atteggiamenti alla luce delle ragioni di contrasto che in quel contesto temporale frapponevano NOME COGNOME ad NOME COGNOME, dell’avvenuta esplosione di un colpo d’arma all’esterno del bar proprio all’arrivo dell’obiettivo, anch’essa,
però, non ripresa dalle telecamere presente in loco, e dell’immediato allontanarsi di quest’ultimo a bordo della propria autovettura.
Reputa questo Collegio che siffatto incedere argomentativo risulti inficiato da un patente profilo di criticità.
Invero, gli elementi indiziari appena delineati, se appaiono connotati da sicura gravità, presentando un’indubbia consistenza dimostrativa rispetto al thema probandum, e da una ancor più patente convergenza, risultando non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi acquisiti al compendio, non sono, però, alla luce dello stesso costrutto motivazionale delle sentenze di merito, qualificati dalla necessaria precisione, essi apparendo, piuttosto, allo stato, potenzialmente suscettibili di una diversa interpretazione che non può degradarsi ad opzione irragionevole.
Ciò alla luce di un elemento di fatto rappresentato nelle stesse sentenze ma, poi, negletto nella sua potenziale rilevanza.
Il riferimento è al significativo iato temporale (quasi quaranta minuti) che separa il momento in cui i due imputati ed il soggetto che era in loro compagnia vengono descritti come stazionanti in attesa sul marciapiede antistante il bar dal quale erano appena usciti e il momento dell’arrivo sui luoghi del mezzo condotto dal NOME.
Per quanto è dato apprezzare dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte territoriale, lungo questo segmento temporale la telecamera posta a protezione dell’esercizio commerciale avrebbe ripreso il permanere sui luoghi dell’imputato NOME COGNOME in compagnia di altre tre persone (tra esse, un omonimo dell’imputato, classe DATA_NASCITA), mentre il ricorrente NOME COGNOME sarebbe definitivamente fuoruscito dal campo di ripresa (quest’ultimo particolare, per il vero, non viene menzionato nel corpo della motivazione della sentenza di primo grado).
Non è dato, altresì, comprendere se la presenza di NOME COGNOME sia stata comunque registrata nei momenti in cui è stato esploso il colpo d’arma da fuoco ai danni dell’autovettura condotta dal NOME (la circostanza, menzionata alla pag. 12 della sentenza del Tribunale di NOME sembra ricevere una decisa smentita nella netta locuzione negativa al riguardo spesa dalla Corte territoriale alla pag. 2 della motivazione) e se lo stesso ricorrente, nell’occasione, abbia continuato ad indossare o meno il cappuccio della felpa con il quale, nel momento in cui si era allontanato dalla sala giochi, aveva coperto il capo.
Una compiuta ricostruzione di siffatti segmenti della vicenda risulta mancante nella sentenza impugnata.
Ad essa, ove possibile, la Corte deve procedere al fine di acquisire dati, eventualmente di portata negativa, con i quali attuare un serrato confronto critico
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per verificare se il percorso motivazionale posto a fondamento della pronuncia di conferma della responsabilità dei due imputati ne risulti confortato, specificandone le ragioni, o, al contrario, se ne risulti indebolito e, nel caso, in che termini.
Si rende, in altri termini, indispensabile apprezzare se tali dati di fatto siano in grado di introdurre profili di equivocità nella ricostruzione dei fatti, tali ingenerare ragionevoli dubbi sulle modalità con le quali NOME COGNOME avrebbe acquisito la disponibilità dell’arma, sulla riconducibilità della dazione al congiunto NOME COGNOME e, finanche, sull’attribuibilità al primo di essi dell’esplosione del colpo d’arma da fuoco, circostanza, quest’ultima, che la Corte territoriale ha, per il vero, fondato anche sulla lettura delle risultanze intercettative, anche esse-per il vero meritevoli di una interpretazione più meditata.
Nelle conversazioni riportate in sentenza, NOME COGNOME, disquisendo della natura dell’arma utilizzata contro il NOME, piuttosto che disvelare certezze in merito alla sua inoffensività, riferisce ora in merito a ciò che avrebbe costituito una sorta di voce corrente nel pubblico (brano della conversazione del 9 novembre) ora su una sorta di ipotesi ricostruttiva (brano della conversazione del 15 novembre).
Quanto osservato assume valenza assorbente rispetto alle ulteriori doglianze prospettate a mezzo dei ricorsi ed impone l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio, libero nell’esito ma emendato dalle dedotte lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso, il 24/02/2026