Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40117 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40117 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in epigrafe indicata, con la quale, per quanto q interessa, è stata confermata la declaratoria di responsabilità dell’imputata per reato di furto (ex art. 624-bis cod. pen.) del portafogli di COGNOME NOME, titol della merceria “Martini”, che conteneva la somma di euro 10,00 (fatto del 5.5.2016).
L’esponente – in sintesi – lamenta violazione di legge e vizio d motivazione, per omesso esame critico delle doglianze con cui, in sede di gravame di merito, era stato evidenziato che all’interno del negozio vi erano altri clienti il portafogli era stato trovato in un cassonetto dei rifiuti e non nella mate disponibilità dell’imputata, che la COGNOME eraikornata nel negozio pochi minuti dopo il suo allontanamento, che in definitiva vi era carenza di indizi gravi, precis concordanti idonei a ritenere provata la penale responsabilità della ricorrente, qual autrice del furto in disamina.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sotto il profilo della sussistenza del dedotto vi motivazionale in punto di responsabilità della prevenuta per il furto oggetto imputazione.
Si deve convenire con la difesa della ricorrente in ordine alla manifesta illogicità della sentenza impugnata, laddove, nella ricostruzione del fatto, affer apoditticamente che era stata proprio l’imputata ad appropriarsi del portafogl (custodito nel retrobottega del negozio), in quanto la stessa, dopo aver provato alcuni capi di abbigliamento, era uscita dal negozio (all’interno del quale vi era anche altri clienti) “con il pretesto di dovere aspettare la madre prima di decidere gli acquisti da fare”. A detta dei giudici territoriali, l’allontanamento dell’imputata aveva consentito di non essere visibile alla persona offesa, la quale, avvedutasi della mancanza del portafogli e insospettita dai movimenti della COGNOME, era uscita Per cercare di rintracciarla. Poco dopo, l’imputata era rientrata nel negozio, mentre
portafogli era stato successivamente rinvenuto in un cassonetto di raccolta dei rifiuti. Secondo la Corte d’appello, il rientro della prevenuta nel negozio era s “chiaramente una strategia seguita per cercare di allontanare da sé i chiari sospett di essere l’artefice del furto”.
Si tratta di un percorso argomentativo che offre un quadro essenzialmente apodittico e congetturale della responsabilità della COGNOME, quale effettiva autrice del furto in disamina, visto che non è dato comprendere da quali elementi sia stata tratta l’asserita connessione fra la fuoriuscita della prevenuta negozio e l’azione furtiva da costei ipoteticamente commessa, fra l’altro in tota assenza di indizi circa l’avvenuto accesso dell’imputata al retrobottega ove s trovava il portafogli.
Parimenti COGNOME congetturale COGNOME l’affermazione COGNOME secondo COGNOME cui COGNOME la COGNOME donna, successivamente rientrata nel negozio (in ipotesi, dopo aver sottratto il portafogl lo avrebbe fatto per adottare la “strategia” dianzi accennata (allontanare i sospet su di sé), certamente non usuale per l’autore di un furto, il cui primo istinto dovrebbe essere, semmai, quello di allontanarsi velocemente dal luogo di commissione del reato, senza farvi rientro nell’immediatezza dei fatti.
Peraltro, la detta “strategia” – che non sembra fondata su alcuna base razionale – dà per scontato quello che scontato non è, e che la sentenza impugnata non si preoccupa di spiegare, vale a dire la ragione per cui, in quel momento, proprio la COGNOME – nonostante la presenza di altri clienti nel negozio – fosse d considerare un soggetto “sospetto”.
I riscontrati vizi motivazionali della sentenza impugnata appaiono indicativi di un atteggiamento valutativo non rispettoso del canone di giudizi dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, che deve trovare applicazione non solo sull’applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi accertamento del fatto (cfr. Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Rv. 281468 – 01), i quali non possono fondarsi su parametri dotati di mera verosimiglianza o su comportamenti che non siano frutto di comprovate e riconosciute regole di esperienza (cfr. Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 – 01).
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 20 giugno 2023
Il Consiukere estensore
Il Preqidente