Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39674 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Albania, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 02/02/2024;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga accolto e che si disponga l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
preso atto che il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO detto COGNOME, che aveva chiesto la trattazione orale del ricorso, non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 2 febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 8 marzo) ha riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano, assolvendo NOME da tre episodi di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un quantitativo indeterminato, per non aver commesso il fatto.
Avverso la sentenza di assoluzione in appello il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO distrettuale ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi, declinati come vizio di motivazione. Si eccepisce che la Corte di appello ha operato l’overturning della condanna sulla base di una valutazione illogica, parziale e atomistica del materiale probatorio che aveva indotto il Tribunale, con motivazione esente da possibili censure, ad affermare la penale responsabilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va ribadito il contenuto dell’ordinanza adottata dal Collegio all’odierna udienza con la quale è stata respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell’imputato (che aveva chiesto la trattazione orale). Invero, l’istanza è stata motivata sulla base dell’assenza del difensore dall’Italia, senza l’indicazione della specifica ragione del viaggio all’estero (negli U.S.A.), facendosi generico riferimento a r ‘un impegno personale non altrimenti procrastinabil?; situazione, questa, che non può integrare ( ‘ – un legittimo impedimento.
Il ricorso è infondato.
2.1. La sentenza impugnata, nel riformare in senso assolutorio la condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, ha assolto l’onere di strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, COGNOME c. COGNOME, Rv. 281404 – 01), procedendo ad una puntuale disamina della pronuncia del Tribunale e dei motivi dì appello e, quindi, ad una dettagliata ricostruzione cronologica dei fatti, in virtù della quale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, è giunta a ritenere non incontrovertibilmente provata la penale responsabilità dell’imputato.
In particolare, la Corte di appello ha assolto l’imputato rilevando che non vi è certezza circa l’identificazione dell’NOME quale il soggetto che ha ceduto, in tre occasioni, nel novembre 2017 in località “Parco delle Grona” (Cesano Boscone), cocaina ad altri soggetti, tra i quali tali NOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell’imputato, ritenendo che il predetto fosse l’utilizzatore di telefoni cellulari, muniti di schede recanti due numeri, utenze sulle quali sono intercorse comunicazioni con l’NOME relative alla cessione della cocaina. Peraltro, mentre sulla prima di tali utenze (NUMERO_TELEFONO) erano accertati i messaggi aventi ad oggetto la contrattazione prima e la cessione poi della droga, sulla seconda (NUMERO_TELEFONO) si registrava una comunicazione relativa a un appuntamento tra due soggetti in un bar (e all’interno del quale un operante verificava che all’ora indicata erano presenti NOME e NOME), incontro che il Tribunale riteneva finalizzato al pagamento di una partita di droga. Al contrario, l’imputato e NOME – sentito come testimone assistito – avevano ricondotto la loro conversazione nell’esercizio commerciale alla possibile vendita a quest’ultimo di una autovettura usata da parte di NOME.
3.1. La sentenza impugnata ha rilevato che gli indizi a carico dell’imputato, pur non trascurabili, non consentono di affermare con certezza che egli fosse l’utilizzatore delle schede telefoniche in oggetto. Ciò in quanto, non si è mai accertato che NOME avesse la disponibilità dei telefoni recanti le schede; infatti, in occasione del citato controllo presso il bar di Corsico, in data 29 novembre 2017, l’operante, per non pregiudicare gli ulteriori sviluppi investigativi, non verificava se l’imputato avesse effettivamente con sé il telefono con la scheda – n. NUMERO_DOCUMENTO – a mezzo del quale si era organizzato l’incontro finalizzato al pagamento della droga. In aggiunta a ciò, evidenzia la Corte distrettuale, all’interno del bar vi erano anche ulteriori persone, di tal che non può escludersi che COGNOME avesse un appuntamento per pagare la droga con soggetto diverso dall’NOME.
Sotto altro profilo, aggiunge la sentenza impugnata, la diversa causale dell’incontro riferita da NOME e NOME (e cioè la vftndita,-de ia vettura) non può n-) GLYPH 3 essere esclusa in modo certo. Sul punto, rileva il GLYPH 5. ricorrente che la Corte di appello definisce detta versione come una ( ‘eventualità improbabile » (indicando che si tratta di aspetto dimostrativo della illogicità della motivazione). Peraltro, poco dopo la sentenza dà atto che in una conversazione intercettata l’interlocutore chiede a COGNOME ( non solo dei soldi, ma anche della macchina », in tsl modo superando la illogicità dedotta dal ricorrente.
Dunque, conclude la Corte di appello, t d non è stata raggiunta la piena prova del fatto che nel periodo interessato dalle imputazioni NOME avesse in uso le utenze di telefonia mobile contraddistinte dai numeri NUMERO_TELEFONO
388/4325528. Conseguentemente, non è stata raggiunta la piena prova del fatto che NOME sia effettivamente l’autore delle tre vendite di sostanza stupefacente contestate nelle tre imputazionipag. 9).
4. Rileva il Collegio che tale conclusione non risulta illogica. Ad essa, la sentenza impugnata è giunta a seguito di una completa disamina del materiale probatorio utilizzato dal primo Giudice, pervenuto a opposte conclusioni sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti (in particolare ritenendo certo che l’incontro presso il bar di Corsico tra i due fosse la conseguenza dello scambio di messaggi sull’utenza sopra indicata, e dunque dimostrativo della cessione di droga).
Alla luce di tali considerazioni non sono fondate le censure mosse dal procuratore AVV_NOTAIO territoriale. Infatti, «in tema di giudizio di legittimità l’introduzione nel disposto dell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito» (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 – dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 – 01). D’altro canto, «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza)» (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto altro profilo, la sentenza della Corte di Appello soddisfa i requisiti richiesti dal sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, che deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici
ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, PmT in proc. Longo, Rv. 251516 – 01; da ultimo, in senso conforme, Sez. 2, n. 36165 del 11/06/2024, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE).
Con un percorso argomentativo non manifestamente illogico, infatti, la sentenza impugnata ha dato conto di tutti gli elementi di fatto addotti a sostegno del ricorso del AVV_NOTAIO, che ne prospetta, in sostanza, una “rilettura” che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
5. In conclusione, sebbene a carico dell’RAGIONE_SOCIALE vi siano certamente elementi indiziari, nondimeno la Corte di appello ha – con motivazione priva di vizi logici evidenziato che permane comunque un “ragionevole dubbio” in merito alla sua responsabilità penale. Dubbio che ovviamente non può che ridondare a favore dell’imputato atteso che «nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione del materiale probatorio in primo grado ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, per la riforma della sentenza non occorre che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, ma è sufficiente che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l’assoluzione a differenza della condanna non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, COGNOME NOME NOME c/ COGNOME NOME, Rv. 281016 – 02).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024
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