Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23071 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23071 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Kaduna (Nigeria) il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE) avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso i riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Attraverso il proprio difensore, il cittadino nigeriano NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli dello scorso 18 aprile, che ne ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 18 ottobre 2022 dal Tribunale distrettuale (Amstgericht) di Ingolstadt di quello Stato, per l’esecuzione di un’ordinanza di cattura emessa dal medesimo Tribunale, per avere acquistato sulla
rete internet, in 743 occasioni, biglietti ferroviari tedeschi, pagandoli con carte di credito di terze persone, delle quali si è procurato gli estremi attraverso attività di “phishing”, e così conseguendo un ingiusto profitto con correlativo danno per l’ente ferroviario per un importo di circa 44.000 euro: condotta – secondo la Corte d’appello – punita anche dall’ordinamento penale italiano, a norma degli artt. 493ter e 640, cod. pen..
2. Il ricorso si compone di tre motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 6, legge n. 69 del 2005, mancando nel mandato d’arresto la precisa indicazione del grado di partecipazione del consegnando al reato, essendo costui ivi indicato semplicemente come “autore” dello stesso.
Si tratterebbe, perciò, di formula del tutto generica, soprattutto perché la condotta del ricorrente si collocherebbe all’interno di un’ampia e complessa vicenda criminosa, nell’àmbito della quale egli viene indicato anche come utilizzatore di parte di quei biglietti: con la conseguenza che, non risultando specificato se egli sia stato esecutore materiale delle operazioni di phishing o solamente un acquirente di quei biglietti a prezzi vantaggiosi (operazione, quest’ultima, priva di rilevanza penale), non sarebbe possibile verificare il requisito della doppia punibilità né l’eventuale ricorrenza di un’ipotesi di consegna obbligatoria.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2, legge n. 69, cit., per avere la Corte d’appello disposto la consegna senza assumere le necessarie informazioni integrative sul pericolo di trattamenti penitenziari inumani o degradRAGIONE_SOCIALE nello Stato richiedente.
Nel mandato d’arresto non sono indicati con precisione gli istituti dove il ricorrente, una volta consegnato, dovrebbe essere ristretto, non essendo perciò la sua difesa in grado di dedurre specificamente sul punto. Essa si limita, dunque, a rilevare come, secondo l’ultimo rapporto del RAGIONE_SOCIALE, lo stato delle carceri in Germania desti ancora “gravi preoccupazioni”.
2.3. La terza doglianza riguarda la violazione dell’art. 19, lett. b), legge n. 69, cit., per non avere la Corte d’appello subordinato la consegna alla successiva riconsegna dell’NOME all’Italia, per l’espiazione dell’eventuale pena.
Il ricorso insiste per il riconoscimento del c.d. “radicamento” di costui in Italia, che invece la sentenza impugnata ha negato in ragione del ritenuto difetto di una residenza o dimora effettiva e legittima di quegli nel nostro Paese da almeno cinque anni, sì come previsto da tale disposizione di legge (perciò ritenendo irrilevante, ai fini della decisione, la risoluzione della questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 217 del 2021, in relazione
all’interpretazione della normativa comunitaria ed all’eventuale estensione al cittadino di uno Stato extra-unitario delle garanzie previste per il cittadino di uno Stato dell’Unione, ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nello Stato di emissione, ovvero – attesa la sostanziale identità dei presupposti ai fini dell’espiazione nello Stato di residenza della pena eventualmente irrogatagli all’estero).
La Corte distrettuale ha giustificato la sua decisione, osservando che NOME è residente in Italia solo dall’agosto del 2018, e quindi da meno di cinque anni; che ha sposato una persona residente ed esercente attività lavorativa in Italia, ma solo a novembre del 2022; che risulta conduttore di un contratto di locazione, però soltanto da marzo 2022; che non conosce la lingua italiana; che non gli è mai stato rilasciato il premesso di soggiorno; che, prima del 2018, egli risulta essere stato presente in Italia soltanto in sei occasioni, tra il 2007 ed il 2016: e, sulla base d tali circostanze, quei giudici hanno concluso per la natura sporadica della sua dimora nel nostro Stato.
Replica la difesa che, già dal 2016, NOME ha chiesto più volte asilo politico in Italia e che non risulta essere stato mai espulso, rimarcando ancora com’egli sia titolare di contratto di locazione in Italia e come abbia contratto matrimonio con una cittadina straniera ma residente e regolarmente assunta nel nostro Paese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuno dei motivi di ricorso è fondato.
Il mandato di arresto, secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata, non si è limitato alla generica indicazione del consegnando come “autore” dei reati ad esso sottesi, ma ha specificato che egli «ha personalmente provveduto, mediante il sistema fraudolento del fishing , a procurarsi numeri di carte di credito non di sua pertinenza, che ha poi personalmente utilizzato per l’acquisto in frode di biglietti ferroviari». Nessun rilievo, dunque, come correttamente osservato dalla Corte d’appello, può avere la circostanza per cui alcuni di quei biglietti – trenta su 743 – siano stati da lui anche utilizzati personalmente, non incidendo essa sul perfezionamento delle condotte fraudolente tipizzate, nel nostro ordinamento, dagli artt. 493-ter e 640, cod. pen., già avvenuto per il sol fatto, ed al momento, dell’acquisto di quei titoli di viaggio.
Il secondo motivo è generico, così come lo era quello rassegnato alla Corte d’appello, in quanto non accompagnato – come si legge in sentenza – dalle necessarie fonti di conoscenza.
Il ricorrente ha cercato di provi rimedio con il ricorso per cassazione, facendo riferimento al rapporto del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del 2022, che avrebbe espresso «gravi preoccupazioni» sulla situazione carceraria in Germania.
Premesso che, in questo modo, si chiede alla Corte di cassazione una valutazione di fatto su un dato probatorio non sottoposto al giudice del merito la quale, in quanto tale, è inammissibile in questa sede, in cui il sindacato è limitato al rilevamento di eventuali violazioni di legge – va comunque osservato che detto rapporto non ha evidenziato accuse di maltrattamenti fisici deliberati o di violenze tra i detenuti ed ha elogiato le strutture materiali e sanitarie, riservando le “grav preoccupazioni” solo ad aspetti irrilevRAGIONE_SOCIALE nel caso in disamina (mancanza di psichiatri per i detenuti con gravi disturbi mentali, utilizzo di mezzi di contenzione meccanica durante il fermo di polizia, pratica di interrogare i minorenni senza la presenza di un avvocato o di una persona di fiducia, ricorso all’isolamento per i responsabili di reati sessuali).
La doglianza, dunque, è pure manifestamente infondata.
Non è fondato neppure il terzo motivo di ricorso.
La motivazione dell’esclusione del “radicamento” in Italia dell’NOME è completa, perché non ha trascurato di considerare nessuno dei profili addotti dalla difesa a sostegno della relativa allegazione, ed è ampiamente ragionevole, non avendo escluso la presenza di costui da tempo nel nostro territorio, ma avendo sottolineato l’assenza dei due aspetti di essa – legittimità ed effettività – che giustificano le relative tutele in prospettiva di un più agevole reinserimento sociale all’esito della condanna.
In effetti, egli non ha mai ottenuto, prima del 2018, né il permesso di soggiorno né l’invocato asilo politico: talché la sua presenza sul territorio, fino ad allora, non è stata legittima.
Inoltre, la circostanza per cui egli non abbia mai imparato la lingua italiana sorregge senza dubbio, sul piano logico, l’inferenza di una sua presenza soltanto sporadica e non costante nel nostro Paese.
Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente a sostenere le spese del giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, leg n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.