Raddoppio Termini Prescrizione: Quando il Calcolo Errato Rende il Ricorso Inammissibile
L’istituto della prescrizione è un pilastro del nostro ordinamento penale, ma le sue regole possono essere complesse, specialmente in presenza di reati gravi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di un corretto calcolo dei termini, evidenziando come l’applicazione del raddoppio termini prescrizione possa determinare l’esito di un ricorso. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Benevento nel 2018 nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 589 del codice penale. La pena inflitta era di un anno e quattro mesi di reclusione. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli nel febbraio 2024.
Contro questa seconda pronuncia, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge per l’intervenuta prescrizione del reato. Secondo la tesi difensiva, il tempo necessario a estinguere il reato sarebbe maturato prima della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che il motivo presentato dalla difesa non era deducibile in quella sede di legittimità, in quanto basato su un presupposto giuridico errato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine di prescrizione non era affatto decorso al momento della pronuncia d’appello.
Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: L’Applicazione del Raddoppio Termini Prescrizione
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 157, comma 6, del codice penale. Questa norma prevede, per una serie di reati di particolare allarme sociale, il raddoppio dei normali termini di prescrizione. Il reato contestato all’imputato (omicidio colposo aggravato, in particolare quello previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 589 c.p.) rientra pienamente in questa casistica.
La Corte ha chiarito che la Corte d’Appello non aveva alcun obbligo di motivare sulla mancata declaratoria di prescrizione, poiché il termine, calcolato correttamente, era ben lontano dall’essere scaduto. Tenendo conto del raddoppio termini prescrizione e delle eventuali sospensioni intervenute nel corso del processo, la data di estinzione del reato è stata individuata nel 26 novembre 2029.
Il motivo di ricorso si basava, quindi, su una premessa palesemente infondata. La Cassazione ha ribadito che un ricorso non può essere accolto quando si fonda su un’errata interpretazione o applicazione delle norme che regolano la prescrizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La corretta individuazione del termine di prescrizione è un’attività preliminare e fondamentale prima di intraprendere qualsiasi impugnazione. Nei casi di reati gravi, è essenziale verificare l’eventuale applicabilità di norme speciali, come quella sul raddoppio termini prescrizione, che possono alterare significativamente i tempi processuali.
Proporre un ricorso basato su un calcolo errato della prescrizione non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea come il controllo di legittimità della Cassazione non possa essere attivato per motivi manifestamente infondati, che si risolvono in una non corretta applicazione di istituti giuridici basilari.
Per quale motivo il ricorso basato sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su un calcolo errato del termine di prescrizione. La difesa non aveva considerato che per il reato contestato si applica il raddoppio dei termini, come previsto dall’art. 157, comma 6, del codice penale.
Cosa prevede la norma sul ‘raddoppio dei termini di prescrizione’?
L’articolo 157, comma 6, del codice penale stabilisce che per alcuni reati considerati di particolare gravità (tra cui quello di omicidio colposo aggravato oggetto del caso), i termini standard per l’estinzione del reato sono raddoppiati. Questo significa che lo Stato ha il doppio del tempo per arrivare a una sentenza definitiva.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato per legge al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso 3.000,00 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non sussistano eccezionali ragioni di esonero.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8671 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 01/04/1992
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 1° febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento del 15 marzo 2018 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 589, comma 3 n. 2 e comma 4, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come sulla Corte di appello non gravasse nessun onere motivazionale in ordine alla declaratoria della prescrizione del reato, non essendo decorso il relativo termine.
Rispetto al contestato delitto, infatti, trova applicazione la norma dell’art 157, comma 6, cod. pen., per cui deve procedersi al raddoppio dei termini di prescrizione previsti, con l’effetto che, nel caso di specie, anche tenuto conto delle sospensioni intervenute, il termine di prescrizione maturerà solo in data 26 novembre 2029.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore NOME
Al Presidente