Raddoppio Sospensione Patente: La Regola Ferrea per Chi Guida l’Auto Altrui
La guida in stato di ebbrezza è una delle violazioni più gravi del Codice della Strada, con conseguenze severe per chi viene sorpreso al volante dopo aver bevuto. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 34802/2025) ha ribadito un principio fondamentale che molti automobilisti ignorano: se il veicolo guidato non è di proprietà del conducente, scatta l’obbligo del raddoppio sospensione patente. Questo automatismo legale non lascia spazio a interpretazioni discrezionali da parte del giudice, come chiarito in questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Guida in Stato di Ebbrezza su Auto di Terzi
Un automobilista veniva condannato dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la soglia più grave prevista dall’art. 186 del Codice della Strada. Oltre alla pena principale, il giudice applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
Tuttavia, emergeva un dettaglio cruciale che era stato trascurato: il veicolo condotto dall’imputato apparteneva a un’altra persona, completamente estranea ai fatti.
Il Ricorso del Procuratore e l’Errore di Diritto
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ha impugnato la sentenza, presentando ricorso in Cassazione. Il motivo del contendere non riguardava la colpevolezza dell’imputato, ormai accertata, ma la durata della sanzione accessoria. Secondo il Procuratore, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto omettendo di applicare una specifica previsione normativa.
La legge, infatti, stabilisce esplicitamente che la durata della sospensione della patente debba essere raddoppiata qualora il veicolo con cui è stato commesso il reato appartenga a una persona estranea. Il giudice di primo grado, nel fissare la sanzione a un solo anno, non aveva tenuto conto di questa circostanza aggravante automatica.
La Decisione della Cassazione sul Raddoppio Sospensione Patente
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore Generale, giudicandolo fondato. Gli Ermellini hanno chiarito che il raddoppio sospensione patente non è una facoltà del giudice, ma un obbligo di legge quando si verificano le condizioni previste.
Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, ma limitatamente alla parte relativa alla durata della sospensione. Poiché l’applicazione del raddoppio non richiede alcuna valutazione discrezionale di merito, la Cassazione ha potuto decidere direttamente la questione, senza necessità di un nuovo processo (tecnicamente, un ‘annullamento senza rinvio’). La sanzione è stata quindi rideterminata e fissata nella misura corretta di due anni.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su una semplice ma ferrea interpretazione della norma. L’articolo 186 del Codice della Strada è chiaro nello stabilire che la sanzione della sospensione della patente è raddoppiata se il colpevole ha guidato un veicolo non di sua proprietà. Questa previsione ha una duplice finalità: da un lato, inasprire la sanzione per la maggiore pericolosità insita nell’aver messo a rischio un bene altrui; dall’altro, evitare che il proprietario del veicolo possa subire la sanzione del sequestro del mezzo, che scatta invece quando il conducente è anche proprietario.
La Corte ha sottolineato che, essendo un automatismo legale, il giudice non ha il potere di disapplicarlo o di modularlo. L’accertamento del fatto (la proprietà altrui del veicolo) fa scattare in automatico la conseguenza giuridica (il raddoppio della sanzione). L’omissione da parte del Tribunale ha costituito, quindi, una palese violazione di legge.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio cruciale in materia di guida in stato di ebbrezza: le conseguenze possono essere molto più severe se si utilizza l’auto di un amico, un parente o un’azienda. Il raddoppio della sospensione della patente non è un’eventualità, ma una certezza. Gli automobilisti devono essere consapevoli che mettersi alla guida di un veicolo altrui dopo aver bevuto comporta un aggravamento automatico e ineludibile della sanzione accessoria, che in questo caso è passata da uno a due anni. Un monito importante sulla responsabilità individuale e sulle conseguenze delle proprie azioni al volante.
Cosa succede alla sospensione della patente se guido in stato di ebbrezza con un’auto non mia?
La durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida viene obbligatoriamente raddoppiata. Se la sanzione base fosse di un anno, diventerebbe di due anni.
Il giudice può decidere di non raddoppiare la sospensione della patente?
No. La sentenza chiarisce che il raddoppio della sospensione non è soggetto ad apprezzamenti discrezionali da parte del giudice. È un automatismo previsto dalla legge che deve essere applicato ogni volta che il veicolo appartiene a una persona estranea al reato.
Perché la Corte di Cassazione ha potuto modificare direttamente la durata della sospensione?
La Corte di Cassazione ha potuto rideterminare direttamente la sanzione perché si trattava di una semplice applicazione di una norma di legge, senza la necessità di ulteriori accertamenti sui fatti. Questa procedura, chiamata ‘annullamento senza rinvio’, è possibile quando la decisione è un atto dovuto e non discrezionale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34802 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica di Bologna
nel procedimento a carico di:
NOME NOME nato a Rimini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2024 del Giudice Udienza preliminare Tribunale di Forlì.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28.6.2024, il Tribunale di Forlì, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada ed ha, inoltre, applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo violazione di legge, per avere il giudice omesso di raddoppiare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur avendo accertato che il veicolo condotto dal prevenuto apparteneva a persona estranea al reato.
Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la rettifica della sentenza in ordine alla durata della sanziona amministrativa accessoria della sospensione della patente, determinandola in anni due.
4. Il ricorso è fondato.
Con la sentenza impugnata il prevenuto è stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per aver condotto in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, un veicolo non di sua proprietà. Il Tribunale, nel determinare in anni uno la durata della sospensione della patente di guida, non ha provveduto al raddoppio della durata della menzionata sanzione amministrativa accessoria, come previsto dalla norma citata qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
L’impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che va raddoppiata ai sensi di legge. Tale raddoppio, in quanto non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicato direttamente dalla Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in anni due.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME