Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO Verile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 ottobre 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 4 aprile 2022, resa a seguito di giudizio dibattimentale, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989, poiché, quale titolare della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 del r.d. n.
A
773 del 1931, svolgeva attività organizzata al fine di raccogliere scommesse sportive.
Avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa denuncia vizi di motivazione e violazione di legge in relazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell’organizzazione di un’attività illecita di raccolta di scommesse nonché all’elemento psicologico del reato, sul rilievo che la Corte di appello di Bari avrebbe fornito una lettura soltanto frammentaria e congetturale delle emergenze probatorie, conseguentemente ancorando le proprie conclusioni all’erronea interpretazione degli elementi indiziari versati in atti ed utilizzati a sostegno del tesi accusatoria.
2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si lamenta, l’inosservanza dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989, per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la richiesta di proscioglimento dell’imputato, per particolare tenuità del fatto, sul rilievo che la pena edittale – pari a tre anni di reclusione nel minimo escluderebbe in radice l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. Invero, secondo la difesa, ai fini dell’applicabilità del causa di non punibilità, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare la pena prevista per il reato nel momento in cui questo si era consumato, pari a mesi sei di reclusione nel minimo.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura l’inosservanza della disposizione incriminatrice e dell’art. 62-bis cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’entità della sanzione in concreto inflitta, per l’erronea individuazione della pena edittale prevista per il reato in quella prevista al momento della decisione, in luogo di quella vigente al momento del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di censura è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivisitazione del quadro istruttorio, a fronte di una motivazione delle sentenze di primo e secondo grado che deve essere ritenuta pienamente logica e coerente. La difesa, nel riproporre rilievi di merito già esaminati e motivatamente disattesi in primo e secondo grado, trascura sostanzialmente i dati univoci dell’istruttoria, da cui risultano con chiarezza la condotta dell’odierno ricorrente, di intermediazione
diretta e raccolta di scommesse, svolta in forma organizzata e la piena consapevolezza dell’imputato rispetto all’illiceità dell’attività svolta.
Secondo la logica e conforme valutazione dei giudici di primo e secondo grado, gli elementi oggettivo e soggettivo del reato sono provati sulla base del rinvenimento di alcuni biglietti e di un palinsesto nel cestino, nonché di un monitor collegato a un sito di un bookmaker. Si tratta di dati correttamente ritenuti univoci, perché: i numerosi scontrini erano stati ritrovati nel cestino dietro al bancone ed erano relativi a date diverse, con ciò evidenziando la protrazione nel tempo dell’attività di raccolta; il monitor – come confermato da prova testimoniale – era destinato agli utenti; il palinsesto si riferiva chiaramente ad eventi sportivi oggetto di scommesse. Del tutto inverosimile risulta, dunque, la ricostruzione difensiva secondo cui l’imputato gestiva semplicemente un Internet point, mentre la circostanza che vi fossero altri schermi spenti o non configurati non esclude la responsabilità penale, né la presenza di un’organizzazione, avvalorata dalle attrezzature e dalla continuità dell’attività. Del tutto correttamente sono stati ritenuti irrilevanti dai giudici d’appello le considerazioni difensive relative: a testimonianza di una studentessa che era presente sul posto, la quale però non era stata in grado di escludere che vi fosse raccolta di scommesse; alla mancata di esecuzione di accertamenti informatici, non necessari vista l’univocità del quadro probatorio; al mancato rinvenimento di conti correnti di gioco intestati all’imputato, che non sono però elemento costitutivo o accidentale del reato contestato; al mancato collegamento tra i supporti informatici e i documenti reperiti nel cestino, che invece emerge dalla natura degli scontrini e dalla tipologia di attività illecita; alla mancata audizione di altre persone presenti, vista l genericità del rilievo; al fatto che l’imputato fosse titolare di una ditta che avev denominazione diversa, visto che egli aveva da poco rilevato l’esercizio ed era comunque il titolare della ditta che svolgeva l’attività illecita; al fatto che sul po si svolgesse anche un’attività di Internet point, irrilevante perché ciò non escludeva anche l’organizzazione di mezzi per la raccolta abusiva di scommesse. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Invero, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto di escludere la particolare tenuità del fatto in ragione della misura della pena applicabile ratione temporis, erroneamente, affermando che il minimo era di tre anni di reclusione anziché di sei mesi di reclusione. Hanno però correttamente evidenziato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolar tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenu richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma,
cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022; Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). Ciò che viene in rilievo non è la condotta tipica, astrattamente prevista dalla norma, bensì le forme concrete di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa. In altri termini, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo al fatto storico, cioè alla situazione reale ed irripetibile costituita da tu gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente.
In coerenza con tali principi, correttamente la Corte di appello ha escluso nel merito l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., espressamente valorizzando in senso ostativo le modalità della condotta, esercitata con continuità nel tempo e per di più in assenza sia della concessione che dell’autorizzazione, indici di una non scarsa gravità del reato.
Il terzo motivo – con cui si lamentano la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e l’eccessività del trattamento sanzionatorio – è inammissibile.
Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fin della concessione o dell’esclusione (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Va anche ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).
Nel caso di specie, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, laddove si consideri che il giudice di merito ha ben evidenziato l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; e ciò, a fronte di una pena che si attesta comunque sul minimo edittale applicabile ratione temporis.
Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 21/10/2025