Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18025 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/04/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 aprile 2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina RAGIONE_SOCIALE‘Il maggio 2022, che ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 4-bis e 4-ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 401 del 1989, nonché 88 e 110, primo comrna, del r. d. n. 773 del 1931, perché, privo di concessione, autorizzazione o licenza,, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 del testo RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza, svolgeva attività organizzata, al fine di accettare o
raccogliere, o comunque favorire l’accettazione o, in qualsiasi modo, la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere, da chiunque accettate in Italia o all’estero, e per aver altresì effettuato la raccolta la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, sprovvisto di apposita autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE all’uso di tali mezzi, per la predetta raccolta o prenotazione.
Avverso la sentenza, l’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento senza rinvio ovvero, in subordine, l’annullamento con rinvio, con conseguente assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, primo o, gradatamente, secondo comma, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste ovvero non è stata raggiunta la prova che l’imputato lo abbia commesso oppure, in via subordinata’ il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-bis cod. pen.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 4-bis e 4-ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 401 del 1989 e 88 e 110, primo comma, T.u.l.p.s., altresì invocando l’assoluzione per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non sussiste, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello di Messina avrebbe erroneamente omesso: a) di confrontarsi con la circostanza che nessuno si sarebbe trovato all’interno RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE, gestita dall’RAGIONE_SOCIALE di cui l’odierno ricorrente rappresentante, la quale costituirebbe, anzi, un semplice punto di ricarica telefonica; tanto che, in essa, non sarebbe stato reperito alcuno strumento tramite cui poter effettuare giochi e scommesse; b) di disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale finalizzata ad autorizzare una perizia – già negata in primo grado – avente lo scopo di accertare l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALEe tre ricevute rinvenute nel cestino RAGIONE_SOCIALEa predetta sede – e RAGIONE_SOCIALEa loro carta, rispettivamente, con la stampante e il computer, ivi collocati, e cori il materiale cartaceo utilizzato pe le ricariche telefoniche.
2.2. In secondo luogo, si censura la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Più precisamente, la difesa invoca la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal teste all’udienza di primo grado e sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla valenza probatoria RAGIONE_SOCIALEe tre ricevute, immotivatamente ritenute probanti RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa vietata attività di RAGIONE_SOCIALE nella sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed, invero, estranee alla condotta del ricorrente; di talché risulterebbe, ancora una volta, necessaria la negata perizia tecnica, la quale, a parere del ricorrente, potrebbe condurre, non solo, ad una
sentenza compiutamente motivata, ma anche alla assoluzione del ricorrente, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ovvero, in subordine, per non essere stata raggiunta la prova, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, commi, rispettivamente, 1 e 2, cod. proc. pen.
2.3. Con un terzo motivo di impugnazione, si lamenta, infine, l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art.131-bis cod. pen., invocando il proscioglimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato per la particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa – contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito nessuna attività del tipo di quella contestata nel capo di imputazione sarebbe mai stata espletata dal COGNOME, né alcun elemento dirimente in tal senso potrebbe rinvenirsi dal materiale sequestrato; di talché, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti soggettivi e oggettivi, nonché le condizioni di fatto e di diritto, pe potere supportare l’esistenza del reato contestato. L’RAGIONE_SOCIALE di cui è rappresentante l’odierno ricorrente, del resto, altro non sarebbe che un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE musicale con punto vendita di ricariche (RAGIONE_SOCIALE-conti RAGIONE_SOCIALE, avente regolare licenza RAGIONE_SOCIALE e fornita di computer necessari per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe ricariche telefoniche e per le attività culturali e musicali, nonch di una stampante termica, incompatibile con quella idonea a stampare ricevute del tipo di quelle acquisite al processo; mentre, dirimente nel senso RAGIONE_SOCIALE‘estraneità dal reato RAGIONE_SOCIALE‘imputato sarebbe, ancora una volta, la discrasia strutturale e facciale RAGIONE_SOCIALEe schedine – quanto a caratteri, composizione chimica RAGIONE_SOCIALEa carta, timbri di fattura, tecnologia di stampa – rispetto alle diverse peculiarità caratterizzanti l ricevute utilizzate per il regolare rilascio RAGIONE_SOCIALEe predette ricariche. Tali schedin sarebbero state rinvenute nel cestino RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché ivi gettate da soci avventori che avrebbero giocato altrove. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-bis cod. pen, infine, osserva il ricorrente che nel caso di specie ricorrerebbero tutte le condizioni di estraneità e comprovata irriferibilità all’RAGIONE_SOCIALE ed ai suoi componenti RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata, avendo essa agito regolarmente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 cod. pen., nell’esercizio di un diritto, specificamente afferente all’ambito RAGIONE_SOCIALEa sua attività tecnologica; con la conseguenza che, nella fattispecie, non ric:orrerebbe alcun nesso che possa costituire l’attribuzione di paternità, in capo all’imputato, RAGIONE_SOCIALEe t:re ricevute, ovve RAGIONE_SOCIALEa presunta statuizione di responsabilità in ordine al reato oggetto di contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. I primi due motivi di impugnazione – che possono essere trattati congiuntamente perché attinenti alla manc:ata disposizione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento peritale, espressamente richiesto dalla parte – sono inammissibili perché, in parte, caratterizzati dalla mancanza di concreti riferimenti critici al testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, in parte, manifestamente infondati in diritto.
Più precisamente, le asserzioni RAGIONE_SOCIALEa difesa risultano meramente fattuali e generiche, laddove fondano la pretesa assoluzione del ricorrente sulla circostanza che nessuno si sarebbe trovato all’interno RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE, senza offrire, tuttavia, la compiuta rappresentazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970), mancando altresì di specificità nella parte in cui si evoca – in seno al secondo motivo di doglianza (pag. 6 del provvedimento impugnato) – la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni probatorie, risultanti dall’escussione RAGIONE_SOCIALE‘unico teste sentito, senza fornire alcuna indicazione circa le ragioni su cui poter fondare tale vizio. Ed invero, è pacifico nell giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, deo. 2012, Rv. 253849). Le argomentazioni del ricorrente, peraltro, risultano meramente fattuali e di carattere strettamente valutativo nella parte in cui contestano la prova RAGIONE_SOCIALE‘attività organizzata di raccolta illecita RAGIONE_SOCIALEe scommesse, essendo dirette semplicemente ad ottenere una diversa interpretazione di elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione e già adeguatamente considerati e motivati dal giudice di secondo grado; profili fattuali la cu valutazione risulta, peraltro, preclusa al sindacato di questa Corte, giacché riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (ex multis, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369; Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto, invece, alla mancata disposizione RAGIONE_SOCIALEa perizia, ritenuta dalla difesa prova decisiva, deve rilevarsi che, in punto di diritto, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può, in ogni caso, costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in quanto
la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’a 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U., n. 39746 del 2:3 marzo 2017; Rv. 270936). Il diniego RAGIONE_SOCIALEa perizia, in quanto giudizio di fatto, è pertant insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 2, n. 52517 del 03 novembre 2011, Rv. 268815; Sez. 4, n. 7444 del 17 gennaio 2013, Rv. 225152; Sez. 6, n. 43526 del 03 ottobre 2012, Rv. 253707); motivazione che, nel caso di specie, appare idonea e coerente, allorché insiste sulla circostanza che le tre ricevute, rinvenute nel cestino dei rifiuti RAGIONE_SOCIALEa sed RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non rappresentino elemento dirimente a carico RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, valorizzando, all’opposto, la presenza, ivi accertata, di quattro computer, collegati a una stampante, tali da fornire alla clientela, la possibilità di collegarsi su diverse piattaforme di RAGIONE_SOCIALE messe a disposizione dai concessionari on-line.
1.2. Anche il terzo motivo di censura GLYPH con cui si lamenta l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-bis cod. pen., invocando il proscioglimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato per la particolare tenuità del fatto – deve essere ritenuto inammissibile.
La ricostruzione difensiva, infatti – dopo il richiamo di giurisprudenza in parte ripetitiva di principi di diritto ben noti e, in parte, inconferente, consolidatasi tempo, in materia di presupposti soggettivi e oggettivi del reato, nonché in ordine all’operatività RAGIONE_SOCIALE‘art 131-bis – si esaurisce in argomentazioni, desumibili dal tenore AVV_NOTAIO del motivo, che, lungi dal riguardare la doglianza effettivamente dedotta nell’epigrafe, sembrano piuttosto riferirsi, ancora una volta, all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, nonché ad una casistica, del tutto astratta, circa l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibilità. In ogni caso, la doglianza, proposta nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, risulta preclusa al sindacato di questa Corte perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, senza, peraltro, confrontarsi effettivamente con il provvedimento impugnato, laddove esso esclude l’operatività RAGIONE_SOCIALEa predetta norma sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, trattandosi di attività svolta in forma imprenditoriale, con stabile predisposizione di mezzi, la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato non può essere considerata di scarsa rilevanza.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giiugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità medesima
consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 25/01/2024