Raccolta Abusiva Scommesse: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della raccolta abusiva scommesse, confermando la condanna per un gestore di un centro scommesse non autorizzato. La decisione sottolinea i rigidi limiti del ricorso in Cassazione e chiarisce quando un’attività illecita non può beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato nei gradi di merito per aver gestito un’attività di raccolta scommesse senza la necessaria licenza. La Corte d’Appello aveva accertato che l’imputato non si limitava a una semplice ricarica di conti-gioco per conto dei clienti. Al contrario, svolgeva un ruolo attivo e centrale: trasmetteva le scommesse a un allibratore straniero, pagava le vincite e metteva a disposizione di alcuni clienti dei conti-gioco intestati a soggetti terzi (cosiddetti “soggetti di comodo”). Tali condotte integravano pienamente gli elementi del reato contestato.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali, tutti giudicati inammissibili dalla Suprema Corte.
Inammissibilità del Ricorso per la Raccolta Abusiva Scommesse
Il primo motivo contestava l’affermazione della responsabilità penale, ma la Corte lo ha liquidato come una serie di “mere doglianze in punto di fatto”. Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato illogicità o vizi legali nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha tentato di riproporre una valutazione delle prove già effettuata e respinta dai giudici di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Con il secondo motivo, si chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche questa richiesta è stata respinta. La Corte ha chiarito che la gravità del fatto era già stata accertata dai giudici di merito, i quali avevano evidenziato la gestione professionale e organizzata di un centro scommesse abusivo. La presenza di dodici postazioni internet attive, numerosi clienti e una contabilità delle puntate sono elementi che escludono a priori una valutazione del fatto in termini di “particolare tenuità”. Inoltre, il motivo di ricorso è stato ritenuto generico, poiché non indicava alcun elemento specifico che potesse giustificare tale qualifica.
La Congruità del Trattamento Sanzionatorio
Infine, il terzo motivo lamentava un’errata valutazione nel calcolo della pena. La Corte ha ritenuto anche questo motivo inammissibile. In primo luogo, non era stato individuato alcun elemento che potesse giustificare la concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). In secondo luogo, la pena inflitta, di poco superiore al minimo edittale, è stata considerata congrua in relazione alla capacità a delinquere dell’imputato, desunta da una sua precedente condanna definitiva per reati legati agli stupefacenti.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. L’inammissibilità del ricorso deriva dalla sua natura: non conteneva critiche a vizi di legge, ma tentava di ottenere una nuova valutazione del merito della causa, compito precluso al giudice di legittimità. La Corte ha ribadito che la struttura argomentativa della sentenza impugnata, che descriveva un’attività criminale organizzata e professionale, era sufficiente a escludere implicitamente la particolare tenuità del fatto. La professionalità nella gestione del centro di raccolta abusiva scommesse è stata il fattore determinante per considerare l’offesa grave.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione. Primo, riafferma che il ricorso per Cassazione deve concentrarsi su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non potendo trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Secondo, chiarisce che la gestione organizzata e professionale di un’attività illecita, come un centro scommesse abusivo, costituisce un indice di gravità che impedisce l’applicazione di istituti di favore come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza della presentazione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione, si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito, oppure quando i motivi sono generici e non specifici.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché la condotta è stata ritenuta grave. I giudici hanno accertato che l’imputato gestiva in modo professionale e organizzato un centro di raccolta scommesse abusivo, con dodici postazioni internet, numerosi clienti e contabilità delle puntate, elementi incompatibili con la “particolare tenuità”.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione senza fondamento legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37823 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione responsabilità penale, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in p di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili di illogicità emergenti dal provvedimento impugNOME, attengono, invece, alla valutazione delle prove, de quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudi ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico – e qui non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di appello ribadi l’imputato – il quale non era in possesso della prescritta licenza, né l’a richiesta – non si era limitato a svolgere attività di ricarica dei conti-gioco d scommettitori, ma aveva trasmesso all’allibratore straniero le scommesse, pag le vincite e messo a disposizione di alcuni clienti conti-giogo intestati a so comodo: condotte che integrano l’elemento oggettivo del delitto in contestazione rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in rel all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, sia perché la richiesta di appl della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve r implicitamente disattesa dal giudice qualora, come nella specie, la stru argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione d fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincol 282097), come nella specie, avendo i giudici di merito accertato la gravità del desunta dalla gestione in forma professionale e organizzata di un centro di ab raccolta di scommesse sportive, provvisto di dodici postazioni internet attive numerosi clienti, come attestato dal rinvenimento della contabilità delle puntat perché il motivo è generico, non indicando alcun elemento specifico, risultante atti, tale per cui l’offesa merita l’appellativo di “particolare tenuità”;
considerato che il terzo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazi legge in ordine al complessivo trattamento sanzioNOMErio, è inammissibile quanto la Corte di merito, per un verso, non ha ravvisato alcun eleme valorizzabile ex art. 62 -bis cod. pen., elemento peraltro nemmeno indicato dal ricorrente; per altro verso, ha ribadito la congruità della pena, peraltro i misura di poco superiore al minimo edittale, in relazione alla capacità a delin dell’imputato, desunta da una precedente condanna definitiva per violazione de normativa in materia di sostanze stupefacenti;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorren pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.