Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal AVV_NOTAIO Generale, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso con la condanna ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre ad un’ulteriore somma favore della Cassa delle ammende;
Lette altresì le memorie e conclusioni scritte rassegnate dal difensore di fiduci ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi formulati c annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/03/2022 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 4, comma 4-bis e 4-ter, I. 401/89, e li ha condannati, ciascuno, alla pena, condizionalmente sospesa per il solo COGNOME, anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 8.889,00 di multa ciascuno, oltre che, entram al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza del 21/11/2023 la Corte di appello di Palermo, a seguito di att di appello interposto da entrambi gli imputati, ha confermato la sentenza d Giudice dell’udienza preliminare, e condannato gli appellanti al pagamento dell ulteriori spese processuali.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, tramite il suo difenso di fiducia, il solo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre m 3.1. Con il primo, contesta vizio di motivazione e inosservanza o erron applicazione della legge in relazione agli artt. 4, comma 4-bis e 4-ter, I. 401/89 e 43 c.p. e 546 lett. e) c.p.p. .
La difesa censura, in particolare, la motivazione resa dalla Corte di appello non si sarebbe confrontata coi motivi di appello nella parte in cui si deducev inidoneità dell’acquisita dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e se comunicazione elettronica fatta dal COGNOME -atta a qualificare l’eser commerciale quale ‘internet point’-, della mera formulazione della richiesta de licenza di p.s. per gestire l’attività di trasmissione dati con la soc. Stan rigettata-, in correlazione con lo stato di detenzione del COGNOME al mome dell’accertamento del fatto in contestazione, a fondare un giudizio di sussiste degli elementi oggettivi e, soprattutto, soggettivi, del reato contestato, in di accertamento su ruolo e contributo attivo del ricorrente. Censura la motivazio resa nella parte in cui ha ritenuto la sufficienza della titolarità formale dell di intermediazione delle scommesse a sostanziare la affermazione di responsabilità, e nella parte in cui, nel negare il riconoscimento della atten di cui all’art. 114 cod.pen., ha affermato che la partecipazione al reato dell’od ricorrente non può ritenersi marginale, dovendosi anche considerare la continui nella gestione del locale nonostante l’assenza di autorizzazione, e, una v
detenuto, attraverso la delega ad un terzo, assunti, questi ultimi, se · prospettazione difensiva del tutto congetturali (argomentazione ripresa nel t dei motivi per censurare la negazione della attenuante de qua).
3.2. Con il secondo motivo la difesa contesta vizio di motivazione e inosservanz o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 4, comma 4-bis e 4-ter, I. 401/89, e 63 e 546 lett.e) c.p.p..
Rammenta la difesa che già al momento del controllo di p.g. la società RAGIONE_SOCIALE aveva fatto pervenire una memoria con la quale, richiamato il recepimento, d parte di questa Corte, dei contenuti della cd. sentenza Placanica, sosteneva sussistere il reato contestato a carico di quei soggetti che operano nel nostro per conto di società quotate aventi sede legale in Stati membri dell’Unio europea, ove tali società siano state escluse dalla partecipazione alla gar l’aggiudicazione delle concessioni per la raccolta di scommesse in Italia, ed ov per converso- esse siano autorizzate, per l’esercizio della medesima attività rispettivo paese di provenienza. Nel caso di specie dunque: il diniego della lice in capo all’odierno ricorrente sarebbe stato dovuto alla mancanza di concession dell’operatore straniero, per conto del quale avrebbe dovuto operare, in Ita dovrebbe comunque escludersi la responsabilità penale in capo a chi si limit tramite postazione internet, a fornire il supporto tecnico per l’inoltro dei dat scommettitore al concessionario, rimanendo estraneo al rapporto di scommessa (nel caso di specie la sola presenza di monitor con palinsesti virtua competizioni sportive e postazioni di personal computer corredati di stampant termiche non può ritenersi sufficiente a fondare la prova certa dell’eserc dell’attività illecita prevista dalla norma contestata, potendo rilevare, al p affermare la sussistenza di un mero supporto tecnico irrilevante ai dell’integrazione del reato); non possono essere utilizzate – e non potevan esserlo sin dal giudizio in primo grado- le dichiarazioni rese dall’avventore COGNOME NOME, sentito a s.i.t. il 30/07/2019 nel corso del controllo in quanto rese da dopo che lo NOME aveva riferito di aver scommesso in quell’esercizio commerciale e, dunque, in violazione dell’art. 63 cod.proc.pen., apparendo evidenti, da frangente, a carico di costui, indizi di reità in ordine al reato di cui all’art. 3, I. 401/89. e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Con il terzo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione relazione all’art. 114 cod.pen.. La Corte di appello, si assume, ha denegat concessione della attenuante senza fornire adeguate motivazioni, anzi adducendo argomentazioni del tutto illogiche e infondate. Lo stato di detenzione del ricorr avrebbe dovuto condurre, invece, a riconoscere la dedotta attenuante. Ai fi dell’applicabilità della stessa occorre accertare il grado di efficienza causa materiale, sia psicologico, dei singoli comportamenti rispetto alla produzio
dell’evento, configurandosi la minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’imp criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, se apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento richiama Sez. 2, n. 46509/2017). Nel caso di specie il ricorrente, imprenditor diritto, non è titolare di licenza per il gioco delle scommesse, è mero titolare internet point, e, dunque, il suo contributo causale deve intendersi assolutame marginale.
Invoca, pertanto, l’annullamento della sentenza con le conseguenti statuizioni.
Con requisitoria scritta del 13 maggio 2024 il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso innanzi tutto segnalando l’aspecificità di motivi in quanto contenenti, con riferimento al medesimo punto della decisione, l denuncia di plurimi e incompatibili vizi.
Ha argomentato poi, quanto al primo motivo, che le doglianze non si confrontano con quanto addotto dalla Corte d’appello; quanto al secondo motivo che lo stess è manifestamente infondato, essendo costante orientamento di questa Corte, e di questa sezione in particolare, quello secondo cui, per escludere la configurabi del reato determinata dall’esercizio dell’attività senza licenza, è dell’imputato dimostrare che l’operatore- estero comunitario non ha ottenuto concessione in conseguenza di comportamento discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale, circostanza nel caso di specie non provata; quanto al terzo motivo c lo NOME è ancora una volta manifestamente infondato, attinente al merit lamentandosi il ricorrente della valutazione della entità della partecipazione s dedurre specifici vizi della sentenza con riferimento all’argomento in base al qu è stata escluso che la stessa sua partecipazione fosse minima (la Corte di appe considerato che COGNOME NOME era titolare del locale e diretto destinatario diniego della concessione, ne ha affermato il ruolo tutt’altro che marginale, ave egli continuato a gestire il locale senza autorizzazione a seguito del diniego Questura e, in quanto impossibilitato a farlo in prima persona, a causa dello s di detenzione, deliberando di affidare ad un terzo l’attività perché la esercita sua vece).
Con conclusioni scritte del 2 maggio 2024 il ricorrente, a mezzo del su difensore, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Deve, infatti, innanzi tutto rilevarsi come con tutti i motivi si lamenta viola di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’art. co 1 lett e) del codice di rito, precisando, nello svolgimento del primo, che la di appello avrebbe omesso di palesare l’iter logico seguito per superare questioni opposte con l’atto di appello, poi censurando l’illogicità della motivaz comunque denunciando violazione di legge penale e processuale; nello svolgimento del secondo, denunciando violazione di legge penale e processuale, e, contestualmente l’assenza di motivazione in ordine alla censura -svolta in s di appello- di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’avventore COGNOME; svolgimento del terzo, denunciando dapprima difetto di motivazione, quindi la spendita di una motivazione illogica, di poi qualificata anche infondata, c impingendo nel merito della scelta della Corte di negare l’attenuante di cui all 114 c.p. senza dedurre specifici vizi della sentenza con riferimento all’argomen in base al quale è stata escluso che la stessa sua partecipazione fosse minima.
Si tratta di censure di vizi plurimi e tra loro incompatibili, il che ne comp inammissibilità. È principio consolidato -da cui non v’è ragione di discosta quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogic della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. p non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielab l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi qu suscettibili di un utile scrutinio.>(così Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Ud. ( 25/09/2015 ) Rv. 264535 – 01).
2. Ciò premesso, quanto al primo motivo, il ricorrente rassegna in realtà questio non consentite in questa sede di legittimità, in quanto atte a riproporre rilettura delle emergenze probatorie relative alla ricostruzione del ruolo ricorrente e alla efficienza del suo contributo rispetto alla consumazi dell’illecito, laddove le due conformi sentenze di merito, destinate a integrars formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accerta investigativi svolti dalla polizia di stato congiuntamente a funzionari dell’ag delle dogane: a)controllo dell’esercizio commerciale al cui esterno era prese l’insegna Stalneybet ed il cui interno era arredato come un negozio da gioco co colori classici del bookmaker, con cartellonistica riferita a quote e palin inerenti a eventi sportivi e palinsesti virtuali, una postazione PC, una Tv e monitor attrezzato per il gioco V-Keno, due prenotatori StaRAGIONE_SOCIALEet, due postazion
StaRAGIONE_SOCIALEet utilizzate dall’esercente con due stampanti termiche; b)identificazio all’interno del locale, del coimputato COGNOME, autoqualificatosi gestore, e c inoltre indicato l’odierno ricorrente quale proprietario dell’esercizio; c)ma esibizione della licenza prevista dall’art. 88 T.U. di P.S., perché, a suo richiesta dal COGNOME, gli era stata negata, con provvedimento non impugnato attesi i carichi pendenti; d)attualità della gestione di scommesse comprovata da presenza di un avventore che recava seco due ricevute di gioco sul bookmaker StaRAGIONE_SOCIALEet, pagate un euro ciascuna.
La Corte di appello ha quindi condiviso le conclusioni cui era pervenuto il pri giudice non solo circa la attività di intermediazione penalmente rilevante eserci in loco, in luogo del mero supporto tecnico alla gestione dei dati, ma anche ci la fondamentale rilevanza del ruolo del COGNOMECOGNOME proprietario dell’eserciz gestore dello NOME per quanto, nel periodo di detenzione, per il tramite de NOME, e ciò nonostante l’assenza di licenza negata proprio per i pendenti a carico.
In definitiva, la complessiva valutazione dei giudici di merito circa la rilev penale della condotta per cui si procede, e la sua ascrivibilità a COGNOMECOGNOME COGNOME q scaturite da una disamina razionale degli elementi probatori acquisiti, resiste censure difensive, che si articolano, invero in termini non adeguatamente specifi nella proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostr disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittim essendo nella giurisprudenza di questa Corte pacifica l’affermazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazional sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispett quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui la manifesta infondatezza della doglianza in punto di responsabilità.
La medesima conclusione si impone anche rispetto al secondo motivo, dovendosi evidenziare che anche la ritenuta sussistenza del reato di cui all’ar comma 4-bis e 4-ter I. 401/89 non presenta criticità.
Ribadita la presenza di una doppia conforme, e dovendosi dunque ritenere accertato in fatto che i gestori (di diritto e di fatto) hanno messo a disposizi proprio conto giochi (in tal senso oltre all’allestimento del locale come desc anche l’insuperabile riscontro delle ricevute di gioco nelle mani dell’avventore) punto occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. da ulti
3.1. Orbene, la Corte di appello si è determinata in sintonia con tale impostazio valorizzando, in fatto, le risultanze probatorie che delineano l’appa organizzativo con cui venivano raccolte le scommesse ed il ruolo attivo dell’esercente che riceveva i denari delle giocate e rilasciava le relative ric da cui la affermazione di una vera e propria attività di intermediazione affermando, in diritto, l’illiceità della descritta condotta. Ha ritenuto assolto della prova in capo all’accusa -con la dimostrazione della condotta materia (raccolta) e dell’assenza in capo all’esercente della licenza di pubblica sicurez art. 88 TULPS-, e, specularmente, neutro l’apporto difensivo a solo pretes dimostrazione della dedotta patita discriminazione (in particolare a proposito diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all’operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità dei bandi di gara, con
Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 286101 – 01),secondo cui «In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, risponde del reato di cui all’art. 4, co 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il gestore di un centro scommesse affiliato a un “bookmaker” comunitario che mette a disposizione dei clienti il proprio conto giochi, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effett realizzandosi, in tal modo, un’illegittima attività di intermediazione e rac diretta delle scommesse che esclude la configurabilità di un serviz transfrontaliero “puro” dell’operatore straniero, con conseguente irrilevanza ogni profilo discriminatorio nella partecipazione di quest’ultimo alle gare». Appro interpretativo correlato all’affermazione secondo cui «Integra il reato di cui al 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta dell’operatore straniero ingiustamente discriminato nell’accesso al mercato italiano che non abb aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, le 23 dicembre 2014, n. 190, e continui a svolgere attività di accettazione e racc delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo» (cfr. Sez. 3, n. 3 Rv. 284903 – 01), e, comunque «In tema di raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi, senza licenza, da parte di intermediario per conto di un allibr estero, l’onere della prova in capo all’accusa si esaurisce con la dimostrazione d condotta materiale del reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e dell’assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S capo all’esercente, mentre è onere della difesa che invochi la disapplicazione de norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con gli ar 43 e 49 . del trattato UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, dimostrare discriminazione operata a suo carico per effetto dell’illegittimo dinieg autorizzazione per mancanza di concessione in capo all’operatore stranier illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell’unione, dei band gara » (cfr. Sez. 3, n. 15243 Rv. 284326 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
diritto dell’unione), con pretermissione della circostanza che il diniego della li è derivato, invece, dal censimento dei carichi pendenti in capo a NOME.
A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle censure difensive, che, senza inver smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospetta una differente valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.
3.2. Quanto, infine, al denunciato utilizzo delle sommarie informazioni testimonia rese da NOME, presente nell’esercizio e trovato nella disponibilità di due ri di gioco sul bookmaker StaRAGIONE_SOCIALEet, giova riportare testualmente quanto a proposito dedotto dalla Corte palermitana: «Al momento dell’accesso degli operanti all’interno del locale vi era una persona con due ricevute di gioco in ma che veniva identificata in bellante NOMENOME NOME NOME mostrava agli scriventi ricevute di gioco sul bookmaker StaRAGIONE_SOCIALEet pagate un euro ciascuna che venivano sottoposte a sequestro».
Suggestiva ma fuorviante, dunque, la censura difensiva in merito all inutilizzabilità, ex art. 63 cod.proc.pen., delle dichiarazioni dallo NOME r evidente emergenza di indizi di reità a suo carico in ordine al reato di cui a 4, comma 3, I. 401/90. La Corte siciliana, infatti, non ha utilizzato le dichiara rese dall’avventore, ma, soltanto, le risultanze dell’attività attuata dagli o di polizia giudiziaria, come risulta evidente dalla lettura della sentenza impugn Viene, cioè, in rilievo l’attività ispettiva della polizia giudiziaria il cui eser postula l’esistenza di una notizia di reato, non costituisce attività di i preliminare e non si svolge attraverso atti tipici dell’indagine stess nondimeno, nel corso di tali attività ispettive possono emergere “indizi di rea nel qual caso gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e racco quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti l’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale, come nella specie stato.
A tal proposito, deve da un lato rammentarsi che questa Corte, ha reiteratament affermato, (ex multis Sez. 6, n. 10685 -Rv. 284466 – 02) che «In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla per · sottoposta ad indagini nell’immediatezza dei fatti sono pienamente utilizza b purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consen al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche involontari malintesi, da parte dell’autorità di polizia.», come nella specie è Dall’altro che, quand’anche si volesse ritenere quelle dichiarazioni direttame utilizzate -il che non è-, ed illegittimamente acquisite agli atti del procedime il che non è- «Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabilità d illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. “prova di resisten
valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invar in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima solu adottata ». (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023 Ud. (dep. 20/12/2023 ) Rv. 285533 01 ).
Nel caso in esame, come già argomentato, le dichiarazioni di COGNOME sono solo poste a suggello di un impianto probatorio autonomo e sufficiente a fondare i giudizio di colpevolezza. E, comunque, la relativa doglianza si presenta generic sotto il profilo dell’interesse a far valere tale vizio procedurale, p nell’economia complessiva della motivazione giustificativa della condanna quelle dichiarazioni rivestono un ruolo meno che marginale, tanto da meritare in sentenza non più di un cenno, quale epifenomeno, all’interno del lungo elenco degli element di riscontro alle concludenti e decisive prove altrimenti valutate, su cui poggi le conformi decisioni di merito. Pertanto, poiché il ricorso non prova neppure cimentarsi con un’eventuale prova di resistenza della motivazione pur in assenz di tale ‘presunto’ dato probatorio, deve concludersi per l’irrilevanza della re censura.
4. Venendo, alfine, al terzo motivo, in aggiunta alla medesima censura d aspecificità sopra svolta, e ribadita ancora una volta la conformità piena delle sentenze di merito dall’impianto argomentativo perfettamente logico, nessun argomento di smentita è stato fornito dalla difesa, se non una invocat inammissibile, rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede. L argomentazioni tutte sopra svolte contrastano l’assunto difensivo circa il ruolo tutto marginale del ricorrente, ‘mero’ imprenditore di diritto, non titolare di li per il gioco delle scommesse, titolare di un internet point, e, dunque, contributo causale assolutamente marginale. Questa Corte ha al proposito rilevat che «in tema di concorso di persone nel reato, l’attenuante della partecipazione minima importanza non è configurabile nei confronti dell’amministratore formale della società che abbia omesso qualsiasi controllo sull’attività dell’amministra di fatto poiché, in tal modo, non solo ha favorito la commissione di condot criminose di quest’ultimo, ma ha fornito un contributo essenziale e indefettib · per la realizzazione dei reati » (Sez. 5, n. 16109 del 06/02/2024 (dep. 17/04/2024 ) Rv. 286369 – 01), mentre ai fini del suo riconoscimento occorre che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da ris trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO del crimine commesso. Evidente che quanto ritenuto dalla Corte di appello palermitana, secondo la quale «la partecipazione reato del COGNOMECOGNOME titolare del locale in argomento e diretto destinatario diniego ampiamente disatteso, non può affatto definirsi marginale, di contro il s
dolo è intenso, avendo non solo continuato a gestire il locale in assenz autorizzazione e a seguito di diniego, ma pur impossibilitato dallo stat detenzione aveva deliberato di affidarlo ad un terzo che potesse portare avan l’attività nella sua forzata assenza. Anche a fronte di un siffatto app argomentativo, non manifestamente illogico, non vi è spazio per l’accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valoriz dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito, no consentita in sede di legittimità.
5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Ten conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 20 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato prese senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di e 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 maggio 2024 GLYPH ·
Il Consigliere estensore
Il Presidente