Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27210 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza del 13 settembre 2023, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, emessa il 25 marzo 2021 dal Tribunale di Palermo, che aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, per avere, in mancanza di titoli abilitativi, svolto attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse accettate all’estero tramite diverse società straniere a loro volta prive di concessione;
che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione della norma incriminatrice e vizi della motivazione in relazione alla qualifica soggettiva del teste COGNOME, che avrebbe dovuto essere sentito come indagato; 2) la mancanza di motivazione quanto al motivo di appello relativo al conto di gioco utilizzato dal COGNOME, soggetto interessato a non essere coinvolto nel procedimento penale, pur avendo la difesa sostenuto che si trattasse non di un centro di scommesse ma di un Internet point; 3) la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla particola tenuità del fatto, non essendosi considerate l’incensuratezza dell’imputato e la modestia del reato, da ritenersi del tutto sporadico, in mancanza di prova di un giro di affari di scommesse clandestine.
Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché basato su generiche asserzioni, sganciate da una critica alla motivazione della sentenza;
che, quanto ai primi due motivi di doglianza, deve rilevarsi che la responsabilità penale è stata motivatamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, sulla base dell’univoco quadro istruttorio, da cui è emerso: a) che non vi è prova della consapevolezza da parte di COGNOME dell’illiceità dell’attività svolta dall’imputato, cosicché questo è st correttamente sentito come testimone, non essendo emersi nei suoi confronti indizi di reità; b) che la difesa non si è confrontata con il dato decisivo dell’effettiv collegamento delle apparecchiature a disposizione dell’utenza con il sito di un bookmaker straniero per il tramite del conto del titolare, da utilizzare come conto di comodo, con la realizzazione di un illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse, che risulta illecita a prescindere da autorizzazioni o concessioni, peraltro inesistenti nel caso di specie;
che la particolare tenuità del fatto – oggetto della terza censura difensiva – è stata correttamente esclusa, per il tenore professionale dell’attività svolta, evidenziato dalla copiosa strumentazione, dai segni pubblicitari visibili sul bancone, dal decettivo mascheramento dell’attività stessa come Internet point, a fronte di un trattamento sanzionatorio comunque generosamente benevolo;
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NOME
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente