Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43403 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43403 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 18 novembre, che ha riformato la sentenza di ass dell’imputato dal reato di cui all’art. 619, in relazione all’art. 616, comma 1, cod. pen., pr Tribunale di Brindisi del 3 novembre 2017 ed appellata dal Procuratore Generale della Repubblica di dichiarandolo colpevole del reato ascrittogli (fatto commesso in Brindisi in data 12 ottobre 2015)
che, con memoria in data 2 ottobre 2023, il difensore del ricorrente è torNOME ad e l’improcedibilità del reato contestato per difetto di valida condizione di procedibilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia l’omesso rilievo officioso dell’assenza della condiz procedibilità in relazione al reato di cui all’art. 619 cod. pen., divenuto procedibile a quer ex lege 36 del 10 aprile 2018, è manifestamente infondato, posto che la ‘querela’ della persona off espressamente nomiNOME l’atto di denuncia proposto da RAGIONE_SOCIALE, è stata tempesti trasmessa alla Corte di Appello di Lecce in data 24 febbraio 2022, e indubitabilmente contiene l’istantia puniendi, come evincibile dall’affermazione della parte offesa «di voler tutelare gli interessi azi volere scongiurare possibili eccezioni di improcedibilità»; che, al riguardo, occorre richiamare giurisprudenza di questa Corte secondo cui la manifestazione della volontà di querelarsi può essere esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se co regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione polizia giudiziaria che l’ha ricevuta, a condizione che l’intenzione di perseguire l’autore dei fa emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (Sez. 3, 14/03/2023, Rv. 284670), ciò, tantopiù che la volontà di chiedere la punizione del colpevo sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall’esame dello stesso atto di querela (Sez del 08/09/2020, Rv. 280627);
che il secondo motivo, che deduce, sotto l’egida del vizio di motivazione, l’omessa valuta elementi di prova a discarico, è affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimi dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione rilettura, al di fuori dell’allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/200 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/1 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell’argome ostesa a pag.2 della sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del r al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il consigliere estensore