Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49712 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49712 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 03/05/2023 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 03/05/2021 dal Tribunale di Teramo, confermava la condanna dell’imputato appellante NOME COGNOME per il reato di truffa, escludendo la contestata aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen. e rideterminando la pena.
Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, sulla base di un unico motivo, eccependo il mancato accertamento della condizione di procedibilità in relazione al reato di truffa, divenuto procedibile a querela a seguito dell’esclusione delle aggravanti contestate.
Il ricorso è inammissibile perché incentrato su un motivo manifestamente infondato.
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All’imputato, infatti, è stato contestato il reato di truffa aggravata dall’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e dall’aver causato alla vittima un danno economico di rilevante entità, circostanze escluse, l’una, nel giudizio di primo grado e, la seconda, in quello di appello, con conseguente perseguibilità del delitto a querela, secondo la novellata previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 640 cod. pen.
3.1. Poiché la querela ha funzione di impulso processuale, dall’esame degli atti – consentito in sede di legittimità, attesa la natura della questione sollevata risulta che la vittima della condotta truffaldina, NOME, presentò in data 8 gennaio 2018 alla Polizia Postale di Teramo una “denuncia / querela” nei confronti dell’imputato, in relazione ai fatti in oggetto.
Come la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di precisare, in tema di querela, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall’esame dello stesso atto di querela: è sufficiente, infatti, che essa risulti in termini non equivoci nel suo contenuto sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa (sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Altomare, Rv. 218329 – 01).
3.2. Nel caso di specie, la persona offesa, ha denunciato i fatti alla P.G. sottoscrivendo il verbale che indicava espressamente nell’oggetto la querela; ha esposto fatti di rilevanza penale individuando gli autori della condotta truffaldina in suo danno e rivolgendosi per questo alla polizia giudiziaria; ha ratificato in seguito in sede dibattimentale di essere stata vittima di una condotta delittuosa: circostanza che inducono a ritenere sussistente la condizione di procedibilità della volontà della vittima del reato di richiedere la punizione del colpevole.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende -nella misura di C 3.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore COGNOME
La Presidente