Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1373 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1373 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIUDICE DI PACE di PRATO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, tramite il difensore, ricorre con tre motivi avverso la sentenza del Giudice di Pace di Prato, che l’ha condannato alla pena della multa per il delitto di minaccia in danno di NOME, commesso in data 16 giugno 2018, proferendo all’indirizzo di costei l’espressione:<<Ti ammazzo …. ammazzo tutti».
1.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. e 120 cod. pen.. Eccepisce il difetto di condizione di procedibilità del reato, posto che la denuncia – querela era stata proposta da NOME, coniuge della destinataria dell'intimidazione, neppure presente ai fatti, e solo sottoscritta da COGNOME NOME, la quale non era stata neanche identificata in sede di redazione dell'atto.
1.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e il vizio di motivazione. Deduce che la rilevata non occasionalità della condotta non era sostenuta da alcun elemento oggettivo e che il giudice nulla aveva argomentato sulla non opposizione della parte offesa all'applicazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.
1.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche giacché non sufficientemente motivato.
Con requisitoria in data 24 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Con orientamento costante la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è valida la querela presentata da soggetto non legittimato in presenza di tempestiva ratifica da parte del soggetto legittimato, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto "ex tune, della manifestazione di volontà contenuta nell'atto precedente (Sez. 2, n. 35023 del 09/10/2020, Rv. 280303).
Tale principio è tanto più applicabile nel caso di specie, posto che la parte offesa COGNOME NOME era presente alla proposizione della denuncia-querela orale da parte del coniuge NOME ed ha sottoscritto il verbale di ricezione «a conferma delle dichiarazioni da questi rese». Né rileva che la predetta parte offesa sia stata identificata nel corpo del verbale di querela solo tramite il riferimento alle generalità dichiarate, atteso che, secondo il diritto vivente, la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255584), come accaduto nel caso di specie, in cui COGNOME NOME si è anche costituita parte civile nel processo celebrato a carico dell'imputato.
2. Il secondo motivo è generico.
Il ricorrente omette di confrontarsi con entrambe le rationes decidendi poste a fondamento del diniego di applicazione della causa di improcedibilità della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.
Nulla, in effetti, è stato dedotto per contrastare il decisivo rilievo, argomentato in termini tutt'altro che illogici, secondo cui la condotta di rivolgere una minaccia di morte all'indirizzo della persona offesa, accompagnandola con il lancio di oggetti e con lo sferrare calci alla porta di casa della destinataria dell'intimidazione, era tale da integrare un fatto non particolarmente tenue in relazione alla situazione di pericolo derivatone (cfr. pag. 5, punto 4, della sentenza impugnata).
3. Il terzo motivo è parimenti generico.
Pacifico l'orientamento interpretativo per il quale, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, Rv. 266460), il ricorrente, onde rendere ammissibile la censura dedotta, avrebbe dovuto indicare gli elementi positivi allegati ed ingiustificatamente preteriti dal giudice di merito: poiché sul punto è stato serbato il silenzio, il rilievo attinente al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. non può essere preso in considerazione.
S'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2022.