Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10963 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10963 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena.
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 22.9.2025, la Corte di Appello di Roma, all’esito di trattazione cartolare, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di COGNOME NOME, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto, aggravato, ha ridetermiNOME, riducendola, la pena al predetto inflitta in un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli articoli 336 e 337 del codice di rito, per invalidità e conseguente difetto della querela, nonché la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ritiene valido l’atto di querela ed attribuisce alla difesa l’onere di provare l’esistenza di un errore specifico nella traduzione; nonché, ancora, la mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte di appello omette ogni valutazione sull’attendibilità e affidabilità di ‘Google translate’, quale strumento di traduzione. Il giudice di secondo grado rigetta la richiesta di invalidità dell’atto di querela avanzata col motivo di gravame, ritenendo che, da un lato, nel nostro ordinamento giuridico non sia prevista come causa di nullità o inutilizzabilità la mancata nomina di un’interprete alla persona offesa e, dall’altro, che le doglianze formulate nei motivi di appello fossero generiche, non avendo la difesa individuato le parti in cui la querela sarebbe stata tradotta in maniera errata, limitandosi a una sommaria contestazione sull’affidabilità dello strumento utilizzato, ‘Google translate’. Tali asserzioni si rivelano viziate sotto molteplici aspetti e non colgono la vera essenza della censura difensiva che attiene alle impossibilità di attribuire al querelante la piena comprensione dell’atto che stava compiendo e alla conseguente affidabilità della manifestazione della volontà di procedere penalmente contro il NOME.
È oltremodo gravoso, e certamente illogico, attribuire alla difesa l’onere di provare l’esistenza di un errore specifico di traduzione. L’onere della prova dovrebbe gravare invece sull’accusa, la quale dovrebbe dimostrare che la modalità adottata per la formazione di un atto processuale fondamentale sia affidabile e conforme ai principi del giusto processo. Pretendere che sia la difesa a provarne l’inaffidabilità’ parola per parola’ significa dare per scontata la validità di una procedura non prevista dalla legge e notoriamente incerta.
Il difensore non è tenuto a conoscere la lingua tedesca parlata dalla persona offesa, che, peraltro, ha interloquito con i verbalizzanti in assenza del difensore. L’eccezione, evidentemente, non verte su un singolo errore di traduzione ma sull’inidoneità, ab origine, del metodo utilizzato per garantire la formazione di una valida e consapevole volontà punitiva. Il vizio non risiede tanto nel contenuto della traduzione ma nel ‘processo’ con cui essa è stata ottenuta che non offre le garanzie minime di affidabilità richieste per un atto processuale fondamentale come la querela. Peraltro, non offre nemmeno alcuna garanzia di controllo successivo come dimostra l’illustrazione del profilo di illogicità appena proposto.
La sentenza della Corte di appello richiama una pronuncia di questa Corte di Cassazione che sembrerebbe porre a carico della parte l’onere di spiegare dove e come la traduzione sia errata. Ebbene, esaminando la parte motiva di tale pronuncia, tuttavia si rileva che il caso menzioNOME sia del tutto inconferente rispetto a quello di specie. Essa, infatti, aveva ad oggetto la traduzione di alcune chat con l’applicativo ‘Google translate’, acquisite agli atti del procedimento; in quella ipotesi, solo per fare un esempio, la difesa ben avrebbe potuto commissionare proprie traduzioni sugli atti di indagine per poi sostenere la non perfetta traduzione in dibattimento. Diversa è la vicenda in argomento in cui l’utilizzo di tale strumento interviene nella formazione di un atto personalissimo, di impulso processuale, la cui genuinità e correttezza è tutelata da una serie di garanzie espressamente prevista dal codice di procedura penale.
In secondo luogo, la Corte di appello omette ogni valutazione sull’attendibilità e affidabilità dello strumento utilizzato, non pronunciandosi minimamente sulle criticità ampiamente enunciate dalla difesa nell’atto di appello.
Orbene il d.lgs. del 15 dicembre 2015 n. 212 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha introdotto proprio nel codice di procedura penale una serie di articoli volti a garantire che la persona offesa che non conosca la lingua italiana possa comprendere e partecipare attivamente al procedimento penale sin dalla sua fase di impulso processuale; e infatti l’art. 90-bis c.p.p. stabilisce un obbligo generale per l’autorità procedente di fornire alla persona offesa, sin dal primo contatto, una serie di informazioni cruciali in una lingua a lei comprensibile; tale requisito non può essere certamente ridotto ad un mero adempimento formale, consistente nella consegna di un testo grossolanamente tradotto con ‘Google translate’, servizio che non offre alcuna garanzia sul raggiungimento di un’effettiva comprensione delle informazioni. E ancora l’art. 143 bis, comma 1, c.p.p. prevede espressamente la nomina di un interprete quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. Il comma 2 di tale articolo specifica che l’interprete è nomiNOME, anche di ufficio, per l’audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana. Pare evidente come la ratio di tale norma risieda tanto nella necessità di offrire una tutela linguistica qualificata allo straniero, quanto nell’esigenza di consegnare al processo dichiarazioni che siano esattamente fedeli alle dichiarazioni di volontà e di scienza rese dal medesimo.
E infatti, la querela, atto personalissimo che costituisce condizione di procedibilità dell’azione penale, deve essere formata in modo cosciente e consapevole. L’utilizzo di uno strumento di traduzione automatica quale ‘Google translate’, la cui affidabilità è notoriamente incerta, introduce un momento di grave
dubbio sull’effettiva comprensione da parte del querelante della natura e delle conseguenze giuridiche dell’atto che sta sottoscrivendo.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 442, comma 2, del codice di rito, nonché la manifesta contraddittorietà della motivazione nella determinazione della pena finale. La Corte di appello, nel rideterminare la pena a seguito dell’accoglimento del motivo di appello, è incorsa in un evidente errore di calcolo avendo così ridetermiNOME la stessa: pena base, anni due di reclusione ed euro 927 di multa, ridotta di un terzo ex art. 56 c.p. ad un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa, aumentata ex art. 99, comma 4, c.p., nella misura massima di un terzo, ad un anno e 9 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 834 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa. È in quest’ultimo passaggio che si manifesta l’errore in cui è incorsa la Corte di appello che invece di applicare alla pena calcolata in virtù dell’aumento per la recidiva la riduzione, secca, di un terzo per il rito abbreviato, ha indicato nel dispositivo la pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa. anziché quella che, applicando la riduzione di un terzo, avrebbe dovuto essere pari ad anni uno, mesi due, giorni sei di reclusione ed euro 556 di multa. Com’è noto non sussiste alcun potere discrezionale riguardo alla misura della riduzione in caso di rito abbreviato sicché obbligatoriamente deve essere applicata la riduzione di un terzo prevista dalla legge.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena, da rettificare ai sensi dell’art. 620, lett. c) del codice di rito.
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo che lamenta l’errato calcolo della pena.
Infondato è, invece, il primo motivo.
Ed invero, non possono ritenersi sussistenti i vizi denunciati dal ricorrente in relazione alla dedotta traduzione della querela sporta dalla persona offesa, di
nazionalità e lingua tedesca, mediante il traduttore di google translate, ritenuto mezzo non affidabile.
Innanzitutto, quanto al cuore della censura, che, secondo quanto precisa lo stesso ricorso, risiede nell’asserita impossibilità di attribuire al querelante la piena comprensione dell’atto che stava compiendo e quindi di conferire affidabilità alla manifestazione della volontà di procedere penalmente contro il NOME, si osserva come tale aspetto risulti, in realtà, superato dal fatto che la querela – che nel suo corpo contiene la espressa volontà del denunciante di voler sporgere formale denuncia-querela – è stata redatta nella duplice lingua italiana e tedesca, ed in entrambi i casi risulta sottoscritta dal denunciante. Nel verbale di denuncia-querela si dà espressamente atto della traduzione dello stesso in lingua tedesca, mediante l’utilizzo di Google traduttore, quale parte integrante del verbale medesimo.
Il denunciate, cittadino di lingua tedesca, come si evince da quanto si precisa nel medesimo verbale, ebbe a sottoscrivere l’atto di denuncia-querela dopo averlo ‘fatto, riletto, confermato’, con la conseguenza che non possono residuare dubbi sulla comprensione del suo contenuto da parte dello stesso, che procedette a sottoscrivere il verbale, nella duplice veste italiana e tedesca, dopo averlo letto nella propria lingua ed averlo quindi ritenuto rappresentativo del fatto e corrispondente alla sua volontà di sporgere formale querela. Il denunciante – si dà atto nel corpo del verbale di denuncia-querela – provvedeva anche a fornire tutte le indicazioni utili ai fini delle indagini circa gli oggetti e le persone coinvolte, dando in tal modo anche un segno tangibile della sua volontà di perseguire il colpevole.
In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha argomentato la genericità delle deduzioni difensive sul punto, che non hanno segnalato alcuna incoerenza o difformità fra la querela in lingua tedesca e quella in lingua italiana. Né la difesa ha prospettato di aver richiesto la traduzione dell’atto al giudice di merito per fugare ogni suo dubbio.
Quanto, poi, all’ulteriore rilievo circa la mancata conoscenza da parte del difensore della lingua tedesca, esso è evidentemente superato proprio dal fatto che il verbale di denuncia-querela risulta redatto sia in tedesco che in italiano, circostanza che ha messo la difesa in condizione di comprendere il testo (testo che anche in caso di traduzione da parte di un interprete-traduttore non sarebbe stato verificabile da parte del difensore che afferma di non conoscere il tedesco).
Quanto, poi, a tutte le informazioni che il codice ora prevede a tutela della persona offesa – e di cui si duole in realtà la sola difesa dell’imputato – dagli atti risulta che esse furono tutte puntualmente date, ricorrendo sempre alla duplica formazione degli atti in lingua italiana e tedesca. Laddove, peraltro, non è prevista la presenza del difensore della persona offesa all’atto di presentazione della
denuncia-querela. Sono piuttosto previste le informative di rito che nel caso di specie risultano tutte espletate per iscritto, come detto, nella duplice lingua.
1.2. È, invece, fondato il secondo motivo sulla determinazione della pena.
La decisione della Corte di merito nella rideterminazione della pena risulta errata nei relativi calcoli, come correttamente rielaborati in ricorso.
Più in particolare, partendo dalla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 618 di multa per la fattispecie del furto tentato, la sentenza impugnata ha operato, per la recidiva, un aumento di un terzo “nella misura di 5 mesi e 10 gg. recl. ed euro 216,00 di multa” giungendo così alla pena di anni 1, mesi 9 e gg. 10 ed € 834,00 di multa.
Su tale pena, ha poi operato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, giungendo alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 618,00 di multa, invece che a quella di anni 1, mesi 2, gg. 6 di reclusione ed € 556, 00 di multa, più lieve di quella oggetto di impugnazione.
Trattandosi di mero errore di calcolo, si ritiene che ai sensi dell’art. 620, lett. L c.p.p., il Collegio possa annullare sul punto la sentenza senza rinvio, rideterminando la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla pena che va rideterminata in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 556,00 di multa; e che, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 556,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 20/01/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME COGNOME
Il Presidente COGNOME