Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42816 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42816 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli 595, comma 3 e 612, comma 2 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di leg per mancanza della condizione di procedibilità, desunta dall’omessa indicazion nelle querele delle generalità dell’autore del reato, è manifestamente infonda quanto, per consolidata giurisprudenza, non è necessario che la querela conten i dati identificativi della persona di cui si chiede la punizione (si veda, a r Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 13281, Rv 279073, secondo cui “è sufficiente che l’atto contenga l’inequivoca manifestazione dell’intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato”) e rilevato, altresì, che il suddetto motivo di ricorso è inammissibile anche perché fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disa dalla corte di merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovend gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto ometton assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogge di ricorso;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura vizio di motivazion in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del rea diffamazione aggravata, non è consentito in sede di legittimità perché costit da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì inammissibile perché merament reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto (pagg. 4 e 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023