Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la se tenza in data 06/12/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 29/03/2023 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di truffa.
1. Deduce:
1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 120 e 640 cod. pen. e all’art. 336 cod. proc. pen..
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen..
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 62-bis cod.
pen..
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo di ricorso è manifestamente infondato ed è la mera reiterazione dell’identico motivo di gravame, risolto dalla Corte di appello, che ha fatto corrett applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di truffa, la persona offesa da reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione delittuosa correlative al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest’ultimo è priva di ogni effetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinv per difetto di querela la decisione di condanna per il delitto di truffa on-line, individuan come persona legittimata a presentare la querela il titolare del conto cOrrente utilizzato per effettuare il bonifico sulla carta PostePay intestata all’imputata e nOn il destinatar degli artifici e raggiri).(Conf.: n. 10259 del 1993, Rv. 195869-01)», (Se. 2 – , Sentenza n. 27061 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284793 – 01),
2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione Sulla base di un diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanz o comunque di attendibilità delle deposizioni dei testimoni escussi, così sollevandO questioni non consentite in sede di legittimità, atteso che il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. A ciò si aggiunga che la Corte di appello, bon motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata dove la corte d’appello ha correttamente individuato gli elementi costitutivi della condotta truffaldina contestata facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ·Iichiarazione responsabilità e della sussistenza del reato.
Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la qui valutazione in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/199 Dessimone, Rv. 207944);
2.3. Il terzo motivo di ricorso -riferito alle circostanze attenuanti generiche inammissibile perché generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una Motivazione dell sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dila censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i riliévi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroltrennila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
GLYPH
Il Presidente