Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7974 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7974 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO insisteva per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, riformando integralmente la sentenza di assoluzi di primo grado, condannava NOME COGNOME per il reato di truffa consumata nei confro di NOME. Si riteneva che la persona offesa era stata tratta in inganno mancata comunicazione del fatto che l’autovettura compravenduta era già sta immatricolata all’estero, il che importava l’onere di pagare una tassa, circostanza i dall’acquirente che, se la avesse conosciuta non avrebbe accettato la compravendita
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva
2.1. violazione di legge (artt. 120 e ss. e 640 cod. pen.): la querela sareb presentata da “NOME, carente di legittimazione, in quanto il contratt stato concluso da “NOME e gli assegni dati in pagamento erano da provenienti; inoltre la querela sarebbe “tardiva”, tenuto conto che la circostanz veicolo ea stato immatricolato all’estero era conoscibile fin dal dicembre 2015, ment querela veniva presentata solo nel novembre 2016;
2.2. violazione di legge (art. 640 cod. peri.) e vizio di motivazione il reato non sussistente tenuto conto che mancherebbero gli artifici e i raggiri: si tratterebbe ad un dolus commerciale che avrebbe dovuto essere risolto con un contenzioso civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo di ricorso è fondato.
1.1. Il collegio rileva che NOME COGNOME, in qualità di intestatario del v riveste la qualità di “persona offesa” della truffa, sebbene non sia il destinatario dei raggiri: pertanto lo stesso è legittimato a presentare querela.
Tuttavia la sua querela è “tardiva”, in quanto è stata presentata in data 28.11 mentre dalla carta di circolazione emerge che il veicolo è stato immatricolato per la volta in Italia il 30.12.2015 e, per la prima volta all’estero, il 30.07.2015.
Il fatto che la vettura acquistata fosse stata immatricolata all’estero era, du dato conosciuto fin dal 30 dicembre 2015, il che rende tardiva la querela sporta novembre del 2016.
1.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per l’azione penale non poteva essere iniziata.
Per l’effetto devono essere revocate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non avrebbe potut essere iniziata e, per l’effetto, revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024.