Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3510 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Molfetta il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nata a Maruggio il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Molfetta il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 4.3.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese ai fini della liquidazione;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che si associa alle richieste della Procura.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Trani (che aveva assolto gli imputati dal delitto associativo e dalle contestazioni di falsificazione di scritture private con le rispettive formule terminative) aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati loro ascritti in quanto improcedibili per difetto di querela perché tardivamente proposta;
ricorre per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, la parte civile a mezzo del difensore e procuratore speciale deducendo:
2.1 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 120 e 124 cod. pen., 337 e 529 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta tardività della querela quanto alle contestazioni di cui ai capi b) e c) della rubrica e difetto di motivazione sul punto: rileva, infatti, che a fronte RAGIONE_SOCIALE articolate considerazioni sviluppate nell’atto di appello e nelle note scritte depositate in sede di conclusioni, la Corte si è limitata, lapidariamente, ad affermare che, rispetto alla truffa consumata nel 2011, la querela del 15.7.2014 era tardiva; segnala che, in tal modo, la Corte ha confuso il momento consumativo del reato con quello in cui la persona offesa è stata in condizione di formulare l’istanza punitiva che, nel caso di specie, era conseguita alla missiva inoltrata nell’aprile del 2014 dalla GdF che aveva portato a conoscenza della banca gli sviluppi investigativi sul sistema truffaldino messo in atto dagli imputati; ribadisce che soltanto in quel momento i vertici della banca hanno avuto contezza RAGIONE_SOCIALE truffe perpetrate in danno dell’istituto; segnala la irrilevanza della circostanza, richiamata dalla Corte, secondo cui i fatti sarebbero stati a conoscenza della direzione della filiale di Molfetta, articolazione diversa dalla direzione generale della RAGIONE_SOCIALE;
2.2 violazione di legge con riferimento all’art. 61 n. 7 cod. pen., carenza ed illogicità della motivazione sul punto: richiama la considerazione della Corte di Appello sulla mancata contestazione della aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. e ne evidenzia la erroneità alla luce della quantificazione del pregiudizio patrimoniale cagionato alla banca e puntualmente indicato nel capo b) della rubrica e tale certamente da radicare la contestazione in fatto della menzionata aggravante;
la difesa di NOME COGNOME ha trasmesso una memoria rilevando che il ricorso della parte civile si fonda sull’asserita tempestività della querela sporta dalla RAGIONE_SOCIALE banca all’esito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indagini RAGIONE_SOCIALE svolte dalla RAGIONE_SOCIALE GdF laddove RAGIONE_SOCIALE risulta documentalmente che la banca era perfettamente consapevole dei fatti, poi sfociati nella iniziativa penale, avendo proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei
confronti della RAGIONE_SOCIALE per lo scoperto sul conto 351 e per il mancato pagamento del mutuo; quanto al motivo sulla aggravante, rileva che di questa non vi è alcuna
menzione nella querela pur avendo la banca già appreso tutti i dati necessari a siffatta valutazione.
4. Il ricorso è inammissibile poiché la parte civile difetta di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per
improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio
al proponente ai fini dell’azione civilistica (cfr., Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012,
P.C. in proc. COGNOME ed altro, Rv. 253242 – 01; conf,.
Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898 – 01; Sez. 5 –
, n. 2679 del 05/11/2021, COGNOME NOME c/ COGNOME NOME.,
Rv. 282651 -01).
4. L’inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della
somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 16.11.2022