Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41503 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Roma il DATA_NASCITA
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza del 03/11/2023 della Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., depositata in data 15/07/2024 con la quale il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 23/07/2024 dall’ AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso emessa in data 04/10/2022 che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art. 646, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen., con irrogazione della pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa.
L’addebito contestato è quello di essersi appropriato nell’estate del 2017, in qualità di prestatore d’opera per conto della società RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 500,00 (personalmente riscossa da NOME COGNOME a titolo di pagamento parziale dei lavori eseguiti dalla società medesima presso il negozio di parrucchiere da lui gestito), nonché di vestiario e attrezzature del valore di circa 800,00 euro fornitigli quali strumenti di lavoro.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
2.1. Con i primi tre motivi si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Rileva il ricorrente che per il contestato reato di appropriazione indebita aggravato ex art. 61 n. 11 cod. pen. (procedibile d’ufficio all’epoca dei fatti contestati) è ora prevista la perseguibilità a querela a seguito della modifica legislativa operata dall’art. 10 d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 del 2018 che, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., opera, quale norma più favorevole, anche per i fatti commessi anteriormente a tale novella ed oggetto di procedimenti ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore; che la querela sporta dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE è stata depositata in data 14 dicembre 2017 ed è quindi da considerarsi tardiva perché intervenuta quando era già decorso il termine di tre mesi dal quale la società aveva avuto contezza dei fatti. La conoscenza della asserita condotta appropriativa da parte della persona offesa va collocata nel luglio 2017 o comunque ai primi di settembre di quell’anno, come indicato anche nell’atto di costituzione di parte civile. Lo stesso querelante in
dibattimento ha dichiarato di avere avuto consapevolezza dell’avvenuto incasso da parte di NOME COGNOME della somma di 500,00 euro corrisposta dal committente COGNOME “circa un mesetto dopo il giugno 2017” e di avere subito contattato l’imputato; ha altresì affermato di avere nell’occasione richiesto in restituzione a quest’ultimo anche gli indumenti e le attrezzature da lavoro precedentemente consegnati.
Erra pertanto la Corte di appello nell’affermare che la piena conoscenza delle presunte condotte appropriative sia da individuarsi nel giorno 19 ottobre 2017, data di spedizione della raccomandata con la quale la società RAGIONE_SOCIALE aveva inviato una diffida formale alla restituzione; per di più tale missiva è priva di valore in quanto non è stata neppure recapitata a NOME che da tempo non dimorava più nel luogo ove era stata indirizzata.
Tale ultima circostanza rende, tra l’altro, anche illogica l’affermazione del giudice di secondo grado secondo cui la mancata contestazione da parte dell’imputato alla diffida con raccomandata sarebbe elemento idoneo a corroborare la ricostruzione dei fatti resa in dibattimento ai testimoni: se la missiva non è mai stata ricevuta, non si vede come il suo contenuto avrebbe mai potuto essere contestato.
2.2. Con il quarto, quinto e sesto motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita e alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto semplice con conseguente declaratoria di non procedibilità per difetto di tempestiva querela.
Rileva il ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE non aveva autorizzato NOME ad incassare le somme dovute da terzi alla società (ed in tal senso si è espresso il rappresentante legale della stessa), sicchè nel caso di specie si configurerebbe, al più, una azione furtiva e non di natura appropriativa.
Rileva altresì che non vi è comunque prova dell’effettivo versamento della somma di euro 500. La testimonianza di NOME COGNOME non è attendibile non avendo questi rammentato in alcun modo le singole somme versate nelle mani dell’imputato ed avendo dichiarato che costui era stato autorizzato dalla RAGIONE_SOCIALE a ricevere tale denaro, quando invece il legale rappresentante della stessa ha escluso tale circostanza; le ricevute cartacee acquisite agli atti nulla dimostrano mancando un accertamento tecnico che certifichi l’autenticità della sottoscrizione apparentemente riconducibile al NOME.
NOME COGNOME, con la sua deposizione dibattimentale, si è limitato, dal canto suo, a riferire quanto appreso da COGNOME e ha comunque escluso di avere mai autorizzato l’imputato a riscuotere denaro per conto della RAGIONE_SOCIALE.
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Quanto alla appropriazione di vestiario e beni di proprietà della società oggetto di imputazione, osserva in primo luogo il ricorrente che si si tratta di accusa del tutto generica con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio che deve contenere la enunciazione chiara e precisa del fatto contestato, profilo sul quale la Corte di appello non si è pronunciata con conseguente difetto di motivazione.
In secondo luogo, non vi è in atti alcuna prova della fornitura all’imputato di tali materiali da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Il legale rappresentante di tale società non è stato in grado di riferire alcunchè di preciso sul punto e, su contestazione mossagli dal pubblico ministero, si è genericamente riportato a quanto indicato in querela; né è stato acquisito agli atti un elenco firmato per ricevuta dall’imputato attestante la consegna.
2.3. In sede di conclusioni, il ricorrente chiede altresì, in caso in declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, l’applicazione di pene sostitutive dell pene detentive brevi ai sensi dell’art. 20 -bis cod. pen. e in ogni caso di misure alternative alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondati sono il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi al tema della tardività della querela sporta dal rappresentante legale della società persona offesa e meramente reiterativi di quanto dedotto con l’atto di appello.
2.1. Pacifica la procedibilità a querela del contestato delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. in virtù della novella introdotta con l’art. 10 D.Igs. n. 36 del 2018 ed il principio secondo cui l’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità, va ricordato il disposto normativo di cui all’art. 124 cod. pen. il quale prevede che il termine per la proposizione della querela decorre non dalla data di commissione del reato, ma da quella (eventualmente posteriore) in cui la persona offesa sia venuta a conoscenza del fatto costituente l’illecito penale, intendendosi per tale la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza dell’illecito.
Con specifico riferimento alla fattispecie di appropriazione indebita, la consolidata giurisprudenza di legittimità – alla quale si intende dare continuità – ha affermato che detto termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha chiara conoscenza della definitiva volontà dell’imputato di invertire il possesso del
bene e dell’ingiustificato rifiuto alla restituzione dello stesso (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, COGNOME CNOME, Rv. 212867; Sez. 2 n. 18860 del 24/01/2012, COGNOME, Rv. 252813; Sez. 5, n. 28036 del 04/04/2013, COGNOME, Rv. 255572; Sez. 2 n. 29619 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276732).
2.2. Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto tempestiva la querela in atti dalla quale ha avuto avvio il presente procedimento osservando (pag 5 della sentenza) – con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede – che il titolare della RAGIONE_SOCIALE , solo a partire della fine dell’estate 2017, aveva tentato di rintracciare l’imputato per ottenere la restituzione della somma di 500,00 euro ricevuta in contanti dal cliente COGNOME; COGNOME, tuttavia, si era reso irreperibile trattenendo con sé anche capi di vestiario e attrezzature di lavoro a lui fornite; dopo essersi rivolto ad un legale, aveva quindi inviato a costui in data 19 ottobre 2017 una raccomandata con formale diffida alla restituzione della somma riscossa presso il cliente ed anche dei beni consegnatigli per l’esecuzione dei lavori affidati presso i cantieri dei clienti committenti, ma senza esito alcuno.
Il giudice di secondo grado ha, quindi, ritenuto, rispondendo alla doglianza difensiva con motivazione puntuale, scevra da manifesta illogicità ed in linea con i principi sopra richiamati, che solo dopo la spedizione di tale missiva il querelante aveva avuto ragionevole contezza della contestata condotta appropriativa da parte di NOME sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
E’ viceversa erroneo il postulato difensivo che individua il dies a quo da cui far decorrere il termine di tre mesi per proporre querela in quello in cui la persona offesa aveva appreso dal cliente COGNOME dell’avvenuto incasso da parte di COGNOME della somma di 500,00 euro, circostanza tale da determinare in capo al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE un mero stato soggettivo di dubbio e non la conoscenza ragionevolmente certa della condotta appropriativa, maturata solo in virtù della mancata restituzione di tali somme e degli altri beni forniti all’imputato, nonostante l’invio di formale diffida.
Quanto al rilievo secondo cui l’intimazione in questione non è stata recapitata a NOME poiché restituita al mittente per compiuta giacenza, tale modalità di comunicazione dà luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il destinatario provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell’atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l’ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra lui medesimo ed il luogo di destinazione della comunicazione.
Manifestamente infondati sono anche il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso che pure possono essere trattati congiuntamente. Trattasi di doglianze ancora una volta meramente riproduttive delle censure rappresentate nell’atto di
appello e volte per lo più a sollecitare in questa sede una rivisitazione di profili attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, già vagliati ed affrontati con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito facendo corretta applicazione dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita.
3.1. La Corte territoriale ha dato conto delle censure e deduzioni difensive in punto di erroneo apprezzamento delle fonti di prova da parte del giudice di primo grado, di insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di appropriazione indebita e di qualificazione giuridica del fatto, le ha esaminate analiticamente e le ha disattese con specifiche argomentazioni, previo preciso richiamo a risultanze probatorie aderenti al compendio processuale e non palesemente incongrue agli assunti che sono stati tratti.
In particolare, il collegio (pagg 5 e 6 della sentenza impugnata), senza incorrere in alcuna manifesta illogicità ed in aderenza ai noti principi di valutazione della prova dichiarativa, ha effettuato il positivo vaglio di attendibilità dei testimon escussi in dibattimento le cui dichiarazioni – coerenti, dettagliate e convergenti tra loro – non risultavano smentite da dati di segno contrario ed anzi, quanto alla somma di denaro di 500 euro, trovavano preciso riscontro documentale nelle tre ricevute di pagamento rilasciate dall’imputato.
Ha anche spiegato (pag. 7) le ragioni per cui non era rilevante, ai fini della integrazione del reato di appropriazione indebita, la preesistente esistenza o meno di una autorizzazione rilasciata all’imputato dalla RAGIONE_SOCIALE a riscuotere il denaro da NOME COGNOME osservando, al riguardo, che nelle ricevute di cui sopra, sottoscritte al cospetto del cliente, NOME aveva lui stesso dato atto di riscuotere il denaro in nome e per conto della società.
I giudici di secondo grado si sono anche espressamente pronunciati in ordine alla prospettazione difensiva della configurazione, nel caso di specie, di una azione furtiva, anziché di natura appropriativa che ha disatteso (pagg. 6 e 7) osservando che, nella vicenda in esame, l’imputato già aveva la autonoma materiale detenzione non solo del vestiario e delle attrezzature di lavoro a lui consegnate proprio dalla persona offesa, ma anche della somma di denaro riscossa dal cliente della società e mai entrata nella sfera di signoria di quest’ultima. Trattasi di argomentazione conforme al principio di diritto dettato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il furto presuppone l’impossessamento del bene altrui sottraendolo materialmente a chi lo detiene legittimamente, mentre l’appropriazione indebita si configura quando si manifesta l’intenzione di non restituire la cosa di altri di cui si abbia già la disponibilità materiale, sicc presupposto della fattispecie criminosa punita dall’art. 646 cod. pen., che vale a distinguerla da quella del reato di furto, è la situazione di possesso della cosa
altrui, sorto in base a qualsiasi titolo, purché non idoneo al trasferimento della proprietà ( cfr. ex multis, Sez. 4, n. 54014 del 15/10/2018, COGNOME, Rv. 274749; Sez. 5 n. 31993 del 05/03/2018, COGNOME, Rv. 273639; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275215, in motivazione).
3.2. Con motivazione sia pure implicita, la Corte di appello ha disatteso anche la doglianza in rito formulata nel quinto motivo di appello relativamente alla nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell’art. 429 cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dell’imputazione con riferimento alla contestata condotta appropriativa di vestiario e di beni di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, non specificamente elencati nel capo di accusa. Al riguardo, la sentenza impugnata (pag. 8) ha posto in luce come la querela in atti recasse il preciso elenco dei beni consegnati dalla RAGIONE_SOCIALE, così evidenziando una circostanza che esclude la dedotta genericità di contestazione dovendosi richiamare il principio secondo cui, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, lo pongono in condizioni di conoscere in modo ampio l’addebito e dunque di difendersi compiutamente (cfr. , ex multis, Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261741; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, COGNOME, Rv. 264772; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269455; Sez. 3 n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749; Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024 P., Rv. 286023).
In ogni caso, anche ove sullo specifico punto si volesse ravvisare il denunciato vizio di motivazione, va ricordato che, al fine di stabilire se tale omessa pronuncia sia vizio deducibile in sede di legittimità, non è sufficiente il solo dato del mancato esame della censura specificamente devoluta, ma occorre verificare se essa rispondeva ai richiesti canoni di ammissibilità. È infatti inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello “ah origine” manifestamente infondato, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281).
Nel caso di specie, il motivo sul quale la sentenza impugnata avrebbe omesso di statuire era palesemente destituito di fondamento atteso che la dedotta nullità, anche eventualmente sussistente, non era rilevabile avanti il giudice di appello.
Essa era infatti ormai sanata in quanto – come emerge dall’esame degli atti effettuato da questa Corte e consentito trattandosi di questione in rito – non eccepita nella fase degli atti preliminari alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha infatti natura relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. (cfr’ex multis, Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 247590; Sez. 6 n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910; Sez. 5, n. 28512 del 14/05/2024, Novara, Rv. 262508; Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749)
Manifestamente infondata è infine la richiesta avanzata in questa sede di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., introdotto dal d.l.gs. 10 ottobre 2022 n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022.
Se è vero che tale istanza non era proficuamente formulabile nell’atto di appello principale depositato in data 07/12/2022, pur tuttavia essa ben poteva essere avanzata con motivi nuovi ex art. 584, comma 4, cod. proc. pen., ovvero nelle conclusioni scritte depositate per il giudizio di appello celebrato in data 03/11/2023 nelle forme del contradditorio scritto.
Né può trovare applicazione la disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 atteso che la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello non è avvenuta entro il 30 dicembre 2022, situazione che avrebbe determinato la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consentito, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzio della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni tutte manifestamente infondate
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 10/09/2024.