Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4631 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4631 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Velletri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 11/06/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; preso atto che è stata chiesta rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata;
udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese;
udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma – in parziale riforma della pronuncia emessa in data 10/05/2019 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod. pen. con conseguente irrogazione della pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE da liquidarsi in separata sede civile – dichiarava non doversi procedere in relazione al reato de qua perché estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore dì fiducia che ha articolato due motivi.
2.1. Con il primo si deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1 lett. c) e e), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 122 e 124 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in punto di procedibilità dell’azione penale.
Rileva il ricorrente che la decisione sulle statuizioni civili ai sensi dell’art. 57 cod. proc. pen. presuppone che l’azione penale sia stata validamente e tempestivamente esercitata e che la Corte di appello ha errato nel ritenere sussistente tale condizione.
Quanto alla validità della procura speciale tramite la quale l’AVV_NOTAIO, in nome e per conto della società RAGIONE_SOCIALE, aveva presentato querela in data 27/04/2012, rileva la difesa ricorrente che la delibera del consiglio di amministrazione della società conferiva al querelante un potere onnicomprensivo, preventivo ed indetermiNOME, svincolato da qualsiasi riferimento fattuale e, quindi, un mandato generale che non può essere trasformato in “speciale”.
Quanto alla tempestività della proposta querela, il collegio di merito ha individuato il dies a quo dal quale far decorrere il termine decadenziale di 90 giorni nella data del 28/01/2012 che è quella apposta sulla relazione del perito incaricato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di accertare la veridicità del sinistro denunciato, affermando tuttavia che si trattava di una data non “certa”.
In primo luogo è palesemente illogico ancorare tale riferimento temporale ad un dato fattuale privo di certezza, per di più la Corte di appello ha operato un’illegittima inversione dell’onere della prova sostenendo che spetta a chi deduce la tardività della querela fornire la prova del difetto di tempestività della stessa.
In secondo luogo, la Corte territoriale ha omesso di considerare che la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice aveva già concluso i propri accertamenti in data 07/12/2011 allorquando il perito aveva ispezioNOME entrambi i veicoli coinvolti nel
denunciato sinistro ed effettuato il sopralluogo sul luogo del fatto, acquisendo tutti gli elementi dì “incompatibilità” sui quali si è poi fondato l’atto di querela proposto solo il 27 aprile 2012 e quindi, all’evidenza, tardivo.
2.2. Con il secondo motivo di deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen. la violazione dell’art. 578 codice di rito e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità ai fini civili.
La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla pronuncia di legittimità a Sezioni Unite Calpitano secondo cui il giudice di secondo grado, nel decidere ai fini civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., deve valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.
Il giudizio di responsabilità si fonda su una valutazione delle prove che è manifestamente illogica e, in alcuni punti, ignora o travisa elementi decisivi.
Il collegio di merito ha attribuito valore decisivo, per la non veridicità del sinistro, alla presenza di ragnatele sulla vettura visionata quindici giorni dopo il fatto che è, invece, una circostanza compatibile con la sosta del mezzo in attesa dell’accertamento tecnico; ha inoltre recepito sic ed simpliciter le conclusioni fornite dal perito senza sottoporle ad alcun vaglio critico ma, soprattutto, non ha valutato, così incorrendo nel vizio di travisamento per omissione, le specifiche deduzioni difensive, supportate da documentazione fotografica che dimostrava come la lacerazione sulla fiancata della Mercedes fosse perfettamente compatibile, per altezza e tipologia, con i piedi stabilizzatori della piattaforma Cabstar, elemento palesemente ignorato dal perito nella sua analisi.
Le fotografie introdotte dalla difesa sono state “liquidate” affermando che esse non consentivano di ritenerle riferibili al veicolo investitore per la mancata riproduzione della targa, tale prova è stata travisata in quanto essa era stata introdotta per dimostrare la compatibilità tecnica tra il danno riscontrato ed una struttura come quella del Cabstar.
Allo stesso modo, la Corte di appello ha “liquidato” la deposizione del teste COGNOME introdotto dalla difesa, soggetto che aveva assistito alle fasi immediatamente successive al sinistro, ritenendola non attendibile per le ragioni già evidenziate dal giudice di primo grado, senza quindi procedere ad un autonomo vaglio critico ed incorrendo in una motivazione del tutto apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, in parte, non è consentito e, per altra parte, si reputa manifestamente infondato.
Quanto alla dedotta manifesta illogicità della motivazione in punto di validità e tempestività della querela in atti, va richiamato il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge” (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
La prospettata inosservanza degli artt. 122 e 124 cod. pen. è invece ictu oculi priva di pregio.
Correttamente la Corte di appello ha ritenuto la legittimazione in capo al querelante AVV_NOTAIO al quale il consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, con delibera del 23/02/2012, aveva conferito “il diritto e la facoltà di presentare e/o rimettere querele e denunce, nonché di costituirsi parte civile, da esercitare innanzi a tutte le competenti autorità giudiziarie”.
L’art. 37 disp. att. cod. proc. pen. prevede infatti espressamente che la procura speciale prevista dall’art. 122 cod. pen. possa essere rilasciata dal legale rappresentante di un ente anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto cui la procura si riferisce.
Ne deriva che, in tal caso, l’esercizio del potere rappresentativo deve intendersi conferito per tutte le attività attinenti ad ipotesi di reato collegate con la sfera d competenza della preposizione institoria (Sez. 2 n. 22506 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279288-01; Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, COGNOME Rv. 279195; Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016-dep. 16/01/2017, P.C. in proc. Dindi, Rv. 268769; Sez. 2, n. 5785 del 26/10/2016- dep. 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269190).
Proprio la ratio semplificatrice che è chiaramente sottesa alla citata previsione normativa, consente di ritenere del tutto legittima una procura preventiva rilasciata a tutela degli interessi delle persone giuridiche, ancorchè essa non indichi i singoli reati per i quali è stata conferita e, invece, preveda, in modo onnicomprensivo, l’attribuzione del potere di proporre istanza punitiva per tutti gli illeciti che danneggiano gli interessi della società e, dunque, rientrano nel suo oggetto sociale.
Nel caso di specie, la Corte di appello, in aderenza a tale principio ermeneutico, ha pertanto correttamente ritenuto che la procura preventiva a proporre querela rilasciata da RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, responsabile degli
affari legali della società, attribuisse a costui un potere implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall’oggetto sociale e, dunque, anche per il delitto previsto dall’art. 642 cod. pen. sottoposto a giudizio, in quanto tipicamente correlato all’attività istituzionalmente svolta dall’ente e rappresentato da una condotta di violazione delle condizioni negoziali poste a fondamento del contratto assicurativo.
Anche l’ulteriore profilo di doglianza relativo alla violazione dell’art. 124 cod. pen. per tardività della querela, è manifestamente infondato.
Il consolidato insegnamento giurisprudenziale, che si ribadisce, è nel senso che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il soggetto a ciò legittimato acquisisce conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la sua ricostruzione e per l’individuazione del suo autore, il termine di cui all’art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa, sulla base di semplici sospetti, attiva le indagini, ma dall’esito delle stesse (Sez. 2 n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081; Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, COGNOME, Rv. 272373; Sez. 5 n. 46485 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 261018).
Anche a tale indirizzo ermeneutico si è attenuta la Corte di appello laddove ha argomentato che la conoscenza del fatto di reato da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era da collocarsi nel giorno 28 gennaio 2012 e cioè allorquando era stata depositata la relazione del perito incaricato che evidenziava elementi certi in ordine alla non veridicità del denunciato sinistro stradale sul quale, al momento della richiesta risarcitoria, vi erano solo meri sospetti.
Il collegio di merito ha anche correttamente dato conto che – seppure l’elaborato non avesse data “certa” e cioè mancasse la prova legale che il documento era stato messo a disposizione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quel preciso giorno – non vi erano, tuttavia, elementi per ritenere il contrario, né l’imputato aveva allegato alcunchè in tal senso, così applicando il principio diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l’onere di provare l’intempestività della querela incombe a chi lo deduce, non essendo sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ed in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, COGNOME, Rv. 284169).
L’odierno ricorrente con l’atto di appello (ma neppure con il presente ricorso) non aveva indicato elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela, limitandosi ad astrattamente ipotizzare che la non veridicità del sinistro fosse entrato nel patrimonio di conoscenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel mese di dicembre 2021 e cioè al
momento della ispezione dei veicoli e del sopralluogo sul luogo del fatto, quando invece, del tutto logico è ritenere che solo la valutazione complessiva degli accertamenti svolti e compendiata nell’elaborato scritto confezioNOME dal perito incaricato avrebbe potuto fornire alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gli elementi necessari per determinarsi.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Ben diversamente da quanto prospettato nel ricorso qui proposto, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi affermati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 secondo cui nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.
Il Collegio di merito ha confermato il giudizio di responsabilità ai fini civili i applicazione della regola dell’oltre ragionevole dubbio evidenziando plurimi elementi che ha raccordato tra loro e confutando, altresì, le deduzioni difensive. E’ stata in primo luogo valorizzata la palese difformità tra il modulo Cai (attestante che l’auto assicurata era stata urtata da ferma) e la ricostruzione del sinistro resa dall’imputato in dibattimento (secondo il quale, invece, la vettura era stata agganciata dall’autocarro con il piede stabilizzatore destro mentre circolava), oltre alla profonda contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni offerte da COGNOME in merito a colui che aveva redatto il modulo Cai (dapprima indicato in tale COGNOME il quale aveva tuttavia negato di essere mai stato a conoscenza del sinistro- e poi in sé stesso), del tutto contrastanti con il modulo in questione che risultava invece sottoscritto dalla moglie e da NOME COGNOME.
Tali profili già sintomatici della falsità del sinistro – non scalfiti dalla inattendi deposizione resa dal teste COGNOME introdotto a discarico dalla difesa – risultavano accompagnati dai elementi decisivi consistenti negli esiti evidenziati dal perito COGNOME incaricato dalla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice (la vettura Mercedes, ispezionata solo 15 giorni dopo il denunciato sinistro, era risultata in condizioni di abbandono e non compatibili con una circolazione recente; l’autocarro asseritamente coinvolto non presentava alcun danno riconducibile all’incidente secondo le indicazioni riportate sul modulo CAD e le altezze delle sporgenze di tale mezzo non erano coerenti con il danno presente sulla Mercedes nella parte bassa della carrozzeria; la mancanza di traccia del sinistro sul luogo indicato come verificazione dello stesso) e nella
inequivocabile e risolutiva testimonianza di NOME COGNOME, presunto conducente dell’autocarro, che aveva escluso sia di avere noleggiato il mezzo, sia la verificazione del sinistro e aveva altresì disconosciuto la firma apposta sul modulo di composizione amichevole.
Si è dunque al cospetto di un apparato argomentativo che ha compiutamente valutato il materiale probatorio in atti e ha vagliato le deduzioni difensive (ritenendo implicitamente non decisivo non decisivo il materiale fotografico prodotto dalla difesa sul quale si era comunque pronunciato il giudice di primo grado) e, all’esito di tale disamina, ha escluso i presupposti di una assoluzione nel merito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 09/01/2026