Querela Tardiva: la Cassazione fa Chiarezza sul Termine di Decorrenza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 34971/2024, affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: la decorrenza del termine per la presentazione della querela. Spesso si crede che il tempo per agire inizi a scorrere dal momento stesso del fatto, ma la giurisprudenza precisa che la realtà è più complessa. Il caso in esame, relativo a una frode assicurativa, offre lo spunto per analizzare quando una querela tardiva è davvero tale e quando, invece, è pienamente valida. Vediamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce dalla condanna di un uomo per il reato di frode assicurativa, previsto dall’art. 642 del codice penale. L’imputato aveva avanzato una richiesta di risarcimento a una nota compagnia di assicurazioni, sostenendo di aver subito un sinistro. La compagnia, nutrendo sospetti sulla veridicità della richiesta, aveva avviato degli accertamenti interni, culminati con una perizia tecnica. Solo all’esito di tale perizia, la natura fraudolenta della richiesta è emersa con chiarezza. Di conseguenza, la società ha sporto querela, portando alla condanna dell’uomo sia in primo grado che in appello.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Tardività della querela: Il ricorrente sosteneva che la querela fosse stata presentata oltre il termine di legge, rendendo l’azione penale improcedibile.
2. Vizio di motivazione sulla responsabilità: Contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, ritenendole illogiche.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a suo dire immotivato.
Analisi della Cassazione sulla Querela Tardiva
Il fulcro della decisione della Corte risiede nel primo motivo di ricorso, quello relativo alla presunta querela tardiva. La difesa sosteneva che il termine per querelare dovesse iniziare a decorrere dal momento in cui la compagnia assicurativa aveva iniziato a sospettare della frode. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa tesi, definendola manifestamente infondata.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del diritto ha una conoscenza certa, oggettiva e soggettiva, del fatto-reato. Questo significa che non è sufficiente un mero sospetto. La persona offesa deve avere a disposizione elementi seri e concreti per comprendere:
* La natura del fatto (dimensione oggettiva).
* L’identità del suo autore (dimensione soggettiva).
* L’illiceità della condotta.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la compagnia assicurativa ha acquisito questa piena e completa contezza solo dopo aver ricevuto la relazione finale del perito. È stato in quel momento, tra il 28 agosto e il 1° settembre 2018, che tutti gli elementi della frode sono diventati chiari. Pertanto, la querela presentata successivamente a quella data era da considerarsi tempestiva.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una motivazione chiara per ciascun punto. Per quanto riguarda gli altri motivi, i giudici hanno osservato che la doglianza sulla responsabilità penale era aspecifica e ripetitiva di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, la cui motivazione era stata esaustiva, logica e coerente. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, basata su una pluralità di elementi, non era sindacabile in sede di legittimità.
Anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato generico e aspecifico. La difesa si era limitata a lamentare una carenza di motivazione, senza confutare validamente le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente negato il beneficio sulla base di due elementi concreti: la mancanza di resipiscenza (pentimento) dell’imputato e la presenza di un grave precedente penale a suo carico.
Le Conclusioni
L’ordinanza n. 34971/2024 conferma un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica. Stabilisce che, per i reati perseguibili a querela, il dies a quo (giorno da cui decorre il termine) non coincide con il sorgere di un semplice dubbio, ma con l’acquisizione di una conoscenza piena e certa del reato. Questa interpretazione tutela la persona offesa, concedendole il tempo necessario per raccogliere elementi sufficienti a fondare una querela, ed evita che denunce avventate, basate su meri sospetti, intasino il sistema giudiziario. La decisione sottolinea inoltre come, in sede di Cassazione, i ricorsi debbano essere specifici e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito.
Da quando inizia a decorrere il termine per presentare la querela?
Il termine per presentare la querela decorre non dal semplice sospetto, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa e completa del fatto-reato, sia nella sua dimensione oggettiva (il fatto in sé) che soggettiva (l’autore).
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati (come quello sulla tardività della querela) o generici e ripetitivi di questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare critiche specifiche e pertinenti alle motivazioni della sentenza d’appello.
Per quali motivi non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse a causa della mancanza di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato e della presenza di un suo grave precedente penale, elementi che la Corte d’Appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce tardività della querela e l’inammissibilità della costituzione di parte civi società RAGIONE_SOCIALE è manifestamente infondato. La Co territoriale ha affermato, con motivazione coerente alle risultanze processu priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela presentata dalla offesa in considerazione del fatto che quest’ultima ha avuto piena contezza d natura fraudolenta della richiesta di risarcimento proposta solo nel pe ricompreso tra il 28 agosto 2018 ed il 01 settembre 2018, data in cui è ricevuta la relazione finale redatta dalla perito AVV_NOTAIO (vedi pagg della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto corretto dell’univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sec cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cu titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi se fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che essere acquisita in modo completò soltanto se e quando il soggetto passivo abb contezza dell’autore e della illiceità delle condotte (Sez. 2, n. 10 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 879 del 17/10/20 Fogliani, non massimata).
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è aspecifico in q reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei f all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appel affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in rel al reato di cui all’art. 642 cod. pen. (vedi pag. 5 della sentenza impugnat ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e d razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in term contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa se rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione dell’art. 62-bis pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico ed aspecifico n risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica car
motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al prop assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse giudici di appello, i quali hanno correttamente valorizzato, ai fini del dini mancanza di resipiscenza ed il grave precedente penale da cui è gravat ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.