Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato a GUALDO TADINO il 04/10/1983 nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a VALFABBRICA il 14/10/1964
avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Perugia ha riformato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Perugia in data 23 ottobre 2023, che aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 595, cod. pen., nei confronti della parte civile, odierna ricorrente.
In particolare, il giudice d’appello ha dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, dovuto all’intempestività della querela;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la parte civile ricorrente si duole del vizio di legge in relazione all’art. 124, cod. pen., è inammissibile, atteso che è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto tale non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi d fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto intempestiva la querela, essendo stato accertato che, già in data 28.12.2017, la persona offesa aveva avuto piena contezza dello scritto contestato come diffamatorio. Le argomentazioni al riguardo sviluppate sono logiche e ancorate alle prove; per questo, si tratta di affermazioni non sindacabili in sede di legittimità;
Ritenuto che la prospettazione della ricorrente parte civile, relativa alla non applicabilità del nuovo art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il Collegio ha optato per l’inammissibilità del ricorso.
4. Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
3.1. Letta la memoria della difesa dell’imputato, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025.