Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49095 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49095 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Fabriano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7 novembre 2022 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 388, comma 4, cod. pen. è inammissibile perché proposto per motivi reiterati con i cd motivi nuovi depositati 1’8 novembre 2023 – in fatto e manifestamente infondati.
Il motivo di ricorso, anche quello nuovo, si incentra sulla tardività della querela proposta dalla persona offesa “solo” il 16 novembre 2016 quando erano trascorsi, rispetto alla data di accesso dell’ufficiale giudiziario eseguito il 26 lug 2016, trascorsi oltre tre mesi. Correttamente la Corte di appello ha, invece, rilevato che solo in data 6 settembre 2016 il creditore era venuto a conoscenza
della negativa escussione a seguito della mancata consegna del bene da parte de debitore.
Non può trovare accoglimento la richiesta della parte civile di liquidazi delle spese processuali stante la irrilevanza, in presenza di ricorso avviat decisione in camera di consiglio perché inammissibile, delle proposte deduzio che nessun apporto hanno effettivamente esplicato a contrastare le prete dell’imputato che, peraltro, non investivano direttamente le pretese civilis derivanti dal reato (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Botta, 265974).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente